23.3364 · Mozione · 2023-03-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge sulla Banca nazionale svizzera e di adeguare gli altri atti normativi relativi alla BNS affinché essa rispetti la Costituzione, in particolare l'articolo 99 capoverso 4.
La Costituzione federale attribuisce alla BNS due compiti chiari: condurre una politica monetaria nell'interesse generale del Paese e distribuire almeno due terzi dell'utile ai Cantoni.
Sebbene sia possibile interpretare l'articolo 99 capoverso 4 in modo ampio e ammettere che non debba essere rigorosamente rispettato quest'anno, è innegabile che tale disposizione imponga di eseguire una distribuzione che deve raggiungere complessivamente almeno due terzi dell'utile nell'arco di un lungo periodo.
Secondo i rapporti annuali della BNS, tra il 2012 e il 2021 ha conseguito, ad esempio, un utile cumulato di 172,2 miliardi di franchi. Durante questo periodo, la BNS avrebbe dovuto distribuire ai Cantoni un importo pari almeno a 114,8 miliardi di franchi. In realtà, ha distribuito ai Cantoni meno di 18 miliardi, ovvero il 15 per cento del suo obbligo costituzionale. Una tale differenza è assolutamente inaccettabile e non può essere giustificata.
Tuttavia, può essere giustificato che la BNS non distribuisca due terzi dei suoi utili ai Cantoni in un determinato anno al fine di garantire la stabilità e la prevedibilità delle entrate per i Cantoni ed eventualmente per la Confederazione. Ciononostante nel 2022 la BNS non ha effettuato alcuna distribuzione benché disponesse di un capitale proprio sufficiente e malgrado il fatto che, come afferma lei stessa: "Nell'espletare il proprio mandato di politica monetaria è possibile che, in determinate circostanze, la Banca nazionale debba assumere il rischio di incorrere in considerevoli perdite, a seguito delle quali il capitale proprio può anche diventare temporaneamente negativo. In bilancio ciò sarebbe rispecchiato da una riserva per future ripartizioni negativa superiore in valore assoluto alla somma degli accantonamenti per le riserve monetarie e del capitale azionario. Con ogni probabilità tale situazione sarebbe soltanto temporanea poiché con il tempo, grazie al suo potenziale strutturale di reddito, una banca centrale è generalmente in grado di realizzare risultati di gestione positivi".
Begründung
Data la logica di funzionamento della contabilizzazione degli utili di una banca con un enorme bilancio di attivi valutati in moneta estera, le fluttuazioni a breve termine degli utili non sono necessariamente rappresentative del potenziale a lungo termine della BNS.
The SNB Observatory ha inoltre criticato la decisione della BNS di non utilizzare l'accantonamento costituito in passato per assorbire parte delle perdite. Secondo il gruppo di economisti questa scelta non si basa su alcuna logica economica e finanziaria. Di fatto l'accantonamento iscritto a bilancio serve ad assorbire le perdite, mentre la riserva per future ripartizioni ha lo scopo di consentire le distribuzioni negli anni in cui si registra una perdita. In realtà, questo denaro avrebbe dovuto essere distribuito in precedenza, ma rimane iscritto nel bilancio della BNS per livellare le ripartizioni.
Inoltre, è stata criticata la strategia di costituzione dell'accantonamento per la riserva monetaria perché porta meccanicamente a un arresto delle distribuzioni di utili per i Cantoni e la Confederazione a partire dal 2032, senza alcuna giustificazione economica (vedi Canetg F., "Wie viel Eigenkapital braucht die Nationalbank?").
Alla luce del fatto che non sono stati distribuiti interamente gli utili che avrebbero dovuto essere distribuiti in passato, l'imprevedibilità della distribuzione di utili e la mancata distribuzione in presenza di perdite sono totalmente contrari alla ragione, all'interesse del Paese e, di conseguenza, all'articolo 99 capoverso 2 della Costituzione.
Il Consiglio federale deve quindi adeguare le disposizioni legali in modo che la BNS distribuisca in media due terzi dell'utile ai Cantoni. L'Esecutivo è invitato a mantenere una stabilità delle distribuzioni per facilitare la governance, ma deve anche garantire che gli utili che avrebbero dovuto essere ripartiti in passato siano effettivamente utilizzati per assicurare la stabilità a lungo termine delle distribuzioni.
In concreto, si propone quindi che la BNS comunichi con quattro anni di anticipo l'ammontare degli utili che distribuirà. Può annunciare riduzioni per gli anni successivi se risulta che sul lungo termine il capitale proprio e gli utili previsti non consentiranno una distribuzione ai livelli attuali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La prassi vigente in materia di distribuzione dell'utile della BNS si basa sulle disposizioni sancite nella Costituzione federale (Cost.) e nella legge sulla Banca nazionale (LBN). In virtù della Cost. e della LBN, attingendo ai suoi proventi la BNS deve costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria (art. 99 cpv. 3 Cost. e art. 30 cpv. 1 LBN). Spetta alla BNS (più precisamente al Consiglio di banca) determinare l'importo annuale da assegnare agli accantonamenti; a tale scopo deve orientarsi sull'evoluzione dell'economia svizzera (art. 30 cpv. 1 LBN). La parte residua del risultato di esercizio, dopo la deduzione dell'importo assegnato agli accantonamenti, rappresenta l'utile che può essere distribuito secondo l'articolo 30 capoverso 2 LBN. La LBN stabilisce inoltre che deve essere garantita una distribuzione annuale costante dell'utile a medio termine (art. 31 cpv. 2). Per questo motivo, solo una parte del risultato di esercizio ripartibile viene distribuita immediatamente, mentre il resto rimane nel bilancio della BNS come cosiddetta riserva per future ripartizioni. Tale riserva corrisponde a un riporto degli utili o delle perdite e serve da cuscinetto per garantire una distribuzione costante degli utili. Negli anni "positivi" gli utili non distribuiti sono assegnati a questa riserva; negli anni "negativi" le perdite subite sono prelevate da tale riserva. Grazie alla riserva per future ripartizioni, in linea di principio la BNS può effettuare una distribuzione dell'utile a Confederazione e Cantoni anche negli esercizi che registrano perdite.
Dopo la crisi finanziaria degli anni 2007-2008, il bilancio della BNS è aumentato notevolmente. Di conseguenza, è cresciuta in modo significativo anche la probabilità che gli utili della BNS siano soggetti a forti oscillazioni, il che è stato confermato in maniera impressionante negli ultimi anni. Fino al 2021 compreso, la BNS ha registrato per diversi anni utili elevati, grazie ai quali la riserva per future ripartizioni ha raggiunto un picco di oltre 100 miliardi di franchi. Le ingenti perdite subite nell'esercizio 2022, pari a 142 miliardi (dopo la deduzione dell'importo assegnato agli accantonamenti), hanno tuttavia più che esaurito questa riserva al punto tale da renderla addirittura negativa (-39,5 mia. di fr.). Se negli "anni positivi" fossero stati distribuiti utili maggiori, la riserva avrebbe raggiunto valori ancora più negativi.
L'attuale convenzione sulla distribuzione dell'utile stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS per gli esercizi 2020-2025 mira a garantire il più possibile - nonostante l'accresciuta volatilità dei risultati annuali - una ripartizione annuale dell'utile tra Confederazione e Cantoni costante a medio termine, come richiesto per legge. Nella convenzione la ripartizione annuale è calcolata in base al volume dell'utile di bilancio. L'utile di bilancio è composto dal risultato di esercizio che può essere distribuito (risultato di esercizio dopo la deduzione dell'importo assegnato agli accantonamenti) e dalla riserva per future ripartizioni (riporto degli utili/delle perdite degli anni precedenti). La conditio sine qua non per una distribuzione è la presenza di un utile a bilancio. Un aumento di quest'ultimo garantisce una maggiore distribuzione che può ammontare fino a 6 miliardi di franchi al massimo (con un utile di bilancio pari o superiore a 40 mia.). In questo modo, anche forti oscillazioni del risultato di esercizio si ripercuotono solo gradualmente sulla distribuzione annuale effettiva, aumentando la probabilità di avere distribuzioni costanti. Negli anni 2020-2021 è stato possibile distribuire l'importo massimo di 6 miliardi, di cui 4 miliardi sono stati versati ai Cantoni. Tuttavia, la distribuzione non è stata possibile per l'esercizio 2022, perché dopo aver compensato la perdita di esercizio con l'esistente riserva per future ripartizioni è risultata una perdita di bilancio.
La prassi vigente in materia di distribuzione dell'utile, fondata sulla convenzione stipulata tra il DFF e la BNS e valida fino al 2025, è conforme alle disposizioni sancite nella Cost. e nella LBN. Il meccanismo di distribuzione, che è stato peraltro adeguato anche nelle convenzioni sulla distribuzione dell'utile a causa della mutata situazione di bilancio della BNS, ha consentito negli ultimi anni (con pochissime eccezioni) una ripartizione a Confederazione e Cantoni. Nel 2023 il DFF discuterà tuttavia i vari aspetti di tale distribuzione nel quadro dei colloqui regolari con la BNS. Una tematica riguarderà la ripartizione ottimale dell'utile. Tali colloqui permetteranno inoltre di sollevare questioni inerenti alla politica della BNS in materia di accantonamenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.