18.3634 · Interpellanza · 2018-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
I responsabili delle officine comunali e altri utilizzatori professionali, titolari di un'autorizzazione speciale per l'utilizzo di pesticidi, si assumono una grande responsabilità quando istruiscono terzi sprovvisti di tale autorizzazione e quindi delle conoscenze tecniche in merito all'utilizzo professionale dei pesticidi. È il caso, in particolare, nell'ambito della sicurezza sul lavoro nonché a livello del rispetto delle disposizioni legislative per esempio nell'acquisto, nell'immagazzinamento, nella selezione del prodotto, nella protezione delle persone, nell'utilizzo o nello smaltimento. Ma è anche necessario perché i rischi aumentano di pari passo ai quantitativi usati, se varie persone applicano pesticidi sotto la direzione di un'unica persona.
Alla luce di tali premesse, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In base allo stato attuale delle conoscenze è ancora opportuno permettere che terzi vengano istruiti in merito all'applicazione di pesticidi anziché provvedere affinché ogni persona che utilizza pesticidi nell'ambito della sua attività professionale disponga delle conoscenze necessarie per potere proteggere sé stessa, terze persone e l'ambiente da effetti indesiderati?
2. In caso negativo, nel quadro del Piano d'azione per la riduzione dei prodotti fitosanitari e in considerazione dei requisiti supplementari comparativamente elevati per coloro che istruiscono terzi all'utilizzo di pesticidi, si prevede d'introdurre una formazione specifica e una formazione continua regolare?
3. Il numero di persone che possono applicare pesticidi in ambito professionale sotto la supervisione di una persona che dispone di un'autorizzazione speciale è stabilito in base a criteri precisi?
4. È definito come questa supervisione debba essere attuata e quali criteri debbano essere adempiuti, affinché sia garantita?
5. Com'è disciplinata la questione della responsabilità nel caso dell'applicazione previa istruzione? La persona preposta all'istruzione che dispone di un'autorizzazione speciale non dovrebbe assumersi le conseguenze giuridiche, nel caso in cui la sua istruzione lacunosa abbia messo in pericolo l'uomo e l'ambiente oppure abbia addirittura causato un incidente?
6. Coloro che istruiscono terzi all'applicazione di pesticidi, hanno una responsabilità decisamente maggiore. Proprio per questo motivo, oltre alle abituali pene e ai pagamenti compensativi, in base al principio di causalità, tra le conseguenze non andrebbe prevista anche la revoca dell'autorizzazione speciale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per diversi motivi pratici non è previsto di sopprimere la possibilità di affidare a terzi senza autorizzazione l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Ad esempio, una persona senza autorizzazione che lavora in Svizzera durante sei mesi non potrebbe ragionevolmente seguire una formazione adeguata entro i tempi stabiliti. Alla stessa stregua, uno studente dovrebbe avere la possibilità di spargere prodotti fitosanitari sotto supervisione prima di ottenere egli stesso l'autorizzazione.
2. È previsto invece di effettuare una verifica di questa pratica nel quadro del Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari e di chiarire se ne conseguono rischi supplementari per l'uomo e l'ambiente. Infatti, due misure (6.3.1.1. "Obbligo di perfezionamento per l'utilizzo professione di prodotti fitosanitari" e 6.3.1.3 "Accrescimento delle conoscenze sull'utilizzo di prodotti fitosanitari nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore") si prefiggono di modificare i criteri per l'ottenimento e l'impiego delle autorizzazioni, tra cui la possibilità di affidare il compito a terzi. Se dovessero essere riscontrate lacune non disciplinate dalla legislazione vigente, saranno proposti dei criteri supplementari per rafforzare il quadro di questi mandati.
3. Per il momento non è previsto di limitare il numero di persone che possono utilizzare pesticidi sotto sorveglianza né di stabilire criteri speciali.
4. No, per il momento non sono previsti criteri che definiscano con maggiore precisione le modalità di vigilanza. È tuttavia in corso un riesame della vigilanza (cfr. risposta 2).
5. Per le molteplici questioni concernenti la responsabilità che possono presentarsi nell'ambito dell'utilizzo professionale sotto sorveglianza di prodotti fitosanitari, oltre al diritto contrattuale si applica il comprovato regime di responsabilità secondo gli articoli 41 e seguenti della legge di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni). Non sussistono lacune nella regolamentazione, soprattutto perché possono entrare in considerazione anche la cosiddetta responsabilità del padrone di azienda di cui all'articolo 55 e la responsabilità per persona ausiliaria secondo l'articolo 101 di detta legge.
Nella misura in cui si tratta di responsabili di servizi tecnici e di utilizzi professionali da parte di collaboratori di Confederazione, Cantoni o Comuni, si applica il diritto in materia di responsabilità del rispettivo ente pubblico, che in linea di massima prevede disposizioni al riguardo.
6. Il diritto vigente prevede già all'articolo 11 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) che, alle condizioni menzionate, l'autorizzazione può essere revocata anche a persone che istruiscono terzi.
Risposta del Consiglio federale.