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23.4292 · Interpellanza · 2023-09-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il team di ricerca indipendente dell’Università di Zurigo guidato dalle professoresse Monika Dommann e Marietta Meier documenta circa 1000 casi di abusi sessuali commessi in Svizzera dalla metà del XX secolo da chierici cattolici, impiegati della Chiesa o membri di ordini religiosi. Questa ricerca ha potuto essere svolta anche grazie all’apertura degli archivi delle Chiese.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  • Prende in considerazione la possibilità di introdurre le basi legali necessarie per garantire la conservazione a lungo termine di archivi privati tanto preziosi per la ricerca storica come quelli della Chiesa cattolica?

  • In quale misura l’abuso della protezione della personalità e dei dati ostacola la conservazione degli archivi privati fornendo così copertura ai colpevoli?

  • Quali possibilità vede di sostenere l’interesse pubblico allo svolgimento di ricerche storiche anche su pratiche sgradevoli del passato, impedendo la distruzione di fondi archivistici privati finalizzata alla salvaguardia di interessi di parte?

Stellungnahme des Bundesrates

Le nuove conoscenze sulla diffusione degli abusi sessuali turbano il Consiglio federale, che, come ha già avuto occasione di dichiarare, si attende dalla Chiesa cattolica una rapida e approfondita rielaborazione degli eventi e l’adozione di misure per combattere efficacemente il fenomeno (cfr. le risposte alle domande 23.7555, 23.7698 e 23.7763). Considerato che i documenti storici dovrebbero essere accessibili al pubblico, il Governo vede con favore la conservazione dei fondi archivistici ecclesiastici negli archivi cantonali. In questo modo si facilita l’accesso ai documenti e se ne garantisce la salvaguardia.
Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato, tuttavia, compete ai Cantoni (art. 72 cpv. 1 della Costituzione federale). In base alla sua competenza organizzativa, la Confederazione ha emanato prescrizioni sull’archiviazione dei documenti che si applicano alle istituzioni che svolgono compiti pubblici della Confederazione. Le disposizioni di legge sull’obbligo di archiviazione delle Chiese sono diverse da un Cantone all’altro.In ambito archivistico, la protezione delle persone interessate va garantita conformemente alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e della personalità. In analogia alle pertinenti basi legali federali per l’archiviazione, il Consiglio federale ritiene tuttavia che lo scopo della protezione dei dati non sia incompatibile con l’archiviazione, ma si rifletta piuttosto sull’accesso ai dati e sulla loro messa in sicurezza.Considerato l’ordinamento delle competenze, a livello federale le Chiese non sono dunque soggette ad alcun obbligo di archiviazione. L’Archivio federale svizzero offre tuttavia a persone e istituzioni di importanza nazionale (non soggette all’obbligo di archiviazione di alcun livello istituzionale) la possibilità di riprendere, su loro richiesta, i loro lasciti nei propri archivi. Alcuni archivi di Stato cantonali propongono offerte analoghe.

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