Firma o non firma dell'accordo istituzionale con l'UE. Costi per la piazza economica svizzera
19.3279 · Postulato · 2019-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di quantificare i costi per la piazza economica svizzera in caso sia di firma sia di non firma dell'Accordo istituzionale con l'UE e di pubblicare i risultati per entrambe le opzioni. Deve inoltre mostrare con quali provvedimenti si possono contenere i danni per la piazza economica svizzera qualora l'Accordo istituzionale con l'UE non venisse firmato e si verificasse un'erosione o un'abrogazione degli accordi bilaterali.
Begründung
Nella documentazione sul progetto di Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE sono menzionate le conseguenze negative di un'interruzione del processo negoziale con l'UE. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri queste conseguenze comprenderebbero l'interruzione delle trattative su diversi dossier settoriali come pure il non riconoscimento dell'equivalenza borsistica. È inoltre probabile che insorgerebbero incertezze giuridiche al momento di aggiornare ordinariamente gli accordi vigenti di accesso al mercato, il che comporterebbe un peggioramento dell'attuale regime. La Svizzera rischierebbe di non poter più partecipare al programma quadro di ricerca dell'UE dal 2021 in poi.
Occorre pertanto quantificare le conseguenze finanziarie delle due opzioni citate in precedenza, ossia la firma e la non firma dell'accordo istituzionale con l'UE. In questo modo la popolazione potrebbe farsi un'idea dei costi nonché dell'eventuale valore aggiunto in caso di firma e del prezzo da pagare nell'eventualità di una non firma.
Parallelamente occorre elencare i provvedimenti concreti per attenuare rapidamente i danni risultanti - secondo il Consiglio federale - dalla non conclusione dell'Accordo istituzionale e dall'erosione o abrogazione degli accordi bilaterali. In questo contesto è ipotizzabile l'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento di tali provvedimenti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'Accordo istituzionale il Consiglio federale intende consolidare, aggiornare e sviluppare i rapporti bilaterali con l'UE e assicurarsi l'accesso al mercato comunitario europeo.
L'Accordo istituzionale dovrà applicarsi a cinque dei sette accordi bilaterali vigenti del 21 giugno 1999 ("Accordi bilaterali I"): l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, l'Accordo agricolo, l'Accordo sul trasporto aereo e l'Accordo sui trasporti terrestri. Sul significato economico degli "Accordi bilaterali I" sono stati condotti diversi studi scientifici. Su incarico della SECO i due istituti di ricerca indipendenti Bakbasel ed Ecoplan hanno analizzato le conseguenze economiche complessive nel caso di un annullamento di questi accordi. Dai due studi è emerso che l'economia svizzera subirebbe gravi conseguenze negative (un PIL inferiore, rispettivamente, del 4,9 per cento e del 7,1 per cento in meno di 20 anni). A causa di problemi metodologici gli effetti indiretti - ad esempio sulla sicurezza giuridica o sull'attrattiva della piazza elvetica - sono stati considerati soltanto parzialmente. Le conseguenze in caso di annullamento degli "Accordi bilaterali I" potrebbero quindi essere addirittura peggiori.
A fronte di queste considerazioni, le conseguenze di un rifiuto dell'Accordo istituzionale dipenderebbero in ampia misura dalle reazioni dell'UE. La Commissione europea ha annunciato di non voler né concludere nuovi accordi d'accesso al mercato né aggiornare quelli esistenti. La conseguente erosione dell'accesso al mercato sarebbe un processo con una tempistica difficilmente prevedibile. Non è escluso che l'UE sia disposta, in futuro, ad aggiornare singoli accordi anche in assenza di un Accordo istituzionale, a condizione, però, che abbia un interesse preponderante. A questo riguardo mancherebbe comunque la necessaria sicurezza giuridica. Lo stesso dicasi per la possibilità di negoziare con l'UE accordi alternativi (che non si basino cioè su un'armonizzazione del diritto). L'effetto più immediato in caso di rifiuto dell'Accordo istituzionale sarebbe quindi l'incertezza sulle future condizioni d'accesso al mercato interno dell'UE. A ciò si aggiungono le ripercussioni sui settori di cooperazione che esulano dal campo d'applicazione dell'Accordo istituzionale. C'è il rischio, ad esempio, che non sia stipulato nessun accordo sulla partecipazione della Svizzera al prossimo programma quadro di ricerca e ad altri programmi dell'UE. Le conseguenze di un rifiuto dipendono da tutta una serie di sviluppi e non possono quindi essere quantificate con esattezza.
Anche in caso di firma di un Accordo istituzionale è difficile formulare previsioni attendibili sulle conseguenze economiche (tra l'altro sulla certezza del diritto e la sicurezza di pianificazione), anche perché bisognerebbe presupporre un determinato sviluppo del mercato comunitario e della politica commerciale globale. È comunque un dato di fatto che dal 2004 la Svizzera non ha più concluso con l'UE accordi economici di rilievo. Anche il rinnovo di certi accordi vigenti è stato parzialmente sospeso. Vi è quindi il rischio che gli esportatori elvetici subiscano un progressivo calo di competitività sul mercato comunitario rispetto ai loro concorrenti europei, che beneficiano invece di una progressiva integrazione in questo mercato (p. es. nel settore dei servizi e della digitalizzazione) e della conseguente eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio in tutta l'UE. Negli ultimi anni quest'ultima ha inoltre concluso nuovi accordi di libero scambio con diversi Paesi. Ciò significa che se la Svizzera non dovesse a sua volta stipulare nuovi accordi con l'UE, verrebbero meno i vantaggi competitivi che gli operatori economici svizzeri hanno rispetto ai concorrenti di Stati terzi. Anche questi costi d'opportunità sono però difficilmente quantificabili.
A seconda della situazione, le misure teoricamente ipotizzabili per attenuare le conseguenze di un rifiuto dell'Accordo istituzionale potrebbero comprendere, ad esempio, l'attuazione autonoma degli standard comunitari da parte della Svizzera o la ricerca di forme di cooperazione alternative con l'UE (p. es. cooperazione informale o partecipazione in qualità di Paese terzo anziché piena associazione ai programmi UE) o l'estensione della cooperazione a Paesi esterni all'UE/AELS. Sono inoltre possibili misure di protezione unilaterali e, se necessario, azioni legali o misure di ritorsione. La strategia di adottare misure che possano attenuare efficacemente le conseguenze di un rifiuto dell'Accordo istituzionale ha comunque i suoi limiti. Tali misure non compensano di regola i vantaggi di una soluzione convenuta con l'UE. Nell'ottica di una politica d'interesse lungimirante, il Consiglio federale si sta preparando a tutte le eventualità. L'Esecutivo informa le commissioni parlamentari competenti e i Cantoni in modo tempestivo e completo. Secondo il Consiglio federale non è però opportuno informare prematuramente l'opinione pubblica del pacchetto di misure che sarà eventualmente adottato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.