24.3511 · Mozione · 2024-05-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare nella prossima revisione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) la seguente modifica dell’articolo 85 LStrI: Art. 85 cpv. 7 Le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto al ricongiungimento familiare.
Begründung
Le persone ammesse provvisoriamente sono state respinte dalla Svizzera. L'esecuzione dell'allontanamento è tuttavia inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), inesigibile (pericolo concreto per l'interessato) o impossibile (motivi tecnici). L’ammissione provvisoria costituisce dunque una misura sostitutiva, che può essere disposta per 12 mesi e prorogata, di volta in volta, di 12 mesi dal Cantone di domicilio. Come già sottolineato dal nome, l'ammissione di tali persone deve essere «provvisoria» e breve. L’interessato dovrebbe essere espulso non appena possibile. Secondo la giurisprudenza attuale, le persone ammesse provvisoriamente possono presentare una domanda di ricongiungimento per le loro famiglie già dopo due anni. Questa possibilità ha tuttavia senso soltanto in caso di soggiorno di lunga durata, il che non vale per le persone ammesse provvisoriamente. Inoltre, se una persona ammessa provvisoriamente fa giungere la sua famiglia in Svizzera, diminuiscono le probabilità che lasci mai il nostro Paese. Questo sistema permette ogni anno l’arrivo in Svizzera di molti immigrati che non avrebbero diritto di soggiornare nel nostro Paese. Le persone che giungono tramite questo canale non figurano neanche nelle statistiche in materia di asilo poiché non devono presentare nessuna domanda d’asilo. I Cantoni segnalano che negli ultimi tempi questa forma di immigrazione ha registrato un forte aumento e causa sempre più problemi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Come osservato nella risposta alla mozione 24.3057 del Gruppo dell’Unione democratica di Centro del 28 febbraio 2024 «Nessun ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente», l’ammissione provvisoria è disposta se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI). È quindi concepita come misura sostitutiva per un allontanamento ineseguibile. Il termine di 12 mesi si riferisce alla durata di validità del permesso di soggiorno F e non alla durata di soggiorno autorizzata. Il permesso F è prorogato annualmente finché sussistono i motivi per la concessione dell’ammissione provvisoria e non vi sono motivi di fine o revoca (art. 85 cpv. 1 LStrI). La SEM verifica periodicamente se le condizioni sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI) e revoca l’ammissione provvisoria se le condizioni non sono più adempiute, la persona è stata condannata a una pena detentiva di lunga durata o ha violato in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero (art. 83 cpv. 7 LStrI). L’espressione ammissione «provvisoria» non deve tuttavia trarre in inganno: in effetti, come risulta già dal pertinente rapporto del Consiglio federale del 12 ottobre 2016 (Pagina iniziale del Consiglio federale > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale adotta un rapporto sullo statuto delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione), la maggioranza della persone ammesse provvisoriamente resta a lungo in Svizzera a causa di persistenti ostacoli all’esecuzione (p. es. guerre civili di lunga durata). Di conseguenza, negare in maniera generalizzata il ricongiungimento familiare alle persone ammesse provvisoriamente non sarebbe compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare sancito nell’articolo 13 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e in altri trattati internazionali. Nella loro giurisprudenza costante, il Tribunale federale e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno riconosciuto questo diritto, che può includere anche il ricongiungimento familiare. Le ingerenze in questo diritto devono essere proporzionate. Il ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente è oggi disciplinato nell’articolo 85c LStrI (in precedenza art. 85 cpv. 7 LStrI). Continuano a vigere condizioni severe quali la durata minima del soggiorno in Svizzera e la non dipendenza dall’aiuto sociale. All’atto pratico, soltanto in pochissimi casi le persone non dipendono più dall’aiuto sociale dopo due anni, per cui un ricongiungimento familiare in un lasso di tempo così breve costituisce l’eccezione e non la regola. Sia i legami di parentela sia l’identità dei beneficiari del ricongiungimento sono esaminati in maniera sistematica nel singolo caso. Le domande di ricongiungimento familiare presentate da persone ammesse provvisoriamente sono approvate in relativamente pochi casi. Negli ultimi quattro anni (2020-2023) sono state in media rilasciate 108 autorizzazioni all’anno.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.