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Compatibilità della politica vodese in materia di allontanamento con il diritto federale

19.3133 · Interpellanza · 2019-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Interpellato nelle domande 19.5099 e 19.5096 sulla soppressione delle indennità forfettarie, il Consiglio federale ha risposto che la prassi cantonale (in materia di allontanamento) non è interamente conforme alla normativa federale.

Già il 6 giugno 2016, in risposta alla domanda 16.5216, l'ex Capo del Dipartimento federale di guistizia e polizia precisava che la mancata esecuzione delle decisioni di allontanamento costituisce una violazione della legge federale sull'asilo, se non addirittura dell'articolo 46 della Costituzione federale.

Dal consigliere di Stato vodese competente in materia di allontanamenti si è inoltre appreso che il Cantone di Vaud ha stilato una lista di priorità ("24 Heures" del 18 marzo 2019) allontanando anzitutto le persone che hanno commesso un reato, poi i celibi e in ultimo luogo le famiglie.

1. Dal 2016, che cosa ha intrapreso il Consiglio federale per indurre il Cantone di Vaud a rispettare i suoi obblighi legali e costituzionali?

2. Il Consiglio federale è stato informato di questa lista di priorità stilata dal Cantone di Vaud nel giugno 2015? In caso affermativo, ha reagito? In che maniera?

3. Quali sono le conseguenze pratiche di questa lista di priorità sugli allontanamenti per la SEM? Vi sono termini previsti dall'accordo di Dublino scaduti a causa di questa lista di priorità?

4. Il Consiglio federale è informato se altri Cantoni hanno stilato un ordine di priorità simile? In caso affermativo, quali?

5. Una lista di priorità non è contraria alla legislazione federale, che precisa che i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione degli allontanamenti? Le famiglie non possono di fatto più essere allontanate visto che rappresentano l'ultima priorità?

6. Questa lista di priorità non è in contrasto, secondo il Consiglio federale, con la volontà popolare di accelerare le procedure d'asilo, compresi gli allontanamenti, il cui nuovo sistema è entrato in vigore il 1° marzo 2019?

7. Si apprende pure che Vaud è penalizzato poiché è l'unico Cantone in Svizzera la cui legislazione vieta alla polizia di effettuare arresti nei locali del Servizio della popolazione, a meno che non sia stato commesso un reato. Ciò non viola la legislazione federale (art. 71 LStrI), che indica chiaramente che i Cantoni sono incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento? In caso affermativo, il Consiglio federale non dovrebbe intervenire giuridicamente per far annullare questo articolo cantonale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) si riunisce a intervalli regolari con il Canton Vaud al fine di ottimizzare l'esecuzione degli allontanamenti. La legge sull'asilo prevede peraltro, dal 1° ottobre 2016, la possibilità per la Confederazione di sospendere il versamento degli indennizzi a titolo forfettario se un Cantone non adempie o adempie parzialmente gli obblighi in materia d'esecuzione e ciò determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato (art. 89b cpv. 2 della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31).

2.-5. A settembre 2015 il Consiglio di Stato del Canton Vaud ha informato la SEM in merito alla lista di priorità in materia di rimpatri. Da allora questa lista è stata discussa a più riprese nel quadro delle riunioni con le autorità vodesi. In linea di principio i Cantoni sono liberi di fissare priorità nei loro lavori fintanto che rispettano gli obblighi legali. Il Consiglio federale ignora se altri Cantoni abbiano definito priorità.

La SEM pubblica ogni anno a luglio, nel quadro della statistica sull'asilo per il secondo trimestre, il monitoraggio dell'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo secondo l'articolo 46 capoverso 3 LAsi e indica anche il numero di casi in cui è stato sospeso il versamento degli indennizzi. Si tratta di casi Dublino in cui il termine di trasferimento è scaduto senza che il Cantone abbia giustificato la mancata esecuzione. Dal 1° gennaio 2019 la SEM applica l'articolo 89b LAsi anche alla mancata esecuzione dell'allontanamento nei Paesi di origine.

6. La definizione di priorità può essere compatibile con la nuova procedura d'asilo se non tocca gli obiettivi della velocizzazione dell'esecuzione, che in linea di massima deve avvenire durante il soggiorno nei centri federali d'asilo (140 giorni al massimo).

7. I Cantoni devono garantire di poter adempiere i compiti in materia d'esecuzione degli allontanamenti e delle espulsioni di stranieri imposti loro dal diritto federale anche se il diritto cantonale prevede disposizioni restrittive quanto al luogo di arresto.

Risposta del Consiglio federale.