17.3370 · Interpellanza · 2017-05-31
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Qual è il rischio che, in base a un accordo sulla protezione degli investimenti, la Svizzera venga giudicata da un tribunale arbitrale su richiesta di un'impresa privata estera, secondo il meccanismo dell'Investor State Dispute Settlement (ISDS)?
2. Quali potrebbero essere i costi di una procedura di questo tipo? Si tratta di costi preventivati?
3. Una simile procedura rispetterebbe i nostri standard in materia di giustizia, soprattutto riguardo a imparzialità dei giudici, assenza di conflitti di interessi e rimedi giuridici?
4. Il Consiglio federale può confermare che le imprese estere attive in Svizzera hanno le medesime possibilità di accesso alla giustizia di quelle svizzere?
5. In caso affermativo, perché prevedere una procedura speciale come l'ISDS riservata alle imprese estere?
6. Come valutare questi tribunali arbitrali sotto il profilo della certezza del diritto?
7. Il Consiglio federale ritiene che la qualità della giustizia svizzera sia così carente da dover proporre l'ISDS come alternativa alle procedure ordinarie?
8. Il Consiglio federale prevede di accettare nuove clausole ISDS nei futuri accordi di libero scambio o di protezione degli investimenti?
9. Il Consiglio federale ha già rinunciato a legiferare a causa del rischio di una procedura ISDS?
Begründung
La Svizzera dispone di un eccellente sistema giudiziario, accessibile a tutte le imprese, senza discriminazioni. Si tratta di un importante fattore di attrattiva economica.
In tale contesto, è inutile permettere a imprese estere di attaccare il nostro Paese di fronte a tribunali arbitrali stranieri, poco trasparenti, soggetti a conflitti di interessi, senza rimedi giuridici e che applicano la legge in modo avventato. Così facendo si mettono a rischio anche le finanze pubbliche.
Di recente la Spagna è stata condannata dal Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (ICSID) a versare 128 milioni di euro alla società britannica Eiser, poiché ha ridotto le sovvenzioni alle energie rinnovabili. È un esempio della gravità del rischio di subire gli abusi di questi "tribunali". In effetti la Spagna deve affrontare una dozzina di altri ricorsi, che potrebbero costare diverse centinaia di milioni di euro ai suoi contribuenti. Eppure in precedenza aveva vinto due cause simili: ciò dimostra l'incoerenza di questi "tribunali" e dei danni che causano alla certezza del diritto.
Per evitare simili situazioni, di recente l'Ecuador ha deciso di denunciare tutti gli accordi che prevedono l'ISDS.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Finora nei confronti della Svizzera non è stato avviato alcun procedimento arbitrale tra investitore e Stato (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Una domanda di consultazioni indirizzata alla Svizzera nel 2014 a tutt'oggi non ha portato ad alcuna procedura arbitrale. Non si può escludere che in futuro un investitore straniero proceda contro la Svizzera nell'ambito di un procedimento arbitrale. Tuttavia è opportuno sottolineare che la maggior parte delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti vengono composte in via amichevole o sottoposte ai tribunali nazionali dello Stato ospite. Ciò vale soprattutto per i Paesi come la Svizzera, che dispongono di un sistema giudiziario ritenuto affidabile e imparziale. È possibile che una procedura comporti conseguenze finanziarie per il nostro Paese: in questo caso, come previsto dai messaggi elaborati in vista dell'approvazione degli accordi bilaterali di protezione degli investimenti (API), spetterebbe al Consiglio federale decidere in merito all'assunzione dei costi, tenuto conto delle circostanze concrete.
3. Gli API conclusi dalla Svizzera si rifanno alle regole procedurali esistenti: si tratta delle disposizioni del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), collegato al gruppo della Banca mondiale, e del regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI). Entrambi questi regolamenti d'arbitrato contemplano norme dettagliate in materia di organizzazione e composizione dei tribunali, che permettono di garantire l'imparzialità dei giudici e di evitare i conflitti d'interesse. Inoltre il regolamento d'arbitrato dell'ICSID prevede la possibilità di presentare domande d'interpretazione, revisione o annullamento di sentenze arbitrali, mentre quello della CNUDCI consente l'inoltro di domande di interpretazione o di rettifica di sentenze, come pure la richiesta di una sentenza aggiuntiva. Per il momento non esistono istanze d'appello ma sono allo studio diverse ipotesi. La Svizzera continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi in atto a livello internazionale e la prassi adottata dagli altri Paesi in materia di ISDS, adeguando se del caso il suo approccio secondo le necessità.
4.-6. Gli investimenti all'estero determinano spesso trasferimenti importanti di capitale fuori dal sistema giuridico del Paese di provenienza. Si tratta di investimenti a lungo termine che per gli investitori comportano, oltre ai rischi commerciali, anche rischi non commerciali (rischi politici) non trascurabili. Il sistema giudiziario elvetico è a disposizione di qualunque persona fisica o giuridica indipendentemente dalla sua nazionalità. Per gli investitori svizzeri attivi su scala internazionale è però fondamentale potersi rivolgere a un tribunale arbitrale internazionale in virtù di un API. Questi accordi permettono infatti di rimediare alle carenze dei sistemi giudiziari nazionali dei Paesi che non offrono una protezione giuridica imparziale ed efficace. È indispensabile che per i loro investimenti all'estero gli investitori operanti a livello internazionale possano contare ovunque su condizioni quadro stabili e, per quanto possibile, prevedibili.
7. Il sistema giuridico svizzero garantisce una protezione sufficiente degli investimenti esteri. Stipulando un API, la Svizzera non si prefigge di migliorare i rimedi di diritto svizzeri, bensì di ottenere una protezione giuridica equivalente per gli investitori svizzeri all'estero. Nel quadro dei negoziati non si può, da un lato, chiedere per gli investitori svizzeri all'estero l'accesso a un tribunale arbitrale internazionale indipendente, e dall'altro rifiutare questo diritto agli stranieri che investono in Svizzera. Sotto questo profilo è irrilevante che - vista l'accessibilità, l'affidabilità e l'imparzialità del sistema giudiziario nazionale svizzero - generalmente non vi facciano ricorso.
8. La Svizzera figura tra i dieci Paesi al mondo con i maggiori investimenti diretti all'estero. Considerato che non esiste un regime multilaterale di tutela degli investimenti, la Svizzera, come molti altri Stati, stipula API. Come già accennato nella risposta alle domande 4 a 6, il meccanismo dell'arbitrato tra investitori e Stati costituisce un elemento centrale di questi accordi. Esso consente di rimediare alle lacune dei sistemi giudiziari nazionali se questi non offrono una protezione giuridica imparziale ed efficace. Anche la maggior parte dei nostri partner economici opera stipulando accordi bilaterali oppure, come avviene sempre più frequentemente, inserendo disposizioni relative alla protezione degli investimenti in accordi preferenziali più vasti. Visto che di solito la Svizzera conclude accordi di libero scambio in seno all'AELS, e che non tutti i Paesi membri di questa associazione dispongono di un mandato relativo alla tutela degli investimenti, il nostro Paese disciplina la protezione degli investimenti e i meccanismi di composizione delle relative controversie nel quadro di API bilaterali.
9. Di norma gli API non impediscono a uno Stato contraente di legiferare nel pubblico interesse, a condizione che vengano rispettati alcuni principi di validità generale, previsti anche dal diritto costituzionale e amministrativo della Svizzera, ad esempio quelli relativi alla proporzionalità e alla non discriminazione. Qualsiasi accordo internazionale - che si tratti di un API o di un altro tipo di accordo - implica che il diritto nazionale degli Stati contraenti sia conforme agli obblighi internazionali degli stessi.
Risposta del Consiglio federale.