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16.3707 · Mozione · 2016-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento una modifica di legge per cui, in caso di diffamazione, calunnia o ingiuria nei confronti di un funzionario durante l'esercizio della sua funzione, il diritto di querela spetta anche all'autorità a lui preposta.

Begründung

È noto che la polizia e altri funzionari quali i collaboratori dei servizi sociali o degli uffici d'esecuzione e fallimento devono combattere con una perdita di autorità. Questo rischio concerne le persone chiamate a svolgere per un ente pubblico compiti delicati direttamente a contatto con il pubblico e che sono quotidianamente confrontate con violenza, minacce o ingiurie.

Mentre la violenza e la minaccia ai sensi dell'articolo 285 CP sono temi discussi, non si parla quasi delle ingiurie nei confronti dei funzionari. Occorre riprendere la tematica e adeguare la legislazione svizzera affinché in caso di diffamazione, calunnia o ingiuria nei confronti di un funzionario nell'esercizio della sua attività professionale, non solo quest'ultimo ma anche il servizio a lui preposto abbia diritto di querela. Si tratta di instaurare un sistema come quello che ha provato la sua efficacia in Germania e non di creare una fattispecie speciale. Va cercata una soluzione che conferisca anche al datore di lavoro il diritto di querela in caso di ingiurie proferite contro un funzionario. Nel quotidiano, sovente i reati non sono perseguiti perché, comprensibilmente, i collaboratori non desiderano essere coinvolti nella procedura come persone private.

Una possibile soluzione sarebbe introdurre un nuovo articolo 175bis CP, dal tenore seguente:

"Quando la diffamazione, la calunnia o l'ingiuria sia diretta contro un funzionario e il delitto contro l'onore sia stato commesso durante l'esercizio della sua funzione o in relazione alla sua funzione, il diritto di querela spetta anche all'autorità a lui preposta."

Il termine di funzionario è definito all'articolo 110 capoverso 3 CP, per cui la formulazione proposta sarebbe applicabile a tutte queste persone.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condanna severamente i comportamenti nei confronti dei dipendenti dello Stato tematizzati nella mozione. Per i motivi seguenti ritiene tuttavia che quest'ultima vada respinta. Nel diritto svizzero, l'obiettivo del diritto di sporgere querela è permettere all'interessato, in caso di lesione poco grave di un bene giuridico, di decidere se intende avviare un procedimento penale o se preferisce preservare la sua sfera privata. Se anche l'autorità superiore avesse il diritto di sporgere querela, l'interessato non potrebbe più scegliere liberamente tra il perseguimento penale e la protezione della sfera privata. Se fosse soltanto il datore di lavoro a sporgere querela, l'interessato potrebbe addirittura essere costretto, contro la sua volontà esplicita e contro i suoi interessi, a partecipare al procedimento in veste di testimone.

L'autore della mozione propone di prendere a modello la normativa tedesca. Tuttavia, differenze fondamentali tra il diritto svizzero e quello tedesco lo consentono solo limitatamente.

In Germania l'autorità ha il diritto di sporgere querela se è stata anch'essa oltraggiata o se l'oltraggio è strettamente legato alle sue funzioni. Per contro, nel diritto penale svizzero la nozione di oltraggio a un'autorità non esiste. Il diritto del datore di lavoro di decidere se perseguire penalmente una presunta offesa all'onore dei collaboratori non ha pertanto un corrispettivo nel nostro sistema.

Il diritto dell'autorità tedesca di sporgere querela va considerato anche sotto il profilo della tuttora vigente procedura dell'accusa privata. In questo tipo di procedura, la pretesa punitiva dinanzi al tribunale non spetta allo Stato (ossia al ministero pubblico), bensì alla persona che si ritiene lesa e sporge querela. Essa si assume pertanto tutti i rischi legati al procedimento e ai costi. In Germania è pertanto l'autorità che sporge querela ad assumersi questi rischi. La procedura dell'accusa privata non esiste più in Svizzera dall'entrata in vigore del Codice di procedura penale. In Svizzera, chi sporge querela per lesione dell'onore non deve in genere assumersi le spese procedurali. Il datore di lavoro - che si tratti dello Stato o di un privato - è beninteso libero di sostenere i suoi collaboratori in un procedimento penale correlato alla loro attività.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.