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22.4508 · Interpellanza · 2022-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 66 capoverso 1 LOAP i reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale. Conformemente all'articolo 3 lettera a Org-DFGP, possono essere sottoposti al Consiglio federale i casi di "particolare importanza". L'Esecutivo può rinunciare a un perseguimento penale nei casi in cui attribuisce maggiore importanza agli interessi del Paese. I reati politici sono disciplinati dal titolo tredicesimo al titolo sedicesimo del CP. Per reati non contemplati nel titolo sedicesimo, il Ministero pubblico della Confederazione decide, a seconda della situazione, se sollecitare l'autorizzazione del Consiglio federale. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. In quali circostanze il riciclaggio di denaro di cui all'articolo 305bis CP può essere considerato un reato politico? In questo caso, in che misura sono toccati gli interessi politici della Svizzera? Il Consiglio federale può illustrare i criteri applicati nel singolo caso?

2. Può spiegare in che misura il riciclaggio di denaro di cui all'articolo 305bis CP rappresenta un reato preliminare?

3. Può fornire esempi di casi in cui il riciclaggio di denaro è stato considerato un reato politico?

4. Finora quanti casi di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 305bis CP sono stati considerati reati politici? Quali Paesi erano interessati da tali casi? A quanto ammontavano, approssimativamente, gli importi legati al riciclaggio? Il Consiglio federale può indicare se i reati erano stati commessi da politici? Per quale motivo, in questi casi, il fatto è stato considerato un reato politico?

5. Il contesto internazionale è preso in considerazione quando si tratta di determinare se sono toccati interessi politici o se il reato concerne beni giuridici politici in Svizzera? Si tiene conto delle conseguenze per altri Stati del non perseguimento del reato?

6. Gli altri Paesi direttamente legati a un reato sono consultati? In caso affermativo, il Consiglio federale può indicare esempi?

7. In che misura il non perseguimento del riciclaggio di denaro è in contraddizione con accordi internazionali (p. es. la convenzione STE n. 141 del Consiglio d'Europa)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Oltre ai reati del titolo sedicesimo del Codice penale (CP; RS 311.0) obbligatoriamente sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 302 capoverso 2 CP, qualsiasi reato di diritto comune può rientrare nella categoria dei reati politici non appena, a causa del suo contesto concreto, il suo perseguimento potrebbe compromettere gli interessi del Paese.

Nel quadro della procedura di autorizzazione, il Consiglio federale valuta se l'autorizzazione al perseguimento penale deve essere negata per preservare gli interessi del Paese. Un tale rifiuto rappresenta un'ingerenza dell'Esecutivo nella sovranità del potere giudiziario e, quindi, una violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri. L'autorizzazione è dunque negata soltanto in via eccezionale e con grande cautela nei rari casi in cui ragioni di politica nazionale volte a preservare gli interessi dello Stato, e in particolare gli interessi di politica estera, vi si oppongono. In tutti gli altri casi l'autorizzazione deve essere accordata.

2. Non spetta né al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) né al Consiglio federale, quali autorità competenti per autorizzare un perseguimento, giudicare se gli elementi costitutivi di un reato sono adempiuti o no. Questa è una prerogativa delle autorità di perseguimento penale.

3./4. Dall'entrata in vigore dell'articolo 66 della legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71) il 1° gennaio 2011, una domanda di questo tipo non è stata sottoposta né al Consiglio federale né al DFGP.

5. Prima di prendere la loro decisione, sia il Consiglio federale sia il DFGP considerano segnatamente tutti gli elementi riguardanti le relazioni internazionali del nostro Paese. In questo contesto, il Dipartimento federale degli affari esteri è sistematicamente consultato (art. 3 lett. a Org-DFGP; RS 172.213.1).

6. No. La procedura in materia di autorizzazione al perseguimento penale non prevede alcuna consultazione di uno Stato estero.

7. La Svizzera si impegna nella lotta contro il riciclaggio di denaro e ha istituito un dispositivo legislativo a tal fine. Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) riconosce la qualità di questo dispositivo, che è attuato in maniera coerente ed è stato ulteriormente potenziato nel quadro della revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0) e delle sue disposizioni d'esecuzione (ORD, RS 955.01; ORD-FINMA, RS 955.033.0), entrate in vigore il 1° gennaio 2023.

Risposta del Consiglio federale.