22.3383 · Mozione · 2022-04-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare il quadro legale in modo tale che, per quanto attiene alla presunzione di genitorialità (art. 255 CC), la disposizione di cui all'articolo 255a sia estesa ai figli di coppie dello stesso sesso che sono stati concepiti con un metodo di medicina della procreazione all'estero o mediante una donazione privata di sperma, a condizione che sia garantita la conoscenza delle proprie origini. Questa procedura dovrà svolgersi conformemente alle disposizioni della legge sulla medicina della procreazione (LPAM) e dell'ordinanza pertinente, ossia mediante iscrizione nel registro dei donatori di sperma di cui all'articolo 24 LPAM e all'articolo 15 dell'ordinanza sulla medicina della procreazione o in modo equivalente.
Una minoranza della Commissione (Addor, Fischer Benjamin, Kamerzin, Tuena) propone di respingere la mozione.
Begründung
L'articolo 255a del Codice civile svizzero, adottato nell'ambito della modifica concernente il "Matrimonio per tutti", prevede una restrizione alla genitorialità congiunta delle coppie sposate dello stesso sesso: entrambi i genitori sono riconosciuti come genitori legali sin dalla nascita del bambino soltanto se la donazione di sperma è stata effettuata da un professionista in Svizzera secondo la legge sulla medicina della procreazione. In tal modo, i bambini concepiti secondo metodi di medicina della procreazione all'estero o mediante una donazione privata di sperma rimangono poco protetti sul piano legale.
Tuttavia, anche in questi casi la certezza del diritto e la protezione ottimale del bambino sono di fondamentale importanza. Tramite la genitorialità congiunta di una coppia dello stesso sesso, il bambino ha due genitori e gode di una protezione ottimale dal profilo legale sin dalla nascita. L'adozione del figliastro non rappresenta un'alternativa soddisfacente. Inoltre, nel caso di donazioni private di sperma, è importante evitare che il donatore diventi il padre legale contro la sua volontà. Queste questioni non si pongono per le coppie eterosessuali sposate, poiché il marito della madre è riconosciuto come padre indipendentemente dal concepimento del bambino.
È inoltre nell'interesse del bambino poter conoscere in ogni caso la propria origine. Questa estensione costituisce un incentivo alla rinuncia a donazioni anonime di sperma, assicurando così ai bambini il diritto di conoscere fino in fondo la propria origine.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Chiedendo di disciplinare la donazione privata di sperma, la mozione propone una modifica del diritto della filiazione. Nel suo rapporto del 17 dicembre 2021 sulla necessità di rivedere il diritto in materia di filiazione, il Consiglio federale ha già constatato la necessità di una riforma per quanto concerne la donazione privata di sperma, al fine da garantire al figlio il diritto di conoscere le proprie origini e definire in maniera chiara lo statuto giuridico di tutte le persone coinvolte. Questa richiesta è ripresa anche nella mozione Caroni 22.3235 ("Diritto della filiazione al passo con i tempi"), che il Consiglio federale propone di accogliere.
Il secondo punto riguarda i figli concepiti tramite procreazione medicalmente assistita all'estero. Nel quadro dei dibattiti parlamentari sull'apertura del matrimonio a tutte le coppie, il Consiglio federale aveva respinto la co-maternità originaria della moglie della madre se il figlio era stato concepito con un metodo di medicina della procreazione all'estero. È vero che la mozione propone di limitare la co-maternità originaria della moglie della madre ai casi in cui è garantita la conoscenza delle origini, il Consiglio federale ritiene tuttavia alquanto difficile attuare questo requisito. Per ora non esistono infatti prescrizioni internazionali sul rilevamento e l'accesso ai dati relativi alla medicina riproduttiva. Pertanto, andrebbero dapprima stabiliti criteri di equivalenza: esistenza di un registro dei donatori di sperma, rilevamento dei dati, disciplinamento dei diritti di accesso, diritti di tutte le persone coinvolte, ecc. Poi occorrerebbe verificare a intervalli regolari per ogni Paese se i criteri di equivalenza sono adempiuti.
Il Consiglio federale ritiene che, con l'entrata in vigore il 1° luglio 2022 della co-maternità originaria della moglie della madre secondo l'articolo 255a CC (RU 2021 747) e la probabile regolamentazione della donazione privata di sperma, le coppie di donne coniugate disporranno di possibilità sufficienti per coronare il loro sogno di diventare madri nel rispetto del diritto del figlio a conoscere le sue origini. Inoltre, un'eventuale attuazione della mozione CAG-N 22.3382 ("Nessun inutile ostacolo all'adozione del figliastro"), depositata simultaneamente e che il Consiglio federale propone di accogliere, permetterebbe, tramite la via dell'adozione del figliastro, di stabilire rapidamente un rapporto di filiazione con il secondo genitore e quindi di attuare la richiesta della presente mozione senza dover verificare l'equivalenza delle normative estere.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.