Ricerca e pubblicazione d'informazioni sui Paesi d'origine (COI) nel settore dell'asilo. Maggiore pubblicità e coerenza
16.3220 · Postulato · 2016-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutazione l'evoluzione nell'ambito delle informazioni sui Paesi d'origine (COI) al fine di aumentare il numero di documenti pubblicati e rendere coerenti le scelte di pubblicazione.
Begründung
Le prassi in termini di ricerca e pubblicazione delle informazioni sui Paesi d'origine (COI) variano considerevolmente in Europa. Alcune unità COI pubblicano quasi tutto (Norvegia, Svezia), mentre altre non pubblicano nulla o quasi nulla (Germania, Austria, Irlanda). La maggior parte dei Paesi che producono COI da tempo pubblicano solo una parte dei loro rapporti, ma si può osservare una tendenza verso una maggiore pubblicazione. Ultimamente le unità COI polacca e belga hanno iniziato a pubblicare rapporti. La Svizzera ha parimenti aumentato il numero di rapporti pubblicati dal 2014, in particolare sullo Sri Lanka.
Le COI pubblicate dalle competenti unità dipendono spesso dal tipo di rapporto di cui si tratta. In linea generale si possono distinguere quattro tipi di rapporti:
1. rapporti di missioni di raccolta informazioni sul campo (fact-finding missions);
2. rapporti tematici approfonditi;
3. riassunti di conferenze di specialisti;
4. risposte ad hoc.
Occorre inoltre rilevare che un numero sempre maggiore di rapporti è pubblicato dall'UESA, pur essendo prodotto dalle unità COI nazionali. Per esempio, l'unità svizzera ha prodotto l'ultimo rapporto pubblicato dall'UESA sull'Eritrea.
Infine, un altro tipo di documento - non COI - le cui prassi di pubblicazione sono assai variegate sono le "country guidance" (in Svizzera chiamate "APPA"), destinate agli specialisti in materia d'asilo, che indicano la prassi generale dell'amministrazione per le domande da un determinato Paese. Anche nel caso di tali documenti vi è un considerevole divario tra le amministrazioni che li mettono a disposizione (Norvegia, Gran Bretagna) e la maggioranza che, alla stregua della Svizzera, non lo fa.
L'unità COI della SEM pubblica già determinati rapporti. I criteri per mettere un rapporto a disposizione del pubblico non sono tuttavia abbastanza chiari e possono creare equivoci in merito alla situazione. Un aumento delle pubblicazioni e una chiarificazione dei criteri costituirebbe una buona prassi riconosciuta in termini di COI (principio della parità di armi/"Waffengleichheit" secondo accordo).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito dell'analisi della SEM concernente i Paesi vengono redatti, all'occorrenza, rapporti che integrano e ponderano le informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali, dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dalle organizzazioni di tutela dei diritti umani e da altre fonti. Queste analisi sono in linea di principio pubblicate su Internet e dunque rese accessibili conformemente alla legge federale sulla trasparenza (LTras; RS 152.3). Non possono essere rese accessibili le analisi per cui vigono limitazioni legali ai sensi della LTras (art. 7 LTras). Negli ultimi anni il numero delle analisi concernenti i Paesi è aumentato costantemente e in misura significativa.
Le ricerche più limitate che l'analisi concernente i Paesi SEM effettua in casi concreti e che forniscono informazioni confidenziali sui richiedenti l'asilo e i loro motivi d'asilo sono parte integrante dei rispettivi dossier d'asilo. Conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) e alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, durante la procedura il loro contenuto è comunicato in maniera adeguata agli interessati affinché possano esprimersi ed eventualmente fornire controprove.
In sintonia con le raccomandazioni internazionali, la SEM è tenuta a separare rigorosamente le informazioni sui Paesi d'origine COI e la prassi decisionale.
In linea di principio i limiti fissati nella LTras si applicano anche alla pubblicazione generale dell'APPA (Asyl Praxis/prassi in materia di asilo): per esempio, questi documenti contengono informazioni e indicazioni di trattamento dei dossier che potrebbero servire a costruire in maniera artificiale motivi d'asilo, il che complicherebbe la decisione delle autorità sulle domande d'asilo; queste informazioni contengono inoltre valutazioni su situazioni e intenzioni di Stati esteri (i Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo).
Le richieste del postulato (estensione del numero di documenti pubblicati e chiarificazione dei criteri di pubblicazione) sono pertanto già adempiute.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.