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23.3540 · Interpellanza · 2023-05-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Perché le superfici dei vivai e dei vivai di viti nonché i campi di piante madri per la produzione di portainnesti non vengono rimunerati per le proprie prestazioni ecologiche (contributi PER)? Quali requisiti occorrerebbe soddisfare?

Begründung

I vivai e i vivai di viti forniscono prestazioni ecologiche dimostrabili sulle proprie superfici.

La gestione di queste superfici è soggetta alle esigenze minime per la protezione del suolo e dell'ambiente delle consuete superfici per l'avvicendamento delle colture.

Spesso i vivai di viti, i vivai e i campi di piante madri vengono gestiti seguendo le direttive per una "produzione integrata" o addirittura secondo le regole dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. In cambio, i produttori non ricevono attualmente alcuna rimunerazione.

Stellungnahme des Bundesrates

I vivai e i vivai di viti rientrano nel settore dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Per «ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale» s’intende la semina o la messa a dimora e la coltivazione di piante. Oltre ai vivai, vi rientrano le aziende che producono piante ornamentali, fiori o piantine per l’orticoltura.

Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale si applicano i provvedimenti di cui al capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo della LAgr. Sono quindi applicabili le seguenti disposizioni:

- disposizioni economiche generali, come ad esempio la promozione dello smercio;

- miglioramenti strutturali;

- ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali nonché delle risorse genetiche;

- protezione dei vegetali e mezzi di produzione.

L’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale non rientra pertanto nel campo di applicazione dei pagamenti diretti di cui al titolo terzo della LAgr. Affinché le aziende agricole con superfici vivaistiche non ottengano vantaggi concorrenziali attraverso i pagamenti diretti rispetto alle aziende commerciali che esercitano l’ortoflorovivaismo a titolo professionale, le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale e piante ornamentali sono escluse dai contributi secondo l’articolo 35 capoverso 7 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

Le aziende che ricevono pagamenti diretti devono adempiere, tra l’altro, la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Queste esigenze si applicano all’intera azienda e quindi anche a superfici parziali con colture vivaistiche per le quali non vengono versati pagamenti diretti. Invece, le aziende commerciali che esercitano l’ortoflorovivaismo a titolo professionale non devono adempiere la PER.

Affinché possano essere versati pagamenti diretti per le superfici sulle quali le aziende agricole hanno predisposto vivai e vivai di viti, occorrerebbe modificare l’articolo 35 OPD. Le aziende commerciali che esercitano l’ortoflorovivaismo a titolo professionale non rientrano per principio nella definizione di aziende contadine il cui reddito può essere integrato con pagamenti diretti. Per ricorrere ai pagamenti diretti sarebbe necessario modificare quantomeno anche l’articolo 3 LAgr. Tuttavia, il Consiglio federale non vede alcuna necessità d’intervento per l’estensione dei pagamenti diretti all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.