20.3324 · Interpellanza · 2020-05-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Durante questa crisi del COVID e con le misure adottate dal Consiglio federale, abbiamo potuto osservare in seno alla popolazione determinati comportamenti inadeguati. Ma siamo pure stati sorpresi da alcuni interventi della polizia, in particolare dalle multe inflitte a persone che si trovavano nel loro giardino, con la motivazione seguente:
"uno spazio privato può diventare pubblico. Se il proprietario invita altre persone per una festa, apre il suo spazio che diventa in tal modo pubblico. In questo caso può essere multato".
Questa argomentazione permette, secondo le autorità che l'utilizzano, di applicare l'articolo 10f dell'ordinanza 2 COVID-19 (stato al 19.03.2020), secondo cui è punito con la multa chiunque viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico sancito nell'ordinanza.
Il fatto di cambiare lo status di un luogo da privato a pubblico a seconda delle esigenze dell'autorità è perlomeno sorprendente. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. Su quale base legale si fonda l'autorità d'esecuzione per adeguare lo status privato/pubblico di un luogo nel caso in questione?
2. Le misure adottate dal Consiglio federale durante questa crisi miravano a restringere i diritti di proprietà e, in caso affermativo, quali tipi di proprietà (immobiliare, mobiliare, intellettuale)?
3. Sono previsti risarcimenti nel caso di una restrizione della proprietà che equivarrebbe a un'espropriazione, anche se parziale o temporanea?
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 7c dell'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24, le versioni dal 21 marzo 2020 [RU 2020 863] al 29 maggio 2020; tappa di transizione 3 [RU 2020 1815] e gli ulteriori allentamenti dal 30 maggio 2020 non sono presi in considerazione) vietava assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico. Per spazio pubblico s'intende la zona liberamente accessibile di fatto e giuridicamente alla collettività, quindi in linea di massima sempre e senza condizioni, come ad esempio i luoghi pubblici, i sentieri o i parchi. Gli uffici, gli appartamenti e i giardini sono invece giuridicamente e spesso anche di fatto accessibili soltanto a una cerchia chiusa di persone. In quanto spazi privati non rientravano nel campo di applicazione dell'articolo 7c. L'ordinanza 2 COVID-19 non prevedeva la conversione dello spazio privato in spazio pubblico. L'articolo 10f capoverso 2 lettera a in combinato disposto con l'articolo 7c dell'ordinanza 2 COVID-19 non costituiva dunque una base legale sufficiente per infliggere una multa ai partecipanti a un assembramento di più di cinque persone in uno spazio privato quale un giardino. L'applicazione dell'articolo 7c dell'ordinanza 2 COVID-19 spettava ai Cantoni. La tutela giuridica è garantita dalle autorità giudiziarie cantonali competenti (giudici) presso le quali gli interessati possono contestare una multa e fare esaminare la sua legittimità.
Secondo l'articolo 10f capoverso 1 un grande assembramento in giardino era tuttavia punibile con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria se violava il divieto di manifestazioni pubbliche o private di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19. Conformemente al rapporto esplicativo dell'UFSP, per manifestazione pubblica o privata ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 s'intendeva un evento pianificato, limitato nel tempo, che si svolgeva in un determinato luogo o perimetro a cui partecipavano più di cinque persone (cfr. art. 7c cpv. 1). Non erano comprese le manifestazioni in ambito privato ristretto, ad esempio una cena in una cerchia ristretta o le esibizioni offerte in quartieri abitativi che possono essere viste o ascoltate dalla finestra, dal balcone o dal terrazzo nel rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza 2 COVID-19. Non rientravano nel campo d'applicazione di questa norma nemmeno l'accudimento privato, di vicinato e familiare dei bambini né il gioco dei bambini tra loro. L'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 si applicava invece ai concerti, alle feste, agli anniversari aziendali o alle feste di quartiere.
Secondo l'articolo 1 i provvedimenti dell'ordinanza 2 COVID-19 miravano a contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera, a proteggere le persone particolarmente a rischio e a salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia (cfr. anche gli art. 2 e 7 della legge sulle epidemie [LEp; RS 818.101]). Lo Stato può limitare i diritti garantiti dalla Costituzione, a condizione di rispettare le prescrizioni dell'articolo 36 della Costituzione federale. Nella fattispecie, i provvedimenti per combattere la pandemia erano dettati alla necessità di proteggere la salute pubblica e la vita della popolazione. In queste circostanze le restrizioni citate erano legittime.
Risposta del Consiglio federale.