20.3611 · Interpellanza · 2020-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus precisa all'articolo 6a capoverso 5 che le strutture di ristorazione di cui al capoverso 1 lettera j, nonché le discoteche, i locali da ballo e i locali notturni devono rimanere chiusi tra le ore 00.00 e le ore 06.00. Precisa inoltre che non più di 300 persone possono frequentare questi luoghi al giorno (ogni 24 ore). Questo limite non è imposto né ai centri commerciali né ai trasporti pubblici, benché siano luoghi molto frequentati.
Queste condizioni hanno immancabilmente un impatto sulla capacità finanziaria di queste strutture, aperte soltanto qualche giorno a settimana, e ne rendono molto difficile, se non impossibile, l'esercizio notturno perché, come indica il nome, si tratta di attività "notturne". Inoltre, nulla indica che il virus si diffonda maggiormente la notte e i clienti di strutture notturne non sono stati finora considerati tra le persone a rischio di COVID-19.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Vi sono elementi obiettivi o scientifici sconosciuti all'autrice della presente interpellanza che indicano una maggiore diffusione del virus tra mezzanotte e le 6.00 del mattino? Se sì, quali? Se no, come spiega questo divieto dell'attività notturna?
2. Quale somma la Confederazione o l'assicurazione contro la disoccupazione ha speso o prestato mediante fideiussione per mantenere in attività le strutture interessate? Perché in questo settore sono state sospese anche le indennità per i datori di lavoro, gli apprendisti e i lavoratori indipendenti, benché siano impossibilitati a lavorare a causa dei provvedimenti imposti dalla Confederazione?
3. Quando il Consiglio federale prevede di abrogare il divieto di apertura notturna per le strutture interessate?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Gli allentamenti dei provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 da parte del Consiglio federale sono stati graduali e hanno comportato un maggior flusso di persone e, inevitabilmente, un aumento dei contatti stretti. L'orario di chiusura obbligatorio tra la mezzanotte e le 06.00 per le strutture di ristorazione, le discoteche, i locali notturni e da ballo è stato introdotto per limitare il numero di possibili contatti stretti per persona e sera.
La Svizzera ha riaperto locali, discoteche e bar il 6 giugno 2020, ossia prima rispetto ad altri Paesi; in Austria, Germania e Francia i locali restano chiusi anche in agosto (situazione all'11.08.2020), mentre in singole regioni d'Italia le discoteche hanno riaperto a metà luglio. L'allentamento deciso dalla Svizzera ha comportato un certo rischio. Nel corso del mese di giugno, infatti, si sono verificati alcuni importanti episodi di contagio nei locali e la Swiss National COVID-19 Science Task Force consiglia vivamente, nella sua policy brief del 3 luglio 2020, di evitare i luoghi che espongono a un elevato rischio di contagio, come locali, discoteche e bar al chiuso.
2. Le spese dell'assicurazione contro la disoccupazione per il lavoro ridotto e dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus non possono essere documentate dettagliatamente per la categoria richiesta.
Il diritto al lavoro ridotto per le persone con funzione analoga a quella del datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati impiegati nell'azienda è stato abrogato con la terza fase di allentamento dell'8 giugno 2020, volta a far ripartire l'economia. La riapertura non equivale a una ripresa lavorativa completa delle aziende, visti i numerosi fattori che influenzano il ritmo e la portata della ripresa (prescrizioni di igiene e piani di protezione, andamento della domanda nazionale e internazionale ecc.). Una ripresa dell'attività è però in gran parte possibile dall'8 giugno 2020. I dirigenti, in particolare, possono riprendere a lavorare anche se l'azienda non funziona a pieno regime.
Consapevole del fatto che molte aziende non possono ancora riprendere integralmente la loro attività malgrado gli allentamenti dei provvedimenti per combattere l'epidemia di coronavirus, il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso di continuare a sostenerle prorogando fino al 16 settembre 2020 il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per i lavoratori indipendenti direttamente o indirettamente toccati dai provvedimenti. La ripresa del versamento dell'indennità avverrà retroattivamente senza che sia necessario presentare una domanda supplementare. La proroga vale anche per i proprietari di locali notturni.
Nella stessa occasione, il Consiglio federale ha deciso di estendere la cerchia di beneficiari dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ai proprietari di SA o Sagl, impiegati nella propria azienda, che lavorano nel settore delle manifestazioni e che si trovano in una situazione difficile. Queste persone, che non hanno più diritto all'indennità per lavoro ridotto da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, potranno ora chiedere l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus alle loro casse di compensazione AVS.
L'abrogazione del diritto al lavoro ridotto per gli apprendisti ha l'obiettivo di permettere loro di completare la formazione il più rapidamente possibile. I formatori professionali che si sono visti ridurre l'orario di lavoro, ma che comunque continuano ad assistere gli apprendisti nella loro formazione, hanno tuttora diritto a un'indennità per lavoro ridotto.
3. Il Consiglio federale ha abrogato con effetto dal 22 giugno 2020 l'orario di chiusura obbligatorio tra la mezzanotte e le 06.00 per le strutture di ristorazione, le discoteche, i locali notturni e da ballo.
Risposta del Consiglio federale.