Lexipedia

15.025 · Oggetto del Consiglio federale · 2015-02-25

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Zusammenfassung

Messaggio del 25 febbraio 2015 concernente la revisione parziale della legge sull‘IVA

Ausgangslage

Comunicato stampa del Consiglio federale del 25.02.2015

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'IVA

In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha licenziato all'attenzione del Parlamento il messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'IVA (LIVA). La revisione parziale comporta diverse modifiche, in particolare nell'ambito dell'assoggettamento, delle aliquote d'imposta, delle esclusioni dall'imposta, delle procedure e della protezione dei dati. Per il Consiglio federale è fondamentale eliminare gli svantaggi concorrenziali causati dall'IVA alle imprese nazionali rispetto a quelle estere. In precedenza il Consiglio federale ha preso atto del rapporto dei risultati della consultazione sulla revisione parziale dell'IVA.

Per la maggioranza delle imprese nazionali la revisione parziale della LIVA non comporta modifiche sostanziali sotto il profilo fiscale. Il Consiglio federale intende migliorare indirettamente la situazione delle imprese nazionali adottando due misure per ridurre gli svantaggi concorrenziali causati dall'IVA.

In primo luogo, in futuro tutte le imprese dovranno essere assoggettate all'IVA se realizzano una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi sul territorio svizzero e all'estero. Secondo il diritto vigente è determinante solo la cifra d'affari realizzata sul territorio svizzero, ragione per cui le imprese estere possono realizzare una cifra d'affari fino a 100 000 franchi in Svizzera senza dover pagare l'IVA. Per questo motivo le aziende nazionali subiscono uno svantaggio concorrenziale rispetto a quelle estere. Le imprese estere saranno assoggettate all'imposta a partire dal primo franco di cifra d'affari realizzato in Svizzera.

In secondo luogo, con la nuova regolamentazione i rivenditori online esteri che realizzano un'elevata cifra d'affari saranno obbligatoriamente assoggettati all'imposta per determinate spedizioni sul territorio svizzero. Le spedizioni per le quali risulterebbe un ammontare d'imposta inferiore a 5 franchi al momento dell'importazione continuano ad essere esenti da imposta. Tuttavia, le imprese che con tali spedizioni realizzano una cifra d'affari annua superiore a 100 000 franchi dovranno tenere in considerazione che queste spedizioni destinate alla clientela nazionale saranno assoggettate all'IVA svizzera.

Aliquota ridotta per giornali e riviste elettronici

D'ora in avanti le edizioni online a pagamento di giornali e riviste dovranno essere tassate all'aliquota ridotta, come avviene già oggi per le edizioni cartacee. In tal modo i giornali e le riviste godrebbero del medesimo trattamento fiscale indipendentemente dal mezzo di comunicazione.

Precisazioni in diversi settori

La deduzione dell'imposta precedente fittizia per gli oggetti d'arte, le antichità e i pezzi da collezione viene sostituita dall'imposizione dei margini adeguata alla nuova legge. Questa impedisce una sottoimposizione mediante la deduzione dell'imposta precedente fittizia per i beni a cui non è stata applicata l'IVA al momento della loro introduzione sul mercato.

L'assoggettamento delle collettività pubbliche viene semplificato e la collaborazione tra collettività pubbliche viene sgravata fiscalmente. Per contro, sarà abolita l'esclusione dall'imposta per i parcheggi destinati all'uso comune.

Con la revisione parziale sono escluse dall'imposta le prestazioni degli istituti delle assicurazioni sociali nel quadro dei compiti previsti dalla legge in materia di prevenzione. In questo modo viene garantita la parità di trattamento di tutti gli assicuratori sociali e viene agevolata la collaborazione delle assicurazioni sociali.

Come richiesto dal Parlamento, viene presentata una nuova esclusione dall'imposta per le prestazioni che nell'ambito degli scopi statutari di un'organizzazione si prospettano ai benefattori come contropartita per un loro contributo.

Secondo i calcoli attuali, le maggiori entrate annue conseguibili con il disegno di legge ammontano complessivamente a circa 68 milioni di franchi. A questo riguardo la nuova regolamentazione dell'assoggettamento delle imprese estere comporta le ripercussioni finanziarie più elevate con maggiori entrate di 40 milioni di franchi, mentre maggiori entrate di circa 30 milioni di franchi derivano dall'imposizione dei margini per gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità.

La revisione parziale della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto e la mozione della CET-N

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge concernente l'imposta sul valore aggiunto totalmente riveduta. Dalla prassi è emerso che alcune regolamentazioni necessitavano di adeguamenti. Il 30 gennaio 2013 il Consiglio federale ha inserito questi punti nel messaggio aggiuntivo concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (progetto modello a due aliquote) richiesto dal Consiglio nazionale. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) non è tuttavia entrata in materia su questo progetto e con una mozione (13.3362), il 23 aprile 2013, ha incaricato il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento proposte per una revisione parziale della legge sull'IVA. La revisione dovrebbe contenere anche proposte di modifica e di completamento dell'organo consultivo dell'IVA. Per ridurre ulteriormente le distorsioni della concorrenza dovute all'IVA nelle zone di confine, l'organo consultivo propone di basarsi sulle cifre d'affari realizzate sul territorio nazionale e all'estero.

Verhandlungen

Dibattito al Consiglio nazionale, 24.09.2015

IVA, eliminare svantaggi per aziende svizzere

(ats) Eliminare gli svantaggi concorrenziali causati dall'IVA alle imprese svizzere rispetto a quelle estere e garantire maggiori entrate alla Confederazione. È quanto vuole il Consiglio nazionale, che ha approvato oggi all'unanimità la revisione parziale della legge sull'IVA (LIVA). Il testo passa agli Stati.

Una delle principali novità riguarda l'assoggettamento delle imprese estere attive in Svizzera quando il loro fatturato annuo mondiale - e non più solo quello realizzato su territorio elvetico - supera i 100'000 franchi. Questa misura, già integrata nell'ordinanza sull'IVA, dovrebbe portare maggiori entrate per 40 milioni di franchi all'anno. La distorsione della concorrenza provocata dalla legislazione attuale era stata evidenziata in una mozione presentata nel 2013 dal consigliere nazionale ticinese Ignazio Cassis (PLR).

Un'altra novità interessa chi acquista online articoli all'estero. I rivenditori stranieri che operano su internet e realizzano un giro d'affari di oltre 100'000 franchi dovranno anch'essi pagare l'IVA per la merce da spedire in Svizzera. Le edizioni online di giornali e riviste saranno invece assoggettate a un'aliquota ridotta del 2,5%, come avviene per le edizioni cartacee.

La riforma non sottoporrà invece all'IVA i posteggi delle aree destinate all'uso comune, come invece avrebbe voluto il governo. La decisione è stata presa dalla Camera con 151 contro 21 e 6 astenuti dopo un dibattito relativamente lungo, tanto che la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf ha inviato i deputati a "non discutere un'ora sui posteggi".

Il testo reintroduce anche l'imposizione dei margini sulle opere d'arte, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e di cessione. Questa misura - che dovrebbe garantire maggiori entrate per 30 milioni di franchi - vuole impedire che in caso di rivendita degli oggetti vengano dedotte imposte fittizie mai confluite nelle casse federali.

Saranno escluse dall'IVA le prestazioni degli istituti delle assicurazioni sociali e anche quelle fornite in un'organizzazione come contropartita per il contributo di un benefattore.

Con 122 voti contro 49, il Nazionale ha inoltre rifiutato di portare il termine di prescrizione a 15 anni. "Questo è il termine che vale in altri campi", ha vanamente spiegato la ministra delle finanze Widmer-Schlumpf, secondo la quale l'abbassamento a 10 anni - deciso nel 2010 - non ha permesso la prevista accelerazione delle procedure.

Dibattito al Consiglio degli Stati, 03.03.2016

Iva, colpiti acquisti sul web, aziende svizzere più protette

(ats) Eliminare gli svantaggi concorrenziali causati dall'imposta sul valore aggiunto alle imprese svizzere rispetto a quelle estere e garantire maggiori entrate alla Confederazione. È quanto si propone la revisione parziale della legge sull'Iva, tassa che in futuro graverà anche sugli acquisti di libri e altri articoli sul web, adottata oggi dal Consiglio degli Stati. Il dossier ritorna al Nazionale per le divergenze.

Attualmente è possibile acquistare su portali come Amazon libri per 200 franchi senza pagare l'Iva. In futuro ciò non dovrebbe più essere possibile.

Stando alle nuove disposizioni, infatti, le imprese estere attive in Svizzera devono essere assoggettate all'Iva quando il loro fatturato annuo mondiale - e non più solo quello realizzato su territorio elvetico - supera i 100 mila franchi.

Si stimano in circa 30 mila le imprese che dovranno passare alla cassa. Per l'applicazione di questa disposizione, la Confederazione dovrebbe istituire 38 nuovi posti di lavoro. Il provvedimento, già integrato nell'ordinanza sull'IVA, dovrebbe portare maggiori entrate per 40 milioni di franchi all'anno.

Questo cambiamento è stato pensato per proteggere maggiormente le imprese situate nei cantoni di frontiera, come il Ticino, dalla concorrenza estera. La distorsione della concorrenza provocata dalla legislazione attuale era stata evidenziata già nel 2013 dal consigliere nazionale Ignazio Cassis (PLR/TI) mediante una mozione.

Stando alla revisione, le edizioni online di giornali e riviste devono godere di un'aliquota ridotta del 2,5%, come avviene per le edizioni cartacee.

Rispetto al testo uscito dalle deliberazioni alla Camera del popolo, gli Stati hanno proposto di esentare dall'Iva il canone televisivo come prevede una sentenza del Tribunale federale emessa nel marzo 2015.

In futuro, inoltre, dovranno essere liberate da questa tassa certe prestazioni sussidiate dallo Stato, come l'impiego di pompieri sulle strade nazionali o la promozione regionale, e fornite dai Comuni. Anche in questo caso il Nazionale aveva deciso diversamente.

Saranno escluse dall'IVA anche le prestazioni degli istituti delle assicurazioni sociali e quelle fornite in un'organizzazione come contropartita per il contributo di un benefattore.

La riforma non sottoporrà invece all'IVA i posteggi delle aree destinate all'uso comune, come invece avrebbe voluto il Consiglio federale.

Il testo reintroduce anche l'imposizione dei margini sulle opere d'arte, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e di cessione. Questa misura - che dovrebbe garantire maggiori entrate per 30 milioni di franchi - vuole impedire che in caso di rivendita degli oggetti vengano dedotte imposte fittizie mai confluite nelle casse federali.

Al pari del Nazionale, gli Stati hanno inoltre rifiutato di portare il termine di prescrizione a 15 anni, lasciandolo a 10 come prevede la legislazione attuale.

Dibattito al Consiglio nazionale, 14.06.2016

CN: ancora divergenze su revisione parziale legge Iva

(ats) Talune prestazioni sussidiate dallo Stato, come l'impiego di pompieri sulle strade nazionali o la promozione regionale, e fornite dai Comuni non dovranno essere esentate dall'Iva. Con 164 voti contro 12 e 7 astenuti, il Consiglio Nazionale non ha voluto seguire il Consiglio degli Stati su questo punto della revisione parziale della legge sull'Iva.

Nella sessione di marzo la Camera dei cantoni aveva auspicato di poter modificare la legge per limitare l'impatto negativo sul totale delle sovvenzioni versate. Il Nazionale ritiene invece che la proposta "crei più problemi di quanti ne risolva e porti a una disparità di trattamento tra imprese private ed enti pubblici", ha sottolineato Dominique de Buman (PPD/FR) a nome della commissione.

Con 98 voti contro 87 e 5 astenuti, la Camera del popolo ha anche respinto la proposta del Consiglio degli Stati di fissare nella legge che nel settore immobiliare l'Iva deve essere prelevata se i lavori di costruzione o trasformazione sono stati avviati dopo la conclusione del contratto di vendita. "La pratica attuale ha dimostrato tutta la sua validità", ha rilevato ancora de Buman.

"Forcing" della destra

Rispetto al testo uscito dalle deliberazioni alla Camera dei cantoni, con 93 voti contro 90 e 5 astenuti il Nazionale ha inoltre approvato due proposte simili provenienti dai ranghi del PLR e dell'UDC: esse chiedono di stralciare una disposizione sulla deduzione della cosiddetta imposta precedente per prestazioni. A loro avviso, tale norma non colpirebbe soltanto il settore immobiliare ma anche le assicurazioni, le case da gioco e il settore finanziario.

Ueli Maurer ha tentato invano di convincere il plenum che così facendo le casse della Confederazione potrebbero essere private temporaneamente di un miliardo di franchi. Alla fine la destra, seppur di misura, è riuscita a far approvare le proposte in questione.

Per le rimanenti divergenze, la maggioranza della Camera del popolo si è allineata agli Stati. Il dossier ritorna alla Camera dei cantoni.

Dibattito al Consiglio degli Stati, 15.06.2016

CSt: ancora divergenze su revisione parziale legge IVA

(ats) Le casse della Confederazione non dovrebbero essere private temporaneamente di un miliardo di franchi con la revisione parziale della legge sull'IVA. Il Consiglio degli Stati ha ribadito oggi la sua posizione su questo aspetto della riforma dopo il "forcing" riuscito dalla destra ieri al Nazionale.

La divergenza tra le due Camere riguarda la possibilità di sottoporre all'IVA una prestazione esclusa dal campo dell'imposta. Secondo gli Stati, questa opzione non deve essere offerta nel settore immobiliare se il destinatario attribuisce o intende attribuire un bene esclusivamente a scopi abitativi. Per la Camera del popolo questa disposizione non colpirebbe soltanto il settore immobiliare ma anche le assicurazioni, le case da gioco e il settore finanziario.

Pertanto - con 93 voti contro 90 e 5 astenuti - il Nazionale ha deciso ieri di stralciare questa disposizione. Durante un anno, in principio nel 2018, la Confederazione potrebbe così perdere un miliardo, che dovrebbe recuperare altrove, ha sottolineato il consigliere federale Ueli Maurer. Questa asserzione del ministro delle finanze ha convinto gli Stati a confermare la loro versione.

La Camera del popolo dovrebbe pronunciarsi nuovamente sulla questione durante la sessione autunnale.

Altre divergenze appianate

Per il resto, il Consiglio degli Stati si è allineato alle esigenze del Nazionale. Ha rinunciato a chiedere che talune prestazioni sussidiate dallo Stato, come l'impiego di pompieri sulle strade nazionali o la promozione regionale, e fornite dai Comuni siano esentate dall'Iva.

Il Nazionale aveva infatti ritenuto che la proposta crei più problemi di quanti ne risolva e porti a una disparità di trattamento tra imprese private e enti pubblici.

I "senatori" hanno anche rinunciato a precisare che nel settore immobiliare l'IVA deve essere prelevata se i lavori di costruzione o trasformazione sono stati avviati dopo la conclusione del contratto o della promessa di vendita. Secondo il Nazionale, la pratica attuale ha dimostrato tutta la sua validità.

Dibattito al Consiglio nazionale, 19.09.2016

CN: riforma IVA, ancora divergenze

(ats) La revisione parziale della legge sull'IVA non è ancora pronta: oggi il Consiglio nazionale, con 98 voti contro 92, ha mantenuto l'unica divergenza che oppone ancora le due Camere e che riguarda la possibilità di sottoporre all'IVA una prestazione esclusa dal campo dell'imposta.

Secondo gli Stati, questa possibilità non deve essere offerta nel settore immobiliare se il destinatario attribuisce o intende attribuire un bene esclusivamente a scopi abitativi. La Camera del popolo preferisce invece limitare la restrizione a un utilizzo esclusivo a scopo abitativo.

Conseguenza: durante un anno, in principio nel 2018, la Confederazione perderebbe un miliardo di franchi.

Dibattito al Consiglio degli Stati, 20.09.2016

CSt: riforma IVA in conferenza di conciliazione

(ats) Sarà necessario una conferenza di conciliazione per appianare l'ultima divergenza che oppone le due camere in merito alla revisione parziale della legge sull'IVA e che riguarda la possibilità di sottoporre all'IVA una prestazione esclusa dal campo dell'imposta. Oggi il Consiglio degli Stati ha infatti mantenuto - tacitamente - la sua decisione precedente.

A prima vista la divergenza appare di poco conto, la formulazione dell'articolo contestato è infatti simile: secondo gli Stati questa possibilità non deve essere offerta nel settore immobiliare "se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente", "se il destinatario utilizza il bene esclusivamente a scopo abitativo" nella versione del Nazionale. In realtà se a prevalere fosse la versione della Camera del popolo, le casse della Confederazione perderebbero durante un anno, in principio nel 2018, un miliardo di franchi.

Riassunto 29.09.2016

CN+CSt: riforma IVA non dovrebbe provocare perdita 1 miliardo frs

(ats) La revisione parziale della legge sull'IVA non comporterà la perdita di un miliardo di franchi per le casse della Confederazione. Oggi il Consiglio nazionale, allineandosi agli Stati, ha rinunciato tacitamente a sottoporre all'IVA una prestazione esclusa dal campo dell'imposta. Il dossier è così pronto per le votazioni finali di domani.

A prima vista la divergenza appare di poco conto, la formulazione dell'articolo contestato è infatti simile: secondo gli Stati questa possibilità non deve essere offerta nel settore immobiliare "se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente", "se il destinatario utilizza il bene esclusivamente a scopo abitativo" nella versione finora difesa dal Nazionale.

In realtà se a prevalere fosse stata quest'ultima versione, le casse della Confederazione avrebbero perso durante un anno, in principio nel 2018, un miliardo di franchi.

Per questo, in conferenza di conciliazione, la commissione della Nazionale si è allineata alla versione degli Stati e perorata pure dal Consiglio federale.

Altre divergenze già appianate

Per il resto, durante la sessione estiva, il Consiglio degli Stati si era già allineato alle esigenze del Nazionale. Aveva rinunciato a chiedere che talune prestazioni sussidiate dallo Stato, come l'impiego di pompieri sulle strade nazionali o la promozione regionale, e fornite dai Comuni siano esentate dall'IVA.

Il Nazionale aveva infatti ritenuto che la proposta creasse più problemi di quanti ne risolvesse e portasse a una disparità di trattamento tra imprese private e enti pubblici.

I "senatori" avevano anche rinunciato a precisare che nel settore immobiliare l'IVA deve essere prelevata se i lavori di costruzione o trasformazione sono stati avviati dopo la conclusione del contratto o della promessa di vendita. Secondo il Nazionale, la pratica attuale ha dimostrato tutta la sua validità.

Amazon

Più in generale, la revisione parziale della legge sull'IVA elimina gli svantaggi concorrenziali causati dall'imposta sul valore aggiunto alle imprese svizzere rispetto a quelle estere e garantisce maggiori entrate alla Confederazione.

La riforma, che ha concluso oggi l'iter parlamentare, prevede che in futuro l'imposta graverà anche sugli acquisti effettuati su siti web esteri. Attualmente alla merce acquistata su portali stranieri non viene fatturata l'IVA se l'ammontare di quest'imposta è inferiore a 5 franchi.

Ciò significa che l'IVA non viene emessa per acuisti fino a 62,50 franchi, o fino a 200 franchi per l'aliquota ridotta. È così possibile, per esempio, acquistare libri su Amazon per 200 franchi senza pagare l'imposta sul valore aggiunto. In futuro ciò non dovrebbe più essere possibile.

Stando alle nuove disposizioni, infatti, le imprese estere attive in Svizzera devono essere assoggettate all'IVA quando il loro fatturato annuo mondiale - e non più solo quello realizzato su territorio elvetico - supera i 100 mila franchi.

Altra novità, le edizioni online di giornali e riviste devono godere di un'aliquota ridotta del 2,5%, come avviene per le edizioni cartacee.

Legge sull'IVA. Revisione parziale | Lexipedia | Lexipedia