15.4153 · Mozione · 2015-12-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0):
Art. 36 Visita delle merci e perquisizione personale
1. ...
2. ...
3. ...
4. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuta a collaborare nel modo richiesto dall'ufficio doganale. Per quanto riguarda la visita di merci per le quali è stata presentata una dichiarazione doganale semplificata ai sensi dell'articolo 105a dell'ordinanza sulle dogane, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può richiedere alla Confederazione un importo forfetario per i relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 37 Norme disciplinanti la visita delle merci
1. ...
2. L'intervento sulla merce deve limitarsi allo stretto necessario ed essere effettuato con la massima diligenza. Se queste condizioni sono rispettate, le diminuzioni di valore e i costi derivanti dalla visita non sono rimborsati. È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 4.
3. ...
Begründung
La Posta, che su incarico della dogana svizzera controlla a campione gli invii pro-venienti dall'estero, per legge non può fatturare alla dogana i costi derivanti da que-sta operazione. Essa addossa tali spese, ammontanti a 13 franchi, al consumatore finale. Quest'ultimo subisce dunque lo svantaggio legato al fatto che il suo invio è stato casualmente controllato e deve pagare un emolumento, anche se il suo com-portamento è stato corretto. Poiché questo importo si aggiunge al valore dell'invio, aumenta di conseguenza l'IVA che il destinatario deve pagare, anche se il pacco rientra nella franchigia dei tributi fissata a 5 franchi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella legislazione doganale vige il principio generale dell'autodichiarazione. Di conseguenza il dichiarante (p. es. lo spedizioniere o la ditta di corriere) deve presentare una dichiarazione doganale per le merci importate o esportate e collaborare all'atto dell'imposizione doganale. Tale collaborazione include anche l'obbligo di aprire i pacchi nel caso di una visita delle merci e di richiuderli adeguatamente.
L'autorità doganale ordina le visite delle merci in modo saltuario o sulla base di un'analisi dei rischi. La visita stessa viene effettuata da tale autorità ed è gratuita per il dichiarante.
Nel 2015 circa 18 milioni di piccoli invii sono stati dichiarati in modo semplificato. Di essi quasi 3,8 milioni erano soggetti a tributi e 110 000 sono stati sottoposti a una visita doganale.
Di regola i dichiaranti fatturano ai propri mandanti (p. es. i mittenti o i destinatari della merce) i costi derivanti dalla visita delle merci. L'importo e la modalità di fatturazione di questi costi si fondano sui principi dell'economia. Le spese addossate da una ditta ai propri clienti dipendono dal calcolo di tutti i costi logistici, dalla ricezione di un pacco fino alla sua consegna, comprese le spese di trasporto e d'imposizione. L'Amministrazione federale delle dogane non ha alcuna influenza su tali costi, dato che non si tratta di tributi statali. In generale, i costi fatturati a una persona in seguito a un controllo ordinato da un'autorità non sono a carico dello Stato. Questo principio non si limita al diritto doganale. Simili spese vanno sempre assunte dalla persona controllata. Un loro indennizzo sarebbe contrario, in generale, ai principi fondamentali di un controllo eseguito dalle autorità e, in particolare, alla sistematica dell'imposizione doganale.
Inoltre, la regolamentazione proposta dall'autore della mozione genererebbe una diseguaglianza nel trattamento giuridico tra piccoli invii e altri tipi di invii. Sarebbe difficile motivare come mai la Confederazione rimborsa solo i costi derivanti dalla visita di piccoli invii ed esclude gli altri invii da questo privilegio finanziario.
Il Consiglio federale comprende tuttavia la richiesta dell'autore della mozione di non addossare a un cliente casuale i costi del dichiarante per la visita di un piccolo invio. Attualmente, nel caso di piccoli invii soggetti a tributi, alcuni dichiaranti non fatturano ai clienti costi separati derivanti dalla visita delle merci, in quanto li hanno inclusi nelle spese generali di trasporto e d'imposizione. Il Consiglio federale è favorevole a questo sistema.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.