20.4547 · Interpellanza · 2020-12-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Le amministrazioni pubbliche e le istituzioni parastatali svizzere rilevano e amministrano un ampio volume di dati su persone e cose per gli scopi più disparati. Questi dati sono molto preziosi, non solo per il loro scopo di utilizzo principale, ma anche per usi secondari nella ricerca e nella formazione e per altri impieghi nell'interesse della collettività. La pandemia ha messo in evidenza l'importanza di questo genere di dati, in particolare nel settore sanitario, ai fini di una migliore comprensione dell'emergenza, come pure della pianificazione e della valutazione dell'efficacia dei provvedimenti.
Per migliorare l'uso secondario dei dati delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni parastatali nell'interesse della collettività, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:
1. Quanto ritiene importante l'uso secondario di dati su persone e cose delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni parastatali per l'adempimento del suo mandato di base, ivi compresa la gestione di situazioni di emergenza presenti e future?
2. Quali sono gli ostacoli giuridici, etici, organizzativi e tecnici che rendono difficile o addirittura impossibile l'uso secondario di questi dati?
3. Quali opzioni d'intervento a breve, medio e lungo termine sono disponibili per superare questi ostacoli, consentendo l'uso secondario di dati anonimizzati e pseudonimizzati delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni parastatali?
Begründung
In Svizzera non vi sono né basi giuridiche né infrastrutture tecniche per l'uso efficiente dei dati disponibili a fini di ricerca e formazione o per far fronte a situazioni di emergenza. In questo contesto, la piattaforma finlandese Findata (https://www.findata.fi/en/) rappresenta un approccio risolutivo esemplare e conforme alla protezione dei dati. Attraverso questa piattaforma statale con funzione di servizio di autorizzazione, gli attori interessati possono presentare domanda di uso secondario nel settore sanitario o sociale di dati su persone o cose anonimizzati o pseudonimizzati provenienti dalle fonti più disparate per poi riceverli e utilizzarli, a condizioni ben precise, a fini di ricerca, formazione o innovazione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'uso secondario di dati su persone e cose, in particolare per elaborare basi decisionali fondate su fatti in caso di emergenza. Già da anni le conoscenze acquisite grazie all'uso secondario sia di dati della statistica federale sia di altri dati amministrativi vengono utilizzate per studi e valutazioni. Nell'ambito del libero accesso ai dati pubblici (Open Government Data, OGD) vengono pubblicati regolarmente nuovi set di dati aperti, che possono essere utilizzati per molteplici scopi.
2. Al momento è in elaborazione una base legale federale sugli OGD. Al di là di questo non vi è alcuna regolamentazione unitaria per la messa a disposizione di dati per uso secondario da parte delle amministrazioni pubbliche. L'introduzione di una normativa federale sul riutilizzo di dati personali sul piano cantonale e federale cozza contro il diritto costituzionale: in materia di trattamento dei dati la Confederazione non ha una competenza generale e non può quindi emanare basi legali valide a tutti i livelli statali per il trattamento di dati personali rilevati e trattati da autorità. L'ostacolo concreto al rilascio di dati su persone e cose consiste nel fatto che per ogni singola richiesta occorre accertare l'ammissibilità della comunicazione dei dati e le misure di protezione eventualmente necessarie (anonimizzazione, pseudonimizzazione) conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD) e di eventuali altre basi legali. Per i dati personali vanno rispettati in particolare i principi di riconoscibilità e di vincolo allo scopo (art.4 cpv. 3 e 4 LPD e art. 6 cpv. 3 nLPD). Bisogna inoltre considerare che anonimizzare i dati diventa sempre più difficile: sono stati infatti sviluppati metodi che consentono di identificare molto più facilmente singole persone e imprese all'interno dei set di dati. Dal punto di vista organizzativo, uno dei maggiori ostacoli è il fatto che manchi tuttora un quadro d'insieme dei dati e delle interfacce disponibili delle amministrazioni pubbliche. Inoltre mancano in parte ancora disposizioni unitarie sulla gestione dei dati ("governance") e la standardizzazione e armonizzazione dei dati vanno ulteriormente perfezionate. In questo contesto, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione 20.4260 "Orientare al futuro l'infrastruttura di dati e il governo dei dati nell'Amministrazione federale" per migliorare la rintracciabilità di interfacce e dati.
3. A breve e medio termine il Consiglio federale pone la priorità sui progetti già in essere. Proseguirà quindi coerentemente l'attuazione della strategia OGD e adotterà il messaggio sulla legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). La piattaforma di interoperabilità dell'Ufficio federale di statistica (UST), della quale sarà a disposizione una prima versione dal mese di luglio del 2021, consentirà di individuare e rendere reperibili i set di dati esistenti, affinché siano a disposizione in forma standardizzata, interoperabile e in tutta semplicità per gli scopi d'uso autorizzati dalla legge. A tal fine occorre creare infrastrutture sostenibili orientate al futuro che consentano di mettere facilmente a disposizione in un quadro giuridico ordinato i dati che non possono essere resi accessibili come OGD. In seno all'UST viene inoltre istituito un centro di competenza per la scienza dei dati che offrirà uno spazio protetto in cui sarà possibile collegare dati già disponibili traendone nuove informazioni. Infine, il Consiglio federale ha già dato incarico di redigere un rapporto sulla promozione e creazione di data room affidabili nel rispetto dell'autodeterminazione digitale, nel quale saranno valutate anche le possibilità di un utilizzo più esteso di dati da parte di attori privati e pubblici previo accordo delle persone e delle imprese.
Risposta del Consiglio federale.