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16.3253 · Interpellanza · 2016-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore l'attuale ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). La sua adozione consente di regolare per legge anche la procedura per la determinazione dello spazio riservato alle acque.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che fissando a 11 metri lo spazio minimo riservato alle acque e adottando il nuovo metodo di misurazione della distanza stabilito nell'ordinanza sui pagamenti diretti, rispetta a prima si possono utilizzare concimi e prodotti fitosanitari in zone più prossime alle acque e che tali disposizioni riducono l'attuale protezione delle acque?

2. Il Consiglio federale è disposto a incaricare i servizi competenti ad adeguare la guida concernente gli spazi riservati alle acque e l'agricoltura (Merkblatt "Gewässerraum und Landwirtschaft") in modo da garantire l'attuale protezione delle acque e che questa non peggiori a causa del nuovo metodo di misurazione?

3. Il Consiglio federale è disposto a prescrivere l'armonizzazione delle disposizioni sulla distanza garantendo così che non debbano essere determinate tre zone?

4. Il Consiglio federale è disposto a migliorare l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) e ad aumentare la distanza richiesta su entrambe le sponde dei corsi d'acqua da 3 a 6 metri?

Begründung

I cantoni devono stabilire entro la fine del 2018 gli spazi riservati alle acque (LPAc, OPAc). Nel caso delle acque nelle zone agricole con una larghezza del fondo del letto inferiore a 2 metri, l'applicazione si rende difficile date le misure differenti determinate nell'ORRPChim e nell'OPD e quelle nuove previste nella LPAc e nell'OPAc. L'OPD richiede una fascia tampone di 6 metri da entrambi i lati, l'ORRPChim di 3 metri e per lo spazio riservato alle acque (LPAc, OPAc) è prescritta una larghezza complessiva minima di 11 metri.

Se lo spazio riservato alle acque è fissato agli 11 metri minimi richiesti è almeno da 2 a 4 metri inferiore alle fasce tampone previste nell'OPD. Il 60 per cento dei corsi d'acqua nell'Altopiano presenta un alveo largo meno di 2 metri. Con un'interpretazione restrittiva dello spazio riservato alle acque, quest'ultimo potrebbe essere sempre stabilito alla larghezza minima di 11 metri. Ciò significherebbe che laddove viene fatto valere il diritto di pagamento diretto si dovrebbe definire una zona supplementare. Se lo spazio riservato alle acque è determinato in modo da corrispondere con le fasce tampone richieste dall'OPD, le differenze tra le richieste di pagamento diretto e le richieste concernenti lo spazio riservato alle acque non sussistono.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal punto di vista legislativo, la procedura per stabilire lo spazio riservato alle acque è già disciplinata dal 2011 (1° gennaio 2011 entrata in vigore delle modifiche alla legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, LPAc, RS 814.20; 1° giugno 2011 entrata in vigore delle modifiche all'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, OPAc, RS814.201). Lo spazio riservato alle acque è costituito dallo spazio per un alveo naturale e da entrambe le sponde, può essere coltivato al massimo in modo estensivo e la costruzione di nuovi impianti è in gran parte vietata. Questo spazio rappresenta un corridoio, in cui il letto del fiume non deve essere necessariamente al centro. Di conseguenza, le autorità hanno una certa libertà d'azione per adeguare lo spazio riservato alle acque alle caratteristiche della zona che circonda il corso d'acqua (ad es. in caso di edifici, strade, superfici per l'avvicendamento delle colture). Tale flessibilità ha tuttavia lo svantaggio che le indicazioni contenute nell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 910.13) e dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.3) continuano a essere necessarie per proteggere ovunque le acque da immissioni di sostanze. A seconda della situazione si applica la prescrizione sulla distanza maggiore.

Al fine di chiarire le questioni sorte al momento dell'applicazione delle prescrizioni sullo spazio riservato alle acque nelle zone agricole, e per promuovere un'esecuzione uniforme, gli Uffici federali dell'ambiente (UFAM), dell'agricoltura (UFAG) e dello sviluppo territoriale (ARE), in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) e con la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA), hanno elaborato e pubblicato la guida "Gewässerraum und Landwirtschaft" (2014). Detta guida descrive, tra l'altro, un'armonizzazione delle prescrizioni sulla distanza di OPAc, ORRPChim e OPD per quanto riguarda il metodo di misurazione relativo ai fiumi d'acqua stabilito nel quadro della politica agricola 2014-2017. Dal momento in cui è stata accolta la mozione 15.3001, "Prevedere un margine di manovra nell'ordinanza sulla protezione delle acque" della CAPTE-S, la DCPA e l'UFAM hanno collaborato all'adeguamento dell'ordinanza sulla protezione delle acque. Una primo pacchetto di nuove prescrizioni, che sancisce nell'OPAc alcune delle soluzioni proposte nella guida "Gewässerraum und Landwirtschaft", è entrato in vigore il 1° gennaio 2016. Un secondo pacchetto di adeguamenti dell'OPAc è in fase di elaborazione. La corrispondente procedura di consultazione sarà presumibilmente indetta nel maggio 2016, mentre le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

1. Il nuovo metodo di misurazione rappresenta una tappa dell'armonizzazione delle prescrizioni sulla distanza di OPAc, ORRPChim e OPD ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 nel quadro della politica agricola 2014-2017 insieme alle modifiche delle relative prescrizioni. Tutte le distanze saranno ora misurate dalla sponda, mentre finora le "fasce tampone" venivano rilevate a partire dal ciglio della scarpata. Per quanto riguarda i concimi, in genere non hanno alcun impatto sui corsi d'acqua per i quali è stato delimitato uno spazio riservato alle acque. Nei piccoli corsi d'acqua (larghezza dell'alveo inferiore ai 2 m), invece, tutta la fascia in cui vige il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari può subire, indipendentemente dalla delimitazione dello spazio riservato alle acque, una lieve riduzione pari alla differenza tra i due cigli della scarpata e le due sponde. Ciò interessa tuttavia soprattutto i terreni coltivi. I prati invece, indipendentemente dalla condizione dello spazio riservato alle acque, sono ammessi solo trattamenti pianta per pianta di piante problematiche al di fuori di una fascia di 3 metri lungo la riva e solo se tali piante non possono essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. La zona non concimata si ridurrà leggermente solo per i corsi d'acqua di piccole dimensioni per i quali si è rinunciato in modo esplicito e ammissibile a delimitare uno spazio riservato alle acque. Per i corsi d'acqua di dimensioni superiori, lo spazio riservato alle acque si sovrappone alle prescrizioni sulla distanza secondo l'ORRPChim e l'OPD.

2. Con l'adeguamento dell'OPAc a partire dal 1° gennaio 2016, alcune delle soluzioni elaborate nella guida "Gewässerraum und Landwirtschaft" sono state fissate nell'ordinanza. È in corso un'ulteriore fase di adattamento dell'OPAc. Una volta conclusi i lavori la guida sarà rielaborata.

3. Lo spazio riservato alle acque, una volta delimitato, comprende anche le fasce tampone di 3 metri richieste nell'ORRPChim, le quali non costituiscono in genere più alcun confine a sé stante. Per i corsi d'acqua con una larghezza naturale dell'alveo inferiore a 2 metri possono esserci ancora due distanze: lo spazio riservato alle acque con l'utilizzazione possibile quale superficie per la promozione della biodiversità (senza concimi o prodotti fitosanitari, ad eccezione del trattamento pianta per pianta al di fuori di una fascia larga 3 metri lungo la riva, sempre che dette piante non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole) e la distanza minima di 6 metri in cui è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari secondo l'OPD. La CDCA prosegue con il processo di valutazione della limitazione dello spazio riservato alle acque e chiarisce l'eventuale necessità di armonizzazione mediante un sondaggio tra i cantoni.

4. Il Consiglio federale continua a impegnarsi a trovare soluzioni per una buona protezione delle acque dalle immissioni. Resta da chiarire se a tal fine sia necessario e utile adeguare l'ORRPChim. Un'eventuale modifica dell'ordinanza non risolverebbe, ad esempio, la problematica delle elevate concentrazioni di pesticidi rilevate nei piccoli corsi d'acqua, dato che secondo l'OPD già si applica in parte una fascia tampone di 6 metri in cui l'uso di prodotti fitosanitari è vietato. La problematica sarà affrontata nel quadro del piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, attualmente in fase di elaborazione.

Risposta del Consiglio federale.