24.3585 · Mozione · 2024-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare il regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF) affinché il debitore non possa più chiedere una seconda stima di un fondo durante la procedura di realizzazione.
Begründung
Dal 2007 la modifica del RFF non compete più al Tribunale federale, bensì al Consiglio federale. Se un fondo è oggetto di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, dopo aver ricevuto la domanda di realizzazione, l’ufficio d’esecuzione ordina una stima del fondo pignorato (art. 99 cpv. 1 RFF). Il risultato della stima è inserito nelle condizioni di incanto o comunicato alle parti coinvolte in un avviso separato. La stima fornisce al potenziale acquirente soltanto un’indicazione su una possibile offerta in occasione dell’incanto, ma non dice nulla sul prezzo da raggiungere. Il debitore ha la possibilità di mettere in discussione questa stima e di chiederne una nuova all’autorità di vigilanza (art. 99 cpv. 2 RFF). Ciò consente al debitore di ritardare la realizzazione del fondo o dell’immobile a scapito del creditore fino all’esaurimento dei rimedi giuridici, anche per anni. Fino alla conclusione della procedura, il creditore non riesce a far valere il suo diritto e il debitore può restare nel suo immobile. A Zurigo, un debitore è in tal modo riuscito a ritardare la realizzazione per più di quattro anni (sentenza della Corte di appello del Cantone di Zurigo del 21 dicembre 2018 PS180225-O). Anche il Tribunale federale ha constatato la medesima tendenza (sentenza 5A_34/2023 del 22 agosto 2023). Occorre porre fine a questi abusi, tanto più che la stima non fornisce indicazioni sul prezzo da raggiungere.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF; RS 281.42) disciplina la realizzazione forzata di fondi in Svizzera. La realizzazione è preceduta dalla stima del presumibile valore di vendita o d’incanto del fondo (cfr. art. 99 cpv. 1 RFF). L’articolo 99 capoverso 2, in combinato disposto con l’articolo 9 capoverso 2, RFF prevede che tutte le parti (quindi il debitore ma anche il creditore e un eventuale terzo proprietario) possono domandare entro dieci giorni (art. 9 cpv. 2 RFF in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 2 LEF [RS 281.1]) all’autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti. Il richiedente deve anticipare le spese per la nuova stima, altrimenti non si entra nel merito della sua domanda. In questo contesto, il Consiglio federale non condivide l’opinione dell’autrice della mozione: il debitore deve potersi opporre a una stima a suo parere insufficiente, tanto più che essa riveste grande importanza nella procedura di realizzazione (in particolare in caso di vendita a trattativa privata, dove il prezzo di stima determina anche il prezzo minimo vincolante) e che secondo il Tribunale federale spesso si tratta di una delicata questione discrezionale (cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_34/2023 del 22 agosto 2023 citata dall’autrice della mozione, consid. 2.3.3). La possibilità di chiedere una nuova stima è imprescindibile anche alla luce dei principi dello Stato di diritto, anche se può ritardare la procedura. All’atto pratico, l’obbligo di anticipare le spese, espressamente previsto, limita già eventuali domande abusive o volte a tirare per le lunghe la procedura.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.