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23.3044 · Mozione · 2023-03-01

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di reinserire nel catalogo delle prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) i mezzi ausiliari per la vista, come occhiali e lenti a contatto. Vanno definite rimunerazioni appropriate, che coprano i costi.

Begründung

Secondo l'associazione di categoria OTTICASVIZZERA, nel nostro Paese circa quattro persone su cinque indossano un mezzo ausiliario per la vista. Senza di esso, coloro che sono affetti da miopia o presbiopia sono fortemente penalizzati e si trovano a dover affrontare notevoli difficoltà nella vita di tutti i giorni. La mancanza di un mezzo ausiliario per la vista può tra l'altro favorire l'insorgenza di sintomi quali mal di testa e dolori cervicali, vertigini o bruciore agli occhi. I mezzi ausiliari per la vista, come occhiali o lenti a contatto, possono prevenire efficacemente questi sintomi, ma sono costosi e richiedono una riserva finanziaria. Il costo di un paio di occhiali può facilmente raggiungere i 1000 franchi - un importo insostenibile per le economie domestiche con un reddito lordo inferiore ai 5000 franchi, che spesso non riescono a risparmiare neppure un centesimo.

Lo stesso vale per i pensionati e i beneficiari di prestazioni complementari, che prevedono soltanto contributi limitati per i mezzi ausiliari per la vista, nonché per le oltre 700 000 persone che vivono in povertà e gli 1,3 milioni di persone a rischio povertà. Alcune casse malati rimborsano parzialmente il costo degli occhiali, ma i loro premi - proporzionalmente più elevati - non sono alla portata delle persone a basso reddito.

Per rimediare a questa situazione e impedire che i mezzi ausiliari per la vista "vitali" diventino un fattore di rischio povertà, è necessario che i loro costi siano assunti dalle casse malati. In questo modo le menomazioni dell'acutezza visiva sarebbero riconosciute a ragione come un quadro clinico e a tutti coloro che ne sono affetti e pagano i premi delle casse malati verrebbe resa possibile una vita dignitosa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), fino al 18° anno di età l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) rimborsa al massimo 180 franchi all'anno per l'acquisto di occhiali e di lenti a contatto. Per tutte le fasce di età, l'AOMS rimborsa un importo massimo di 180 franchi all'anno per occhio per occhiali e lenti a contatto resisi necessari a causa di modifiche della rifrazione dovute a malattia (ad es. cataratta, diabete, patologie maculari) o dopo un intervento chirurgico (ad es. cataratta, glaucoma amotio retinae). Versa inoltre un contributo di 270 franchi per occhio ogni due anni per lenti a contatto che migliorano l'acuità visiva di 2/10 rispetto agli occhiali, in caso di miopia < -8,0, iperopia > +6,0, anisometropia a partire da 3 diottrie o in presenza di disturbi. Prevede infine un contributo massimo di 630 franchi per occhio in caso di patologie specifiche (astigmatismo irregolare, cheratocono; malattia o lesioni della cornea, status dopo un'operazione della cornea, difetti dell'iride).

Nella risposta all'interpellanza Rossini 11.3269 "LAMal e rimborso degli occhiali", il Consiglio federale aveva ricordato che i difetti visivi o le menomazioni dell'acutezza visiva non riconducibili a un'altra malattia primaria sono varianti della normale evoluzione dell'occhio, spesso attribuibili a fattori genetici. Non avendo rilevanza patologica, non rientrano nel campo di applicazione dell'AOMS. Tuttavia, la correzione di un difetto visivo in età infantile è un trattamento ai sensi dell'AOMS. La correzione impedisce infatti che si sviluppi un'ambliopia (riduzione dell'acuità visiva) non curabile in età adulta.

Attualmente le posizioni dell'EMAp sono sottoposte a riesame in base ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE).

La valutazione di nuove prestazioni ai fini di un eventuale rimborso da parte dell'AOMS è attualmente delegata al Dipartimento federale dell'interno (DFI). Prima che nuove prestazioni siano rimborsate dall'AOMS, occorre verificare che adempiano i criteri EAE prescritti dalla legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10). La procedura per l'ammissione di nuove posizioni o la modifica di posizioni nell'EMAp prevede che gli ambienti interessati presentino una domanda specifica. Le domande possono essere presentate all'Ufficio federale della sanità pubblica, che le esamina e le sottopone alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA).

Il DFI decide dell'ammissione dopo aver consultato la CFAMA. L'accoglimento della presente mozione, che incarica il Consiglio federale di inserire nuove posizioni nell'EMAp, sarebbe pertanto in contraddizione con la procedura di domanda e con la valutazione secondo i criteri EAE, che è stata esaminata dal Controllo parlamentare dell'amministrazione nel 2008 e ritenuta adeguata. Per questi motivi va respinta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.