Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero. Le basi giuridiche sono ancora sufficienti?
19.3019 · Interpellanza · 2019-03-05
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) è entrata in vigore nel 2015. Da allora le aziende svizzere che operano al di fuori della Svizzera e dell'Europa nel settore della protezione delle persone o del servizio delle attività informative devono notificare le loro prestazioni al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Le imprese di sicurezza sono tenute ad aderire al codice di condotta internazionale, alla cui elaborazione ha partecipato anche la Svizzera e non possono fornire prestazioni che si presume comportino gravi violazioni dei diritti umani o ledano gli interessi della Svizzera. Per vigilare su queste imprese, le autorità hanno 14 giorni di tempo per verificare se le attività notificate violano la legge.
Dal secondo rapporto di attività sull'attuazione della LPSP si evince che l'autorità competente ha ricevuto 459 notificazioni (numero in aumento rispetto al precedente rapporto) da 24 imprese. Le notificazioni riguardavano in particolare la protezione delle persone, la sorveglianza su beni e immobili e il sostegno a forze armate e di sicurezza. Le prestazioni fornite all'estero da queste imprese svizzere comportano dunque rischi e il settore deve pertanto essere regolamentato in maniera ottimale per evitare passi falsi. A livello internazionale la Svizzera ha svolto da sempre un ruolo chiave in questo ambito.
Alla luce di quanto esposto sopra, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Gli strumenti previsti per vigilare sull'attuazione della LPSP sono ancora adeguati, in particolare riguardo al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nonché alle modalità di sostegno alle forze armate e di sicurezza?
2. La Sezione Servizi di sicurezza privati dispone di 3,6 posti. Nel 2017 sono state notificate 459 attività. La Sezione dispone di sufficienti risorse in termini di personale per adempiere i suoi compiti (controllo e verifica)?
3. Il termine di 14 giorni tra la notificazione e l'eventuale avvio della procedura di esame è ancora sufficiente?
4. Il settore delle prestazioni di sicurezza private è in piena trasformazione specialmente per i progressi tecnologici. È per esempio in forte aumento la domanda di prestazioni di sicurezza private nel settore della cybersicurezza. Come si tiene informata l'autorità competente? Segue gli sviluppi in questo ambito?
5. Le basi giuridiche per le prestazioni di sicurezza private fornite all'estero sono ancora adeguate alla situazione attuale? Visti i rapidi cambiamenti in corso, e nel caso in cui alcune imprese ignorassero l'obbligo di notificazione, l'Esecutivo non dovrebbe prevedere risorse supplementari e riconsiderare l'introduzione di un sistema di autorizzazione?
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) è entrata in vigore il 1° settembre 2015. La valutazione dei vari aspetti della sua attuazione si basa quindi su un periodo di osservazione relativamente breve, ovvero poco più di tre anni.
1. Il Consiglio federale ritiene che i mezzi attualmente a disposizione nel quadro della procedura LPSP siano sufficienti. Alla luce di una prima analisi della prestazione in occasione della procedura di notificazione, il DFAE avvia una procedura di esame se vi sono indizi che l'attività notificata possa contravvenire alla legge. In questa fase può richiedere maggiori informazioni all'impresa interessata e rivolgersi alle autorità cantonali, federali o estere coinvolte. La rete esterna del DFAE e altri servizi della Confederazione a Berna rappresentano importanti fonti di informazioni in previsione di una valutazione dell'attività e di un'eventuale interdizione. Il DFAE cura contatti periodici con le imprese interessate dalla LPSP.
2. Il Consiglio federale è dell'opinione che le risorse a disposizione dell'autorità competente del DFAE soddisfino i bisogni attuali. Tuttavia si è registrato un aumento del volume delle notificazioni e delle attività dell'autorità. Occorrerà quindi seguire attentamente l'evolversi della situazione e stabilire se, in futuro, sarà necessario incrementare tali risorse.
3. L'esperienza insegna che il termine di 14 giorni previsto per la procedura di notificazione giusta l'articolo 10 è sufficiente. Tale termine decorre dal momento in cui il DFAE dispone di tutte le informazioni richieste dalla LPSP. Nel caso in cui fossero necessarie consultazioni e ricerche di informazioni, l'autorità avvia una procedura di esame conformemente all'articolo 13 LPSP, che prevede un termine di 30 giorni. Questo termine può essere prorogato una o più volte per i casi più complessi.
4. Le nuove tecnologie, per esempio quelle che interessano la cybersicurezza, permettono di svolgere attività per le quali il ricorso a prestazioni di sicurezza privata è in grande crescita. Il DFAE segue da vicino gli sviluppi della situazione e ne ha tenuto conto nel quadro dell'ultima revisione della Guida alla LPSP, la cui nuova edizione sarà pubblicata nel corso del primo semestre del 2019. Intende inoltre continuare a stimolare la riflessione su questa evoluzione partecipando a conferenze e riunioni di gruppi di esperti.
5. In occasione dell'elaborazione e della discussione della LPSP, il Consiglio federale e il Parlamento hanno volutamente rinunciato a stabilire un obbligo di autorizzazione, ritenendo che un tale sistema avrebbe comportato misure di controllo sproporzionate quali, per esempio, l'esame particolareggiato dei meccanismi di conduzione delle imprese (organizzazione, personale, finanze, compliance ecc.) e di tutte le loro attività. Il Consiglio federale ritiene che il sistema di divieto accompagnato da una procedura di notificazione preliminare, nella sua forma attuale, soddisfi ancora ampiamente le esigenze in questo campo. Le procedure previste dalla LPSP e i contatti permanenti tra il DFAE e le imprese permettono di tenere in conto i rischi potenziali.
Risposta del Consiglio federale.