16.4032 · Interpellanza · 2016-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a valutare sul piano del diritto civile le seguenti domande in relazione all'impiego di droni:
1. È disposto a valutare la necessità di intervenire nell'ambito dell'impiego dei droni non soltanto sul piano aerotecnico, bensì anche su quello del diritto civile? Occorre un intervento normativo?
2. È possibile difendersi da turbative nell'ambito del possesso e della proprietà. Quali diritti di difesa sussistono contro l'impiego di droni?
3. Fino a che altitudine, nello spazio aereo, si estendono i diritti di possesso e di proprietà (se sussiste un interesse all'esercizio dei diritti)?
4. Come sono tutelati i diritti della personalità, in particolare la sfera privata, dall'impiego di droni?
Begründung
Nella risposta alla mia mozione 16.3310, "Droni. Proteggere la popolazione dai rischi", il Consiglio federale ha risposto in maniera lapidaria che non occorreva intervenire. Se dal punto di vista dell'aviazione si possono forse avere opinioni politiche diverse, la situazione non è invece affatto chiara per quanto riguarda i diritti civili, che vanno tutelati.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. L'articolo 667 capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC) stabilisce che "la proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla". Finora il Tribunale federale non ha ancora emanato alcuna giurisprudenza in merito all'altezza critica per il sorvolo di fondi privati con droni e agli interessi degni di protezione dei proprietari. Occorre supporre che gli interessi dei proprietari siano toccati soprattutto nel caso dei droni più piccoli, che di norma volano a un'altezza relativamente bassa. In questo caso, il proprietario può far valere i suoi diritti di difesa in particolare con un'azione di rivendicazione della proprietà (art. 641 cpv. 2 CC), un'azione fondata sulle regole applicabili ai rapporti di vicinato (art. 679 CC) o con un'azione di manutenzione (art. 928 CC). Quest'ultima presenta il vantaggio che anche il possessore (in particolare l'inquilino), che non è nel contempo il proprietario, è autorizzato a proporre l'azione. Infine, in caso di turbativa del possesso la legge conferisce al possessore il diritto di difesa (art. 926 CC), da cui si può dedurre il diritto, in determinate circostanze, di catturare o addirittura abbattere il drone. La letteratura specializzata ha già discusso in maniera dettagliata le condizioni alle quali è consentito ricorrere a atti di difesa (Hrubesch-Millauer/Bruggisser, Sachenrechtliche Aspekte zum Einsatz von privaten Drohnen, in: Jusletter dell'11 agosto 2014; cfr. anche Kettiger, Das gerichtliche Verbot als Instrument zur Abwehr ziviler Drohnen, in: Jusletter dell'11 aprile 2016). Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti a disposizione siano sufficienti e che pertanto al momento non occorra intervenire sul piano legislativo.
4. Concretamente, la personalità è tutelata principalmente dagli articoli 28 e seguenti CC, integrati dalla legge sulla protezione dei dati. Il settore tutelato comprende tra l'altro il diritto alla propria immagine, il diritto all'autodeterminazione informazionale e il diritto al rispetto della sfera privata. Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Chi teme una lesione illecita dei propri diritti della personalità può chiedere al giudice di vietarla (art. 28a cpv. 1 n. 1 CC). In tal modo si possono impedire in particolare ingerenze ripetute nella sfera privata da parte del medesimo autore. In caso di lesioni gravi della personalità entra in linea di conto pure un'azione di riparazione morale (art. 28a cpv. 3 CC in combinato disposto con l'art. 49 CO).
Infine, l'articolo 179quater CP punisce la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini, mentre l'articolo 15 CP prevede la legittima difesa per le persone che respingono un'aggressione in modo adeguato alle circostanze. Infine, in caso di legittima difesa non occorre sostituire un eventuale danno arrecato all'aggressore (art. 52 cpv. 1 CO).
Risposta del Consiglio federale.