19.4032 · Interpellanza · 2019-09-16
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera si è impegnata ad applicare le sanzioni decise dall'ONU. Per il rispetto della neutralità, tutti gli embarghi economici emessi unilateralmente da singoli Stati non vengono recepiti nel diritto svizzero. Siccome però potenze economiche globali attuano abusivamente anche azioni punitive nei confronti di imprese di sovranità straniere, in Svizzera vengono disdette molte relazioni con clienti che presentano un eventuale collegamento con uno Stato sottoposto a sanzioni. Ciò rientra ovviamente nelle competenze di queste imprese di diritto privato, nel rispetto della libertà di commercio. In numerosi casi, conformemente a quanto indicato nei trattati internazionali, la "Svizzera ufficiale" sottostà a determinati obblighi come, per esempio, quello di garantire una libera circolazione di capitale oppure quello di garantire il funzionamento quotidiano delle ambasciate e le attività dei loro dipendenti.
Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come è possibile mantenere la circolazione di capitale con Cuba, dopo che anche Postfinance ha disdetto i conti di titolari che avevano rapporti legali (di lavoro o familiari) con questo Paese?
2. I diplomatici stranieri come potranno assicurare un corretto funzionamento delle rappresentanze visto che, per esempio, sono stati disdetti i conti bancari dell'Ambasciata di Venezuela e dei suoi dipendenti?
3. In che modo la Svizzera può combattere la povertà e promuovere lo sviluppo in regioni di conflitto o in Africa, se la circolazione di capitale privato viene bloccata?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sulla base del Codice di liberalizzazione dei movimenti di capitale dell'OCSE la Svizzera si è impegnata a eliminare ogni restrizione ai movimenti di capitali. Non ha tuttavia l'obbligo di garantire la loro libera circolazione.
Su tutto il territorio nazionale deve essere assicurato un servizio universale in materia di pagamenti. Conformemente all'articolo 43 dell'ordinanza sulle poste (OPO; RS 783.01), ogni persona fisica o giuridica con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera ha diritto alle prestazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti nazionali in franchi svizzeri. I pagamenti all'estero, invece, non rientrano nel mandato di servizio universale di Postfinance.
Per quanto riguarda l'offerta di servizi finanziari transfrontalieri, il Consiglio federale ritiene che spetti al settore finanziario garantire, nel rispetto del principio della libertà economica, il traffico dei pagamenti e la circolazione dei capitali (cfr. anche la mozione CPE-N 18.3007, respinta dal Consiglio nazionale, e la mozione CPE-N 17.3626, adottata dal Consiglio nazionale ma respinta dal Consiglio degli Stati). Una regolamentazione che costringa le banche ad assumersi rischi più elevati di quelli che ritengono accettabili sarebbe inoltre in contrasto con un approccio basato sul rischio. L'approccio basato sul rischio è parte integrante degli standard internazionali ed esige che gli intermediari finanziari identifichino, valutino e adottino misure per ridurre i rischi a cui sono esposti.
2. Il Consiglio federale non dispone di alcuna base giuridica per obbligare le banche a intrattenere relazioni di affari con le rappresentanze diplomatiche. Le relazioni tra una banca svizzera e un cliente sono disciplinate in primo luogo dal Codice delle obbligazioni, anche se la parte contraente è, per esempio, una rappresentanza diplomatica o un membro del suo personale. Se necessario, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sostiene le rappresentanze nella ricerca di soluzioni che consentano loro di svolgere le proprie attività ufficiali ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Ciò è nell'interesse della Svizzera. A seconda della situazione, i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale dell'economia della formazione e della ricerca cercano inoltre di avviare un dialogo con la banca interessata.
3. La Svizzera, in particolare la sua cooperazione internazionale, è consapevole degli effetti che, nel contesto messo in evidenza dall'autore dell'interpellanza, una limitazione della libera circolazione dei capitali da parte di attori privati può avere sullo sviluppo nei Paesi in cui opera. La Svizzera promuove il dialogo tra le istituzioni finanziarie e gli attori della cooperazione internazionale per garantire che i fondi giungano a destinazione. Il sostegno che fornisce ai Paesi partner nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo e della costruzione della pace non si limita del resto ai contributi finanziari, ma comprende anche, in ampia misura, la messa a disposizione di competenze politiche e tecniche.
Risposta del Consiglio federale.