Violenze coniugali. Rilasciare un permesso di dimora per proteggere le vittime e rispettare la Convenzione di Istanbul
18.4062 · Mozione · 2018-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Incarico il Consiglio federale di:
1. modificare il quadro normativo al fine di garantire una protezione equivalente delle vittime di violenze coniugali non cittadine dell'Unione europea, indipendentemente dallo statuto del coniuge (art. 50 LStr e art. 77 OASA), nonché di togliere la riserva formulata per l'articolo 59 della Convenzione di Istanbul;
2. modificare il quadro normativo di modo che il solo ricorso all'aiuto sociale non sia più un motivo per rifiutare il rinnovo del permesso di dimora a una vittima di violenze coniugali (art. 62 LStr e art. 77 OASA);
3. assicurarsi che le indicazioni e le informazioni fornite da servizi specializzati nell'ambito delle violenze coniugali, in particolare le associazioni, gli psicologi e gli operatori sociali (art. 77 OASA), siano prese sistematicamente in considerazione.
Begründung
Nel suo rapporto in adempimento del postulato Feri 15.3408, il Consiglio federale giunge alla conclusione che il quadro normativo tiene sufficientemente conto della situazione delle vittime straniere di violenze coniugali. Tuttavia, per le cittadine di Paesi non UE il cui marito è titolare di un permesso di soggiorno in Svizzera subire violenze coniugali non garantisce l'ottenimento di un permesso di dimora autonomo. È un diritto (art. 50 LStr) che le persone coniugate con un uomo in possesso di un titolo di soggiorno (permesso B, L, F) non hanno: in questi casi può essere attivata soltanto una disposizione potestativa (art. 77 OASA). Questa situazione spinge numerose donne a restare accanto al marito violento per timore di perdere il permesso di dimora.
Spesso la minaccia del rinvio sussiste anche quando hanno ottenuto il rinnovo del permesso di dimora. L'indipendenza finanziaria è infatti una delle condizioni richieste dalle autorità per restare in Svizzera. Tuttavia, il ricorso all'aiuto sociale è spesso legato alle conseguenze delle violenze subite e all'isolamento.
Inoltre, raccogliere le prove necessarie al riconoscimento della violenza coniugale subita è complicato dal fatto che i certificati delle case rifugio e le attestazioni degli specialisti, anche quelle che accordano lo statuto di vittima ai sensi della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), non sono sistematicamente riconosciuti dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nonostante l'articolo 77 capoverso 6bis dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). Questa prassi mette in dubbio le dichiarazioni delle vittime e degli specialisti e crea una violenza istituzionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale condivide il parere dell'autrice della mozione, secondo cui le vittime di violenze coniugali devono avere la possibilità di ottenere un permesso di dimora indipendente da quello del coniuge violento, che permetta loro di separarsi senza essere svantaggiate sul piano del diritto in materia di stranieri. Per garantire che queste circostanze siano considerate nella prassi, il Consiglio federale ha commissionato un rapporto in adempimento del postulato Feri Yvonne 15.3408, "Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica" (rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Feri Yvonne 15.3408 del 5 maggio 2015, Prassi in materia di diritto di soggiorno delle vittime di violenze coniugali, disponibile in tedesco e francese; aprile 2018). Il rapporto giunge alla conclusione che in linea di principio il quadro normativo tiene sufficientemente conto della situazione delle vittime straniere di violenze coniugali e che non è necessario un intervento legislativo (n. 5 del rapporto). Si può tuttavia migliorare l'informazione delle persone interessate.
L'attuale diritto in materia di stranieri prevede una regolamentazione del soggiorno per tutte le vittime di violenza coniugale. Si distingue tuttavia tra le persone che hanno diritto a un permesso e le persone la proroga del cui permesso è decisa dalle autorità cantonali nel quadro dell'esercizio del loro potere discrezionale. Anche se esiste un margine discrezionale, le autorità devono motivare accuratamente le loro decisioni. Le stesse condizioni valgono per la regolamentazione del soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio conformemente all'articolo 50 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e all'articolo 77 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201). Il Consiglio federale non ritiene al momento necessario ritirare la riserva formulata dalla Svizzera in merito all'articolo 59 paragrafo 1 della Convenzione di Istanbul (messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul; FF 2017 218 segg.). Continuerà tuttavia a osservare con attenzione la situazione e all'occorrenza esaminerà nuove misure.
2. Se vittime di violenze coniugali beneficiano dell'aiuto sociale, questo fatto è considerato in maniera adeguata nella prassi. La necessità di un sostegno o altri deficit integrativi che sono la conseguenza diretta delle violenze coniugali subite devono essere presi in considerazione. Occorre evitare che la vittima sia svantaggiata a causa di mancanze di cui non è responsabile. Nel rapporto citato, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha indicato la sua intenzione di precisare le sue istruzioni su questo punto (Istruzioni e circolari SEM, I. Settore degli stranieri, ricongiungimento famigliare, n. 6.15). Non è pertanto necessario adeguare le prescrizioni legali.
3. Come constatato nel rapporto menzionato, i rapporti dei servizi specializzati e la documentazione dei professionisti della salute sono molto importanti per dimostrare la violenza coniugale e sono presi in considerazione nella prassi. Il Consiglio federale accoglie con favore le misure adottate sul piano cantonale per migliorare la qualità di questi documenti. La SEM continuerà a sostenere i Cantoni anche sotto questo punto di vista.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.