Revisione dell'imposizione dei collaboratori di start up per promuovere l'innovazione e incoraggiare la creazione di posti di lavoro in Svizzera
23.4129 · Mozione · 2023-09-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica del sistema di imposizione degli utili derivanti dalle partecipazioni dei collaboratori nelle start up. L’obiettivo della modifica è promuovere l’innovazione e rendere la Svizzera più competitiva rispetto ai sistemi vigenti all’estero, creando così posti di lavoro in Svizzera. Il Consiglio federale è invitato a proporre le misure alternative indicate di seguito. Considerare le partecipazioni dei collaboratori di start up acquisite al valore del capitale proprio (valore intrinseco) come se fossero acquisite al valore venale, in modo che questi collaboratori possano beneficiare dello stesso trattamento fiscale dei fondatori.In alternativa, assoggettare gli utili summenzionati, ai fini dell’imposta federale diretta e delle imposte dirette cantonali e comunali, al regime separato e privilegiato applicabile alle prestazioni in capitale provenienti dagli istituti di previdenza.
Begründung
La questione del trattamento fiscale degli utili realizzati dai collaboratori è diventata recentemente molto problematica a seguito di una modifica della prassi entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Per l’assunzione di un rischio così elevato in queste imprese innovative, i fondatori e gli investitori privati vengono ricompensati con un utile in capitale privato, non soggetto a contributi sociali. Per contro, a seguito della modifica della prassi i collaboratori delle start up vengono esclusi da qualsiasi vantaggio fiscale corrispondente. Se la start up ha successo e le partecipazioni vengono rivendute, l’intero utile realizzato sulle azioni viene de facto considerato come stipendio. Ne risulta un’imposizione fiscale che spesso si attesta sul 40–45 per cento, che aumenta peraltro l’onere fiscale sugli altri redditi del collaboratore attraverso la progressione dell’imposta. A ciò si aggiunge il prelievo dei contributi sociali. Spesso l’onere fiscale finisce dunque per erodere quasi la metà dell’utile realizzato. Questa soluzione consente ai collaboratori che si assumono un vero e proprio rischio imprenditoriale investendo in start up di beneficiare di un regime identico a quello applicabile ai fondatori in caso di utili provenienti dalle partecipazioni dei collaboratori, o quantomeno di beneficiare di un regime privilegiato come quello già noto in caso di prestazione in capitale legata alla previdenza.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale fa osservare innanzitutto che la modifica della prassi menzionata nella mozione non ha comportato alcun peggioramento per l’imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. Di fatto la prassi attuale non è stata modificata, bensì precisata. Sulla base di tale precisazione e secondo quanto espressamente indicato nella circolare n. 37 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, a partire dal 1° gennaio 2021 i diritti di partecipazione acquisiti nell’ambito della costituzione di un’impresa (le quote dei fondatori) non sono considerati partecipazioni dei collaboratori, neanche nel caso in cui i loro detentori vengano assunti successivamente. All’atto dell’assegnazione, quindi, il valore di una quota dei fondatori non è calcolato come reddito da attività lucrativa. In caso di alienazione di tale quota, l’eventuale utile in capitale privato è esente dall’imposta. Questa precisazione è stata effettuata a seguito dell’adozione, da parte del Parlamento, della mozione 17.3261 «Imposizione fiscale concorrenziale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore». L’autore della mozione richiede l’introduzione di un trattamento fiscale privilegiato per le partecipazioni dei collaboratori all’interno delle start-up. Come già esposto dal Consiglio federale nel 2017 in risposta alla suddetta mozione, l’introduzione di norme particolari per singoli tipi aziendali sarebbe problematica nell’ottica del principio dell’uguaglianza giuridica e provocherebbe difficoltà di delimitazione e incertezza del diritto. L’introduzione di un trattamento fiscale particolare per determinate forme di retribuzione può inoltre comportare distorsioni, dato che inciterebbe le imprese a cambiare la loro politica salariale in vista di un’ottimizzazione fiscale. Nel contesto in esame occorre distinguere tra i diritti di partecipazione summenzionati, acquisiti nell’ambito della costituzione di un’impresa (le quote dei fondatori), e quelli assegnati dal datore di lavoro a un collaboratore sulla base di un contratto (le partecipazioni dei collaboratori). Le partecipazioni dei collaboratori vengono assegnate agli stessi nel quadro di un rapporto di lavoro, e quindi sulla base di un contratto di lavoro. All’atto dell’assegnazione tali partecipazioni vengono quindi considerate come stipendio e costituiscono un reddito imponibile da attività lucrativa, il cui ammontare è determinato sulla base del valore venale della partecipazione stessa. Nel caso di un’impresa non quotata in borsa, il valore della partecipazione viene determinato mediante una formula appropriata e riconosciuta dal datore di lavoro (in questi casi si parla di «valore matematico»). Considerare tali partecipazioni al valore intrinseco, come richiesto dall’autore della mozione, o assoggettarle a un’aliquota privilegiata in caso di utilizzazione della formula succitata comporterebbe numerosi casi d’imposizione ridotta. Il Consiglio federale si esprime dunque a sfavore di tale richiesta. Di norma le partecipazioni dei collaboratori comportano periodi di attesa durante i quali non possono essere alienate. Ai fini dell’imposta sul reddito si tiene conto di questa circostanza con una riduzione del valore venale. Tuttavia, nel caso in cui la partecipazione del collaboratore venga alienata in un secondo momento, l’eventuale utile in capitale privato è già oggi esente dall’imposta, proprio come nel caso dell’utile in capitale derivante dall’alienazione di una quota del fondatore. La sola differenza tra le quote dei fondatori e le partecipazioni dei collaboratori risiede quindi nelle conseguenze fiscali derivanti dalla loro assegnazione o acquisizione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.