20.4615 · Mozione · 2020-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'attuale Codice penale definendo il comportamento tipico delle molestie sessuali e prevedendo, finalmente, una pena realmente dissuasiva.
Begründung
Nell'attuale diritto svizzero, varie disposizioni penali puniscono le molestie sessuali, ma non esiste ancora una base legale reale che definisca il comportamento tipico sanzionato.
Un recente parere giuridico dell'università di Zurigo che analizza in particolare lo stalking (ossia le molestie ossessive), realizzato su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, giunge alla medesima constatazione.
La maggior parte dei comportamenti che potrebbero essere assimilati alle molestie sessuali come intese nell'opinione pubblica rientra, al massimo, nella fattispecie di cui all'articolo 198 CP.
Gravi lacune continuano a esistere nel diritto penale svizzero.
Gli scritti volgari non sono infatti puniti, come pure i comportamenti non abbastanza gravi da costituire una coazione (sessuale o meno) o una violazione dell'integrità sessuale. Il fatto di accarezzare i capelli o la nuca di una collega o di farle pervenire SMS di carattere sessuale contro la sua volontà non è sanzionato.
Nella sua risposta alla mozione 18.4049, che non è stata trattata dal Parlamento entro il termine di due anni ed è stata quindi tolta dal ruolo, il Consiglio federale ha peraltro riconosciuto la necessità di esaminare se l'articolo 198 CP doveva essere applicabile all'invio di testi e foto, in particolare nei casi di cyberstalking.
L'assenza di una definizione chiara delle molestie sessuali è problematica nell'ottica del principio penale secondo cui occorre una base legale chiara per sanzionare un comportamento definito. La mancanza di una definizione legale della nozione di molestie sessuali, come pure di molestie di strada o di cyberstalking, è quindi problematica. Ne consegue che il comportamento, socialmente riprensibile, non è punito penalmente.
La maggior parte dei Paesi europei ha definito queste nozioni nel rispettivo diritto penale e ha previsto sanzioni più severe di quelle comminate dal diritto svizzero.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Al momento i reati contro l'integrità sessuale sono sottoposti a un esame approfondito nel quadro del progetto 18.043 "Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni". Questo esame verte sia sull'entità delle pene sia su aspetti materiali (progetto 3 sul diritto penale sessuale). S'intende tra le altre cose adeguare la fattispecie delle molestie sessuali (art. 198 del Codice penale [CP]; RS 311.0) tenendo conto anche dell'attuale comunicazione digitale. A inizio febbraio 2021 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha posto in consultazione il pertinente progetto. La tematica sollevata nella mozione è pertanto già trattata in Parlamento, per cui non è necessario un ulteriore intervento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.