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15.1096 · Interrogazione · 2015-12-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Dal 1° aprile 2007 è in vigore la nuova LRTV. All'articolo 40 questa sancisce che le emittenti radiofoniche delle regioni di montagna e periferiche devono ricevere proventi del canone.

A tale riguardo l'UFCOM ha determinato che la partecipazione al canone è composta dall'importo di base, dalla compensazione strutturale e dai costi di diffusione. Né la compensazione strutturale per le regioni strutturalmente povere, né i costi di diffusione sono in relazione con la musica. Un'emittente radiofonica riceve proventi del canone anche se non manda in onda musica. Tuttavia non riceve proventi se trasmette soltanto musica!

Ora la SUISA sostiene che questi proventi devono essere presi in considerazione nel determinare le tasse da lei conteggiate.

In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Lo scopo delle sovvenzioni versate alle emittenti radiofoniche viene soddisfatto se una parte di queste viene utilizzata per pagare la tassa SUISA?

2. Come valuta il Consiglio federale il fatto che una parte dei proventi del canone devoluti a privati finisca in mano alla SUISA per la musica, segnatamente per la musica internazionale, cosicché questi fondi non possono essere integralmente utilizzati ai fini previsti?

Stellungnahme des Bundesrates

Se, nella propria zona di copertura, un'emittente dispone di possibilità finanziarie insufficienti per finanziare un programma destinato ad adempiere il mandato di prestazioni, essa ha diritto a una quota di partecipazione al canone per coprire i costi residui. La quota di partecipazione al canone è versata per finanziare l'intero programma, non solo per le prestazioni che servono direttamente ad adempiere il mandato di prestazioni. Questo è dimostrato anche dagli importi parziali della quota di partecipazione menzionati nell'interrogazione (importo di base, compensazione strutturale, costi di diffusione), che si riferiscono tutti all'intero programma. Ai sensi della concessione, il mandato di prestazioni di un'emittente radiofonica è fornito essenzialmente durante gli orari di maggior ascolto al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Se l'emittente adempie il proprio mandato di prestazioni, può inoltre mandare in onda contenuti che non sono direttamente correlati al mandato di prestazioni. In tal senso un'emittente radiofonica può finanziare anche la propria offerta musicale con la quota di partecipazione al canone. Sul piano della LRTV e della concessione, nulla si oppone al fatto che un'emittente paghi la tassa SUISA con la quota di partecipazione al canone. Il Consiglio federale non si esprime in merito alla base di calcolo per la tassa SUISA in quanto ciò non rientra nelle sue competenze.

Risposta del Consiglio federale.