È così complicato riscuotere l'IVA presso i trasportatori individuali di persone esteri per i tragitti sul territorio svizzero?
24.3033 · Interpellanza · 2024-02-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
I nostri autisti di taxi e di veicoli a noleggio con conducente (NCC) subiscono, in particolare nella zona di frontiera, una concorrenza sleale da parte dei trasportatori professionali di persone esteri delle stesse categorie che, provenienti dall’Unione europea, portano o vengono a prendere i clienti in Svizzera senza pagare l’IVA o doversi fermare al confine; il tutto con l’apparente sostegno attivo della Confederazione. Mentre i Paesi dell’Unione europea limitrofi alla Svizzera fermano i taxi e i veicoli NCC immatricolati nel nostro Paese al confine, li interrogano sulla loro destinazione e riscuotono l’IVA sull’importo della fattura previsto per il tragitto effettuato all’estero, la Svizzera non applica questa pratica. La Confederazione sembra ritenere troppo complicato e insufficientemente redditizio applicare la legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20) in questo ambito e pone così le piccole imprese e i contribuenti del nostro Paese in una situazione di concorrenza sleale. È corretto? Per quali motivi? Questa pratica sarà finalmente abbandonata?
Stellungnahme des Bundesrates
Il trasporto di persone è considerato una prestazione di servizi. Affinché la prestazione sia soggetta all’IVA svizzera, deve essere fornita sul territorio svizzero da una persona assoggettata all’imposta. Per le prestazioni di trasporto di persone, il luogo della fornitura della prestazione è il luogo in cui avviene effettivamente il trasporto (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA). Questo implica che le prestazioni di trasporto di persone sul territorio svizzero sono assoggettate all’aliquota IVA normale e che, in caso di trasporti transfrontalieri, è soggetta all’IVA unicamente la parte della controprestazione relativa al tragitto effettuato sul suolo nazionale. Gli autisti di taxi e di veicoli NCC provenienti dall’Unione europea che portano o vengono a prendere i clienti in Svizzera forniscono quindi effettivamente delle prestazioni di trasporto di persone, che in linea di principio sono soggette all’IVA sul tragitto effettuato sul territorio svizzero. Tuttavia, secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, chi sul territorio svizzero e all’estero realizza una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi all’anno è esentato dall’assoggettamento all’IVA. Ciò vale sia per le imprese svizzere sia per quelle estere. Le disposizioni svizzere differiscono quindi fortemente da quelle prevalenti nell’Unione europea, dove di regola i prestatori di Paesi terzi sono assoggettati all’IVA a partire dal primo euro di cifra d’affari (art. 9 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto). Gli autisti di taxi e di veicoli NCC provenienti dall’Unione europea che forniscono prestazioni di servizi sul territorio svizzero sono tenuti a iscriversi al registro svizzero dei contribuenti IVA solo se realizzano una cifra d’affari mondiale di almeno 100 000 franchi all’anno. Se raggiungono questo limite, sono tuttavia assoggettati all’IVA a partire dal primo franco di cifra d’affari anche in Svizzera. Questa regolamentazione è stata approvata dal Parlamento nel 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 con la riveduta legge sull’IVA. In precedenza, le imprese estere erano assoggettate all’IVA svizzera solo se realizzavano una cifra d’affari di 100 000 franchi in Svizzera (e non mondiale), il che era molto generoso soprattutto nei confronti delle aziende estere. La nuova regolamentazione si basa sul principio di pari trattamento delle imprese svizzere e di quelle estere. La procedura criticata dall’autore dell’interpellanza non costituisce quindi una pratica, bensì l’applicazione del diritto vigente. Di conseguenza, l’Amministrazione federale delle contribuzioni non può trattare diversamente gli autisti di taxi provenienti dall’estero e assoggettarli all’IVA se non raggiungono il limite determinante della cifra d’affari per l’assoggettamento in Svizzera.