23.467 · Iniziativa parlamentare · 2023-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Con la presente iniziativa parlamentare chiediamo che nella rubrica dell’articolo 12 (Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno) della Costituzione federale – contenuto nel capitolo 1 (Diritti fondamentali) – sia inserito anche il diritto all’alimentazione e sia aggiunto il seguente capoverso: «Il diritto all’alimentazione è garantito. Ognuno ha diritto a un’alimentazione adeguata e alla libertà dalla fame».
Begründung
Lo scorso 18 giugno la popolazione ginevrina ha deciso di iscrivere il diritto all’alimentazione nella sua Costituzione cantonale. Se il Cantone di Ginevra ha compiuto questo passo con 67,63 percento di voti favorevoli, la Svizzera può fare altrettanto. Si seguirebbe così la direzione tracciata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la quale ha riconosciuto il diritto all’alimentazione nell’articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948. Nel 1966, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) ha anch’esso riconosciuto il diritto all’alimentazione e, più specificamente, a un’alimentazione adeguata (art. 11 par. 1) e alla libertà dalla fame (art. 11. par. 2). Gli Stati parti, tra cui la Svizzera, sono tenuti a rispettare, proteggere e realizzare il diritto a un’alimentazione adeguata e il diritto fondamentale alla libertà dalla fame, e questo senza discriminazioni. Il diritto a un’alimentazione adeguata, ossia a un’alimentazione che sia sufficiente e allo stesso tempo adeguata in termini di qualità, include anche il diritto di potervi accedere con le proprie risorse e con dignità.
Tale questione viene legittimamente ricollegata alle crisi alimentari che colpiscono soprattutto determinate aree del mondo, ma la Svizzera non ne è risparmiata. Proprio a Ginevra, nel maggio 2020, migliaia di persone hanno fatto la fila per ore in attesa di ricevere un sacchetto contenente generi alimentari del valore di 20 franchi. La crisi sociale innescata dal Covid 19 si era trasformata anche in una crisi alimentare. Tra il virus e l’inflazione, dal 2020 la precarietà alimentare non ha smesso di accentuarsi in Svizzera.
Occorre pertanto che l’accesso a un’alimentazione adeguata sia considerato un diritto fondamentale e che sia perciò iscritto anche nella Costituzione federale, precisamente all’articolo 12 (Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno), contenuto nel capitolo 1 (Diritti fondamentali).
In tale contesto i contadini svolgono un ruolo cruciale nella realizzazione del diritto all’alimentazione in Svizzera, dato che si tratta di garantire il diritto alla libertà dalla fame (attraverso l’aiuto alimentare d'emergenza, sia esso fornito in natura o in denaro) nonché di rispettare, proteggere e realizzare appieno il diritto di tutti ad avere accesso a un’alimentazione adeguata e sufficiente sotto il profilo della quantità e della qualità e che possa garantire una vita dignitosa.
Il tenore del nuovo articolo 12 sarebbe pertanto il seguente:
Articolo 12 Diritto all’alimentazione e all’aiuto in situazioni di bisogno
1. Il diritto all’alimentazione è garantito. Ognuno ha diritto a un’alimentazione adeguata e alla libertà dalla fame.
2. Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.