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19.3355 · Interpellanza · 2019-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Come valuta il Consiglio federale il sistema istituzionale canadese del "diritto di ritiro"?

2. Ritiene opportuno che la Svizzera, ispirandosi a questo modello, introduca nel diritto costituzionale federale un meccanismo che permetta ai Cantoni che lo desiderano, senza obbligare gli altri a imitarli, di recuperare alcune competenze federali (federalismo differenziato)?

Begründung

La Svizzera si è costruita sul principio federalista. Piccoli Stati hanno costituito una federazione per conservare la loro autonomia, la loro personalità, i loro diritti. Così facendo, non concludevano un semplice contratto temporaneo, ma s'impegnavano con un giuramento garantito dalla fede e dall'onore. Questa è la nostra storia istituzionale.

Da allora, le competenze dei Cantoni si sono ridotte progressivamente a causa della volontà centralizzatrice che da qualche decennio anima la politica elvetica. Si pensi al settore fondamentale della pianificazione del territorio, all'armonizzazione fiscale o ancora all'unificazione progressiva del sistema educativo.

L'articolo 3 della Costituzione federale sancisce il principio della competenza generale - originaria - dei Cantoni nella sistematica delle istituzioni svizzere. Occorre tuttavia constatare che l'accumulo di competenze delegate sta costituendo una forma di competenza federale generale. Questo processo conduce a una distorsione progressiva tra l'affermazione di principio e l'evoluzione concreta del nostro sistema costituzionale e legale.

La ragione risiede senza dubbio nell'assenza di un meccanismo che permetta di seguire un cammino inverso alla centralizzazione e di restituire competenze ai Cantoni.

Altri Paesi dotati di un regime federale sono confrontati con questo problema. Il Canada ha così concepito un sistema di diritto di ritiro (opting out) che, secondo la legge costituzionale del 1982, permette a una provincia di sottrarsi a qualsiasi modifica contraria ai suoi poteri legislativi attuali, ai suoi diritti di proprietà o a qualsiasi altro diritto o privilegio della sua assemblea legislativa o del suo governo.

La Svizzera non è il Canada. Però potrebbe forse ispirarsi al suo esempio o a riflessioni che vanno in direzione di un federalismo differenziato. La posta in gioco è preservare o restaurare una diversità che fa la forza della Svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

Il federalismo è un elemento essenziale per il buon funzionamento della Svizzera. Permette la coesione di un popolo che vive in regioni diverse e parla quattro lingue differenti. Il Consiglio federale comprende il timore alla base dell'interpellanza, ma ritiene che la condivisione di competenze tra la Confederazione e i Cantoni debba seguire una linea di demarcazione chiara e coerente, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:

1. Esistono probabilmente tanti federalismi differenti quanti Stati federali. È pertanto difficile valutare meccanismi istituzionali, spesso complessi, che si iscrivono in un contesto giuridico, storico, politico e geografico particolare. Il diritto di disaccordo, chiamato anche diritto di ritiro, permette a una provincia canadese di sottrarsi all'applicazione di determinate modifiche costituzionali. Questo diritto è accompagnato dal diritto a una compensazione finanziaria per evitare che i cittadini delle province che hanno esercitato il loro diritto di ritiro siano penalizzati finanziando programmi elaborati dalla provincia e i programmi federali di cui non beneficiano. Una soluzione di questo tipo può aver senso nel contesto del federalismo canadese, ma non può necessariamente essere esportata altrove; lo stesso vale per il federalismo svizzero, appropriato per il contesto elvetico, ma che non funzionerebbe necessariamente in un altro.

2. Ogni trasferimento di competenze alla Confederazione richiede la doppia maggioranza di popolo e Cantoni. Se questa maggioranza è raggiunta, mal si vede come uno o più Cantoni potrebbero sottrarvisi disdegnando la decisione popolare. Un diritto di ritiro sarebbe pure poco compatibile con il principio di sussidiarietà sancito nella Costituzione federale (art. 43a cpv. 1 Cost.; RS 101). Questo principio garantisce infatti che sono trasferiti alla Confederazione soltanto compiti che superano le possibilità dei Cantoni o che richiedono una regolamentazione uniforme. Introdurre un diritto di ritiro non avrebbe dunque senso. Per di più, il diritto svizzero dispone già, con lo strumento del concordato intercantonale, di uno strumento che permette un'armonizzazione differenziata del diritto. Occorre constatare che l'introduzione di un diritto di ritiro ispirato al modello canadese mal si concilia con i nostri diritti popolari e i principi che reggono il federalismo svizzero. Il Consiglio federale ritiene più opportuno riesaminare periodicamente la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, come previsto nel suo rapporto del 28 settembre 2018 sulla ripartizione di competenze tra Confederazione e Cantoni (disponibile in francese e tedesco) in adempimento della mozione 13.3363.

Risposta del Consiglio federale.