20.306 · Iniziativa cantonale · 2020-01-24
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:
Modifica della legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie; LVAMal; RS 832.12)
L'articolo 17 Compensazione dei premi incassati in eccesso è così modificato al capoverso 1:
1 Se in un anno determinato i premi incassati da un assicuratore in un Cantone sono superiori ai costi cumulati di tale Cantone, l'anno successivo l'assicuratore è tenuto ad operare una compensazione dei premi. L'importo della compensazione deve essere esplicitamente indicato e motivato dall'assicuratore nella domanda di approvazione. La domanda va presentata all'autorità di vigilanza entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo.
Begründung
Con l'entrata in vigore della LVAMal nel 2016, è stata corretta l'asimmetria d'intervento dell'Autorità di vigilanza (l'UFSP) nella procedura d'approvazione dei premi malattia, che fino ad allora poteva esclusivamente correggere al rialzo dei premi reputati insufficienti a coprire i costi, mentre non poteva intervenire sulle proposte manifestamente troppo elevate.
Con gli articoli 16 e 17 LVAMal si è data in particolare facoltà all'UFSP sia di non approvare delle proposte di premio giudicate eccessive già a preventivo (art. 16), sia di procedere a una correzione a posteriori dei premi rivelatisi eccessivi a consuntivo, da attuarsi attraverso un rimborso agli assicurati nell'anno seguente (art. 17). Se va riconosciuta una maggiore difficoltà ad applicare il primo intervento, poiché fondato su dati previsionali e quindi opinabili, è per contro auspicata un'applicazione sistematica della correzione dei premi a posteriori, basata su dati certi.
Purtroppo la formulazione dell'articolo 17 cpv. 1 LVAMal risulta non vincolante, per cui trova raramente applicazione pratica nella realtà. Infatti, per procedere a una compensazione, occorre da un lato che i premi siano nettamente superiori ai costi, senza peraltro definire quando ciò si verifica, d'altro canto è necessaria la volontà dell'assicuratore di operare in tal senso. La legge lascia infatti piena competenza e libertà a quest'ultimo di decidere nel merito.
Con la presente modifica si vuole rendere sistematica e quindi maggiormente effettiva una correzione a posteriori dei premi incassati in eccesso, anzitutto a beneficio degli assicurati, ma anche a garanzia di un'equa partecipazione dei Cantoni alla costituzione delle riserve nazionali della singola cassa. Doveroso ricordare che già le prime formulazioni dell'articolo in questione proponevano una versione più incisiva, simile a quanto ora richiesto, poi purtroppo modificata e resa meno vincolante durante l'iter parlamentare d'elaborazione della legge.