20.3948 · Interpellanza · 2020-09-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Con la "Marcia per la vita" s'intende dare ogni settembre un segnale comune a favore della vita. Nel 2019 la manifestazione ha avuto luogo a Zurigo. Autonomi di sinistra, per lo più a volto coperto, hanno bloccato strade, incendiato cassonetti e aggredito i pompieri che cercavano di spegnere gli incendi. Hanno inoltre ferito poliziotti lanciando loro bottiglie, sassi e altri oggetti e danneggiato gravemente veicoli della polizia. Quest'anno, la manifestazione non è stata autorizzata per ragioni di sicurezza ed è stato addirittura rescisso a breve termine il contratto di locazione dei locali a Winterthur in cui era previsto un evento pacifico. Tutto ciò perché teppisti violenti di sinistra erano intenzionati a disturbare e impedire la manifestazione.
Chiedo quindi al Consiglio federale quanto segue.
Cosa intende intraprendere per garantire la libertà di espressione a tutti i gruppi di persone?
Ritiene anch'esso che le misure adottate contro i manifestanti pacifici rappresentino una capitolazione di fronte ai violenti e mettano dunque in pericolo la nostra democrazia?
Reputa che un modo di procedere più coerente contro i teppisti violenti potrebbe in futuro costituire il giusto segnale per farli smettere?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il disciplinamento dell'utilizzo dello spazio pubblico non compete alla Confederazione, bensì ai Cantoni e ai Comuni, che devono rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101). La libertà d'opinione e d'informazione di cui all'articolo 16 Cost. tutela il diritto di ognuno di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. La libertà di riunione di cui all'articolo 22 Cost. prevede il diritto di organizzare riunioni e di parteciparvi, oppure no. Le libertà d'opinione e di riunione possono essere ristrette nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 36 Cost. (base legale, interesse pubblico o protezione di diritti fondamentali altrui, proporzionalità, intangibilità nella loro essenza).
La dottrina e la giurisprudenza concordano sul fatto che le autorità competenti devono, a determinate condizioni, mettere a disposizione il suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazioni. In base alla libertà di opinione e di riunione, il Tribunale federale riconosce in linea di massima un diritto condizionato a utilizzare il suolo pubblico per manifestazioni con effetto di appello (DTF 132 I 260, consid. 3). Tali manifestazioni costituiscono un uso accresciuto dello spazio pubblico, poiché ne limitano l'utilizzo da parte di altre persone. Le autorità competenti possono pertanto sottoporre le manifestazioni a un obbligo di autorizzazione. Devono ponderare gli interessi dei diversi utenti dello spazio pubblico i cui diritti fondamentali sono limitati. La garanzia della sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico rivestono un'importanza fondamentale in questo contesto. Le considerazioni in materia di sicurezza non devono tuttavia annullare il diritto a dimostrare. Le autorità sono tenute ad adottare misure adeguate, in particolare ad assicurare una protezione di polizia sufficiente, per garantire che le manifestazioni pubbliche possano effettivamente avere luogo senza venir turbate o impedite da cerchie di oppositori (DTF 132 I 256, consid. 3, pag. 259; DTF 127 I 164, consid. 3, pag. 169). Condizioni e oneri relativi a un orario o al luogo sono ammissibili e una manifestazione può persino essere vietata se i mezzi necessari per garantire la sicurezza e l'ordine pubblici non sono sufficienti o possono essere messi a disposizione soltanto con un onere sproporzionato (DTF 132 I 259, consid. 4.3, pag. 263). Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire sul piano federale.
2 e 3. Non essendo competente in materia, il Consiglio federale non prende posizione in merito né a singole manifestazioni né alle misure adottate dalle autorità responsabili. Contro le loro decisioni possono essere adite le vie legali, come successo nel caso cui fa riferimento l'autrice dell'interpellanza.
Risposta del Consiglio federale.