16.3816 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di informare sulle misure adottate sul piano nazionale insieme ai Cantoni nell'ambito dell'accompagnamento delle vittime di attentati o di violenze terroristiche che possono verificarsi in Svizzera o in Paesi al di fuori delle zone di guerra.
Begründung
Sempre più violenze terroristiche avvengono in Paesi considerati sicuri (Francia, Germania, ecc.) e coinvolgono o possono coinvolgere cittadini svizzeri senza che questi abbiano corso particolari rischi come recarsi in zone di guerra o caratterizzate da disordini. Se, nella maggior parte dei casi, i servizi di soccorso interessati e le rappresentanze diplomatiche svizzere si fanno ampiamente carico delle misure di emergenza, il coordinamento a lungo termine dell'accompagnamento, in particolare per quanto riguarda l'aspetto psicologico e le procedure di assunzione delle spese e dei rimborsi, risulta più complesso, soprattutto considerata la varietà dei soggetti potenzialmente coinvolti.
A questo titolo, il Consiglio federale è invitato a informare sulle misure adottate e da adottare, quali ad esempio:
- la formazione specifica del personale dei consultori (legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, LAV);
- l'allestimento di gruppi giuridici che seguano le procedure, in particolare all'estero;
- la composizione di gruppi professionali di accompagnamento psicologico specifico per questi traumi;
- il coordinamento con le varie assicurazioni private e gli elementi previsti nell'ambito della LAV, al fine di agevolare l'aiuto d'emergenza e a più lungo termine (a titolo di esempio, alcune assicurazioni private in caso di perdita di guadagno accettano di entrare in materia in tali casi, mentre altre rifiutano);
- il coordinamento con i Paesi che dispongono di procedure di indennizzo (in particolare la Francia, ma anche la Germania e l'Austria) o no.
In tale ambito, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:
1. Come sono evolute le misure concrete decise negli ultimi mesi per adeguare il dispositivo svizzero ai rischi terroristici a cui i cittadini svizzeri possono essere confrontati anche al di fuori delle zone di guerra?
2. Come sono ripartiti i compiti tra la Confederazione e i Cantoni?
3. Qual è l'efficacia dell'attuale LAV?
4. Sono previsti adeguamenti della LAV o di altre leggi (in particolare assicurazioni private)? In caso affermativo, con quale orientamento, senza inutili oneri burocratici?
Stellungnahme des Bundesrates
Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un attentato terroristico è considerata una vittima ai sensi della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5). Lo stesso vale per i suoi congiunti. L'aiuto alle vittime comprende la consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine, nonché contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l'indennizzo e la riparazione morale. Le prestazioni finanziarie dell'aiuto alle vittime sono sussidiarie e, eccetto la riparazione morale, dipendono dal reddito. L'esecuzione della legge spetta ai Cantoni. La Confederazione sostiene finanziariamente la formazione delle persone attive nel campo dell'aiuto alle vittime. In caso di eventi straordinari può accordare indennità ai Cantoni toccati e coordinare la collaborazione tra questi ultimi.
Se l'attentato terroristico è stato commesso all'estero, le vittime e i congiunti domiciliati in Svizzera hanno diritto all'aiuto dei consultori e a un contributo alle spese. Non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali. In Europa, di norma gli indennizzi sono accordati dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato (cfr. la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti; RS 0.312.5). Le rappresentanze svizzere all'estero informano gli interessati con cui entrano in contatto in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera e su richiesta li indirizzano a un consultorio.
Se necessario, i consultori sostengono psicologicamente le vittime. Da numerosi anni sono offerti corsi destinati al personale dei consultori sull'accompagnamento di persone traumatizzate. I Cantoni possono inoltre accordare un contributo alle spese se si rivela necessario un sostegno psicologico esterno. All'occorrenza, il consultorio aiuta pure la vittima a sbrigare formalità amministrative, come richiedere le prestazioni assicurative o un'indennità all'estero. In quest'ultimo caso può intervenire anche l'Ufficio federale di giustizia.
Il sistema svizzero, secondo cui le vittime di attentati terroristici sono sostenute tramite l'aiuto generale alle vittime di reati, ha dato buone prove. Le esperienze maturate nel quadro dell'attentato a Luxor sono state considerate nell'ambito della revisione del 2007.
La LAV e la sua esecuzione sono state valutate nel 2015. Il pertinente studio sarà pubblicato nell'autunno del 2016.
Risposta del Consiglio federale.