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15.3189 · Interpellanza · 2015-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La normativa in materia di risanamento dei deflussi residuali è stata emanata nel 1991 come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare della Federazione svizzera di pesca "Salviamo le nostre acque".

Secondo l'articolo 46 capoverso 1 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), la Confederazione vigila anche sull'esecuzione del risanamento dei deflussi residuali di cui agli articoli 80 e seguenti LPAc.

Gli interventi di risanamento si sarebbero dovuti concludere entro la fine del 2012, ma diversi cantoni sono tuttora in ritardo.

Vi è inoltre il dubbio che il risanamento non venga sempre eseguito a norma di legge. Ad esempio, nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale federale in merito al risanamento del deflusso residuale del fiume Oberalpreuss (BGer 1C_718/2013), l'UFAM ha contestato al canton Uri di aver optato per una variante assolutamente minima invece di verificare se fosse ammissibile un'ulteriore riduzione della produzione di energia elettrica.

Alla luce di quanto precede invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. A che punto è il risanamento dei deflussi residuali?

2. Entro quando si pensa di portarlo a termine?

3. Il caso dell'Oberalpreuss rappresenta un'eccezione oppure anche per altri fiumi o laghi non si è proceduto alla valutazione di misure di risanamento supplementari, nonostante quanto previsto dall'articolo 80 capoverso 2 LPAc?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dei problemi legati all'esecuzione del risanamento dei deflussi residuali secondo gli articoli 80 e seguenti della legge sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20). Il DATEC ha pertanto sollecitato più volte i cantoni competenti a rispettare i tempi d'esecuzione previsti ribadendo al contempo l'importanza del risanamento dei deflussi residuali per i corsi d'acqua come pure per gli spazi vitali e le biocenosi che vi dipendono. Nell'ambito delle sue competenze e del suo obbligo di vigilanza l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), accompagna l'esecuzione dei risanamenti dei deflussi residuali, rileva periodicamente lo stato d'attuazione e informa la popolazione in merito; l'ultima volta dopo la scadenza del termine di risanamento a fine 2012. Nel quadro del rilevamento dello stato d'attuazione a fine 2014 i cantoni sono stati invitati a inviare i loro commenti entro fine febbraio 2015. La pubblicazione dei risultati è prevista nel giugno 2015.

1./2. Il rapporto sullo stato d'attuazione, la cui pubblicazione è prevista nel giugno 2015, risponderà a queste domande.

3. Tranne per le acque transfrontaliere, l'esecuzione dei risanamenti dei deflussi residuali è di competenza dei cantoni (art. 45 LPAc). La LPAc non prevede alcuna consultazione da parte della Confederazione. L'UFAM prende quindi posizione su casi concreti di risanamento solo su esplicita richiesta di un cantone. L'UFAM è tenuto ad esprimersi nel quadro di una procedura di consultazione solo in casi di ricorso al Tribunale federale (ad esempio per il risanamento dell'Oberalpreuss, 1C_718/2013).

La Confederazione non dispone dunque di una visione d'insieme affidabile che le consente di sapere se per i risanamenti conclusi è stata decisa la variante con un rapporto ecologico ottimale tenuto conto dei limiti di sopportabilità economica oppure se, in ogni caso, un interesse pubblico preponderante (in particolare gli inventari d'importanza nazionale o cantonale) avesse implicato un risanamento soggetto a indennizzo.

Il rapporto dell'UFAM sullo stato d'attuazione a fine 2012 indica soltanto il numero di risanamenti decisi o pianificati. I dati aggiornati a fine 2014 saranno disponibili nel giugno 2015.

Risposta del Consiglio federale.