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Incertezza giuridica nella prassi di rimunerazione delle cure ambulatoriali prestate dalle levatrici

22.4453 · Interpellanza · 2022-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dall'entrata in vigore della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) il 1° gennaio 1996, le levatrici sono fornitrici di prestazioni indipendenti. Le levatrici libere professioniste possono impiegare medicamenti soggetti a prescrizione medica. Si tratta essenzialmente di medicamenti d'emergenza, che queste ultime devono avere con sé durante i parti in casa. Molti assicuratori-malattie hanno cambiato la prassi di rimunerazione che adottavano da anni e rimborsano ora soltanto i medicamenti impiegati dalle levatrici su ricetta medica. Quale motivazione adducono il fatto che nella LAMal manca una disposizione esplicita che autorizzi le levatrici a fatturare direttamente determinati medicamenti.

Secondo l'ordinanza sulle prestazioni (OPre) le levatrici possono fornire cure ambulatoriali alla madre e al nascituro in caso di parto a domicilio e al loro ritorno a casa dall'ospedale o dalla casa per partorienti. La LAMal non disciplina espressamente la rimunerazione delle visite di controllo e delle analisi di laboratorio su nascituri sani effettuate ambulatorialmente dalle levatrici durante il puerperio.

I medicamenti e le analisi di laboratorio sono rimunerati esclusivamente su prescrizione medica, possibile soltanto dopo una consultazione. Ciò comporta inutili oneri supplementari, costi aggiuntivi e inconvenienti per le madri. Sia i medici che le levatrici sono fornitori di prestazioni indipendenti. Ne risulta quindi una disuguaglianza giuridica per le pazienti che devono assumersi i costi delle prestazioni fornite dalle levatrici.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È a conoscenza del cambio di prassi degli assicuratori-malattie riguardo alla rimunerazione di medicamenti impiegati dalle levatrici?

2. È disposto, mediante una modifica d'ordinanza o una circolare, a garantire certezza giuridica e a chiarire la questione della rimunerazione dei costi nel campo dei medicamenti soggetti a prescrizione che devono essere dispensati dalle levatrici durante il parto e per i quali non è possibile ottenere la prescrizione medica?

3. Sono necessari adeguamenti giuridici per consentire che le cure ambulatoriali fornite dalle levatrici ai nascituri sani ai sensi dell'OPre siano rimunerate dalle casse malati? Se sì, quali?

4. È disposto a procedere a eventuali adeguamenti giuridici nel quadro delle misure di contenimento dei costi - pacchetto 2?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. In singoli casi, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) viene informato del rifiuto degli assicuratori di assumere i costi dei medicamenti. La Confederazione non dispone, tuttavia, di dati sistematici sulle prassi di rimunerazione degli assicuratori-malattie e non può quindi valutare se siano cambiate.

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede la rimunerazione soltanto per i medicamenti prescritti dal medico (o a determinate condizioni dal chiropratico). Gli assicuratori sono tenuti a rimborsare unicamente le prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) che siano efficaci, appropriate ed economiche (EAE) nel caso specifico.

Secondo il Consiglio federale, rinunciare alla prescrizione medica per i medicamenti necessari durante il parto a domicilio potrebbe rappresentare una modalità di cura efficace, da esaminare più approfonditamente. Affinché i medicamenti dispensati dalle levatrici possano essere rimborsati dall'AOMS è tuttavia necessario un adeguamento della LAMal.

3. La LAMal riserva ai medici (e a determinate condizioni ai chiropratici) la prescrizione di analisi preventive o diagnostiche per i neonati. Le levatrici possono prescrivere analisi di laboratorio soltanto nell'ambito dei controlli in gravidanza. Affinché possano prescrivere anche analisi per i neonati è necessario un adeguamento della LAMal.

4. Un'eventuale modifica della LAMal concernente la dispensazione di medicamenti durante il parto e la prescrizione di analisi per i neonati richiederebbe accertamenti specialistici approfonditi, al fine di garantire che le pertinenti prestazioni delle levatrici soddisfino i criteri EAE. In particolare, è necessario assicurare un'adeguata collaborazione con i medici responsabili del trattamento in caso di risultati di laboratorio indicanti patologie, evitare doppioni e impedire l'aumento del volume delle prestazioni e dei costi.

Risposta del Consiglio federale.

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