17.3754 · Interpellanza · 2017-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dal 2011 le autorità italiane incontrano seri problemi nell'ambito della loro capacità di accoglienza e di presa in carico dei richiedenti l'asilo. Il numero di posti disponibili non è infatti in grado di assorbire tutte le persone rinviate in Italia. Ne risulta che le condizioni di vita, la promiscuità, l'insalubrità o persino situazioni di violenza sono all'ordine del giorno e l'accesso all'assistenza giuridica nonché alle cure mediche e psicologiche non è garantito.
Queste allegazioni sono confermate nella sentenza Tarakhel contro la Svizzera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 2014. In questa sentenza, la Corte europea ha precisato che rinviando una famiglia in Italia senza aver prima ottenuto dalle autorità italiane una garanzia individuale concernente, da un lato, una presa in carico adeguata all'età dei figli e, dall'altro, la preservazione dell'unità della famiglia le autorità svizzere violano l'articolo 3 della Convenzione.
Dichiarazioni generali d'intenti da parte dell'Italia non sono dunque sufficienti, dato che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve disporre di una garanzia concreta e individuale in merito alla possibilità di alloggio in una struttura idonea e di un'assistenza medica adeguata.
In vari casi risulta tuttavia che queste garanzie concrete non sono state fornite a famiglie da rinviare, in quanto la SEM si è accontentata di una lista di progetti SPRAR in cui le famiglie possono essere prese in carico e ritiene che tale lista costituisca una garanzia sufficiente a un'accoglienza dignitosa di queste famiglie, di cui alcuni membri soffrono di gravi problemi di salute.
Prego pertanto il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Conoscendo il sovraccarico dell'Italia in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, è accettabile che la Svizzera chiuda gli occhi sulle condizioni tanto precarie riservate a queste famiglie?
2. Alla luce delle prassi della SEM, la Svizzera ritiene di rispettare seriamente le condizioni della sentenza Tarakhel?
3. Visto che il numero di domande d'asilo in Svizzera è diminuito, il nostro Paese non dovrebbe mostrarsi più solidale nei confronti dell'Italia e invocare più spesso la clausola di sovranità del regolamento Dublino per rinunciare ai rinvii di famiglie e persone vulnerabili?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera trasferisce le famiglie nel quadro della procedura Dublino soltanto se le autorità italiane garantiscono un'accoglienza adeguata all'età dei bambini e il mantenimento dell'unità familiare, conformemente alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) del 4 novembre 2014 nella causa Tarakhel. Le autorità italiane comunicano a intervalli regolari le liste aggiornate dei progetti di accoglienza delle strutture del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), predisposte per l'accoglienza di famiglie con bambini. Inoltre, accolgono una domanda Dublino per famiglie e indicano un aeroporto di destinazione soltanto dopo che il ministero dell'interno ha verificato la presenza di un'adeguata struttura di accoglienza nella regione. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) adotta provvedimenti specifici nel caso di persone particolarmente vulnerabili, segnatamente con problemi di salute. Quando annuncia un trasferimento, la SEM informa in maniera tempestiva ed esaustiva le autorità italiane in merito allo stato di salute della persona, affinché possano prenderla immediatamente in consegna e assisterla adeguatamente. Questo modo di procedere segue le disposizioni del regolamento Dublino III (cfr. art. 31 e 32). Le persone trasferite in Italia sono tuttavia tenute a collaborare e a seguire le istruzioni delle autorità, in modo da essere accolte nelle strutture predisposte appositamente per loro.
2. Il trasferimento di famiglie verso l'Italia nel quadro della procedura Dublino è in sintonia con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e con quella della Corte EDU. La Svizzera adempie appieno le condizioni fissate nella sentenza Tarakhel riguardo all'accoglienza adeguata all'età dei bambini e al rispetto dell'unità familiare. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, cui spetta controllare l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU, l'ha confermato nella sua risoluzione finale sulla sentenza Tarakhel (risoluzione dell'11 maggio 2015, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-155670"]}). Inoltre, la Corte EDU ha successivamente sostenuto la procedura applicata dalla Svizzera e dall'Italia in diverse decisioni (tra cui decisione n. 30474/14 del 4 ottobre 2016 Jihana Ali and others against Switzerland and Italy). La SEM intrattiene contatti regolari con le autorità italiane e da alcuni anni dispone di un ufficiale di collegamento a Roma, cui si può ricorrere per questioni operative connesse al trasferimento di famiglie.
3. La Svizzera si adopera per una ripartizione equa e solidale dei richiedenti l'asilo nello spazio Dublino e pertanto partecipa volontariamente al programma di ricollocazione dell'UE, che permette di sgravare in particolare l'Italia. Occorre distinguere tra la ricollocazione e l'applicazione della clausola di sovranità nei singoli casi. Quest'ultima non è concepita per ripartire i richiedenti l'asilo all'interno dell'Europa. Si applica in particolare se nel caso concreto motivi umanitari si oppongono a un trasferimento. Inoltre, nel caso dei minorenni non accompagnati non sono eseguite procedure Dublino, tranne se un ricongiungimento familiare è nell'interesse superiore del minore.
Risposta del Consiglio federale.