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Stranieri con situazione economica e debitoria temeraria. Bisogno definire chiari criteri per limitarli

21.3845 · Mozione · 2021-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di definire, per esempio modificando l'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) o di un altro testo legislativo pertinente, dei criteri chiari per i quali la situazione debitoria e/o economica di uno straniero possa essere definita "temeraria", al fine di rendere più restrittive le condizioni per risiedere in Svizzera per gli stranieri che non ossequiano ai propri obblighi finanziari, o che non dimostrano la volontà di risanare la propria situazione debitoria.

Begründung

L'autosufficienza economica deve essere un criterio a cui uno straniero che vuole risiede in Svizzera deve adempiere, oltre ad essere un criterio fondamentale ai fini dell'integrazione.

Ci sono tuttavia persone straniere residenti in Svizzera le quali non adempiono ai loro obblighi finanziarie e, oltretutto, contraggono ulteriori debiti in maniera temeraria e colpevole. Questi comportamenti particolarmente riprovevoli, i quali evidenziano la mancata volontà di risanare la propria situazione debitoria, devono essere di decisiva importanza nel determinare se uno straniero possa o meno risiedere in Svizzera.

In questo senso, dei criteri chiari definiti nell'OASA o di un altro testo legislativo pertinente, permettono alle competenti autorità di prendere decisioni in tal senso con cognizione di causa, senza il rischio di essere successivamente sconfessati in fase di ricorso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'indipendenza economica costituisce un criterio importante per l'ammissione di uno straniero in Svizzera. Al momento della prima ammissione occorre in linea di massima dimostrare di avere un posto di lavoro o di disporre di sufficienti mezzi finanziari. Per i cittadini di Stati terzi, il ricongiungimento familiare presuppone, tra le altre cose, che non dipendano dall'aiuto sociale. Per quanto riguarda i cittadini svizzeri, per il ricongiungimento non deve sussistere alcun rischio di dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale.

Nell'emanare decisioni di diritto degli stranieri è considerata l'integrazione dell'interessato, valutata in base ai relativi criteri, tra cui anche la partecipazione alla vita economica o il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 58a della legge sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20).

Il permesso di dimora può essere revocato o non prorogato se la persona interessata ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 33 cpv. 3, art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI). Per la revoca del permesso di domicilio questa violazione deve essere stata grave (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI). Vi è violazione dell'ordine pubblico in particolare se l'interessato temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato (cosiddetto "indebitamento temerario", art. 77a cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la fattispecie dell'indebitamento temerario consta di una componente oggettiva e di una soggettiva (si veda ad es. TF 2C_789/2017 del 7 marzo 2018, consid. 3.3.1). La componente oggettiva è l'inadempimento di obblighi di diritto pubblico o privato che conduce a un notevole indebitamento. Dal punto di vista soggettivo, l'indebitamento deve essere temerario, ossia imputabile alla persona e risultare da una colpa qualificata. Vi è sempre temerarietà se uno straniero, nonostante un ammonimento in virtù del diritto in materia di stranieri, continua ad accumulare debiti oppure, nonostante l'accumularsi di debiti, non dà segno di voler contribuire attivamente a saldare i propri debiti o a evitarne altri. Non sussiste temerarietà se l'interessato cerca seriamente di rimborsare i suoi debiti o di evitarne altri.

I diritti di soggiorno fondati sull'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di sicurezza, ordine e salute pubblici (art. 5 par. 1 Allegato I ALC). Secondo il Tribunale federale in linea di principio l'incapacità di far fronte ai propri obblighi finanziari non costituisce, da sola, un motivo di ordine pubblico, in quanto quest'ultimo può essere invocato unicamente in caso di minaccia grave riguardante un interesse fondamentale della società (2C_479/2018 del 5 febbraio 2019). La revoca di un permesso di dimora o di domicilio UE/AELS per motivi di sicurezza e ordine pubblici è quindi esclusa in questa situazione.

Nel disporre misure di diritto degli stranieri come la revoca di permessi le autorità devono in ogni caso rispettare il principio della proporzionalità (art. 96 LStrI). Se un permesso è revocato, la garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a Cost. permette sempre all'interessato di far esaminare la decisione da un'autorità giudiziaria indipendente.

Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario intervenire a livello legislativo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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