23.4344 · Mozione · 2023-11-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché le persone ammesse in case per anziani o case di cura possano mantenere il loro domicilio.
Una minoranza della Commissione (Weichelt, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Wasserfallen Flavia, Wettstein) propone di respingere la mozione.
Begründung
Di regola il luogo di residenza corrisponde al domicilio ai sensi dell’articolo 23 segg. CC. Tuttavia, ciò non è sempre il caso. Il luogo di residenza è il luogo in cui una persona risiede stabilmente, senza necessariamente avervi il domicilio. Nella pratica questa discrepanza sussiste quando una persona risiede in una casa di cura, in un’abitazione con servizi di assistenza, in un penitenziario, in una casa protetta per donne ecc. Secondo la giurisprudenza, esiste però un’eccezione per le case per anziani e le case di cura. Le persone che si trasferiscono «volontariamente» in una casa per anziani o di cura trasferiscono anche il proprio domicilio civile. Chi non si trasferisce «volontariamente» mantiene invece il suo domicilio precedente. In quest’ultima categoria rientrano in particolare le persone sottoposte a curatela.
Nella pratica, questa modifica stabilita dal Tribunale federale comporta numerosi problemi. Si pone infatti sempre la domanda relativa allo stato di salute. Spesso le persone si trasferiscono in case per anziani o di cura con l’intenzione di soggiornarvi per un breve periodo, ma poi a volte rimangono nella casa di cura fino al decesso. È dunque difficile definire in modo preciso se un trasferimento sia «volontario» o meno e ciò genera continuamente cause legali legate alla competenza.
Un ulteriore svantaggio è dato dal fatto che, trasferendo il domicilio civile, la persona viene assoggettata alle imposte nel nuovo Comune di domicilio, mentre il finanziamento residuo dei costi di cura rimane di competenza del precedente Comune di domicilio. Problemi simili emergono in caso di prestazioni complementari, per esempio laddove una persona abbia pagato per anni le imposte in un Cantone e percepisca poi prestazioni complementari in un altro.
Anche le persone interessate di regola non desiderano cambiare il proprio domicilio perché spesso hanno vissuto l’intera vita in quel Comune. Ciò emerge anche al momento della sepoltura. In caso di tumulazione nel «precedente» Comune di domicilio, la persona non è considerata cittadina di questo Comune e spesso ciò comporta una serie di svantaggi, come tasse di tumulazione più elevate.
Molti Comuni e Cantoni non hanno pertanto ancora messo in pratica questo cambiamento di prassi stabilito dal Tribunale federale, applicando la massima secondo cui, se nessuno intenta un’azione, nessun giudice può intervenire e far applicare la norma.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il Consiglio federale, nonostante la menzione esplicita dell’articolo 23 del Codice civile (CC; RS 210), la motivazione della mozione lascia supporre che non miri a una modifica delle basi legali sul domicilio civile, ma piuttosto di quelle sul domicilio fiscale per le persone ammesse in un istituto medico-sociale (IMS). La mozione ritiene particolarmente problematico l’obbligo del Comune o del Cantone del precedente domicilio di assumere il finanziamento residuo dei costi di cura e delle prestazioni complementari in base a leggi speciali. Questi enti pubblici non possono infatti più riscuotere le imposte che sono pagate nel luogo in cui si trova l’IMS, ma di norma hanno potuto approfittarne a lungo.
Questa situazione non può essere modificata con una revisione delle disposizioni del Codice civile poiché, per quanto riguarda il diritto fiscale, l’obbligo fiscale in materia di imposte dirette (imposta federale diretta e imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni) non è direttamente legato al domicilio civile ai sensi dell’articolo 23 CC. Il domicilio fiscale di una persona fisica è definito in maniera autonoma nell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e nell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) anche se la definizione si ispira strettamente a quella dell’articolo 23 CC. Per stabilire il domicilio ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 di queste due leggi federali devono essere soddisfatte due condizioni: una condizione esterna oggettiva, il soggiorno, e una condizione interna soggettiva, l’intenzione di stabilirsi durevolmente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è determinante la volontà interna, ma piuttosto l’intenzione oggettivamente riconoscibile. Un soggiorno in un IMS costituisce un domicilio fiscale se il centro degli interessi vitali della persona che vi risiede si è spostato verso il luogo dell’IMS e se le circostanze mostrano che la durata del soggiorno in questo luogo è indeterminata, ad esempio se la persona ha abbandonato l’alloggio che occupava in precedenza. In caso d’introduzione di un diritto d’opzione per le persone che entrano in un IMS, ci si baserebbe su un criterio puramente soggettivo. Ciò va rifiutato, anche solo per il margine di manovra che avrebbero le persone interessate.
Nel diritto civile, l’obiettivo perseguito dalla mozione è già conseguito in numerosi casi, poiché «il collocamento di una persona in [...] un istituto di cura [...] non costituisce di per sé domicilio» (art. 23 cpv. 1, 2a parte di frase CC). Questa formulazione evidenzia che «in taluni casi la persona in questione può stabilire in una località il centro dei propri interessi […] costituendovi così il proprio domicilio» (messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero; FF 2006 6391, pag. 6483). Del resto, permettere di costituire il domicilio civile in un luogo differente da quello in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente equivarrebbe a rimettere in discussione il fondamento stesso di domicilio civile.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.