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24.3677 · Interpellanza · 2024-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

I più recenti sviluppi che emergono dalla statistica sulla criminalità suscitano preoccupazione per la sicurezza personale. Si registra un aumento delle aggressioni nei confronti delle donne nonché degli atti di violenza come gli accoltellamenti. È pertanto molto importante adottare provvedimenti pratici ed efficaci per migliorare la protezione e aumentare il senso di sicurezza delle persone nello spazio pubblico.Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:Quali sono i riscontri sull’efficacia degli spray al peperoncino quali mezzi di legittima difesa, protezione personale e deterrenza in caso di aggressioni nello spazio pubblico?Quali sono i riscontri sui casi in cui spray al peperoncino sono stati utilizzati in maniera abusiva da persone private in caso di aggressioni?In quali circostanze specifiche l’impiego di spray al peperoncino da parte di privati è giuridicamente ammesso per legittima difesa o aiuto alla legittima difesa?Il Consiglio federale reputa necessario modificare le condizioni quadro giuridiche per adeguarle all’accresciuto bisogno di sicurezza?Come giudica l’impiego da parte di privati, in particolare donne, di taser quali armi non letali per la propria protezione personale nello spazio pubblico?Quali condizioni quadro legali specifiche devono essere istituite per consentire l’impiego di taser da parte di privati nello spazio pubblico?Quale potrebbe essere una formazione per i potenziali utenti per garantire che questi strumenti siano impiegati in maniera sicura dai privati per la propria protezione personale?

Stellungnahme des Bundesrates

A titolo introduttivo occorre rilevare che, in base alla Statistica criminale di polizia, il numero di atti di violenza registrati dalla polizia è sì aumentato dell’1,5 per cento lo scorso anno, ma che il numero per 1000 abitanti si colloca a un livello simile a quello degli ultimi cinque anni. 1. Lo spray al peperoncino è un mezzo di difesa efficace e può essere utilizzato con successo, se il suo impiego è stato ampiamente esercitato e avviene nel contesto di un comportamento tattico corretto. L’uso di spray al peperoncino può provocare un’autocontaminazione oppure invertire l’auspicato effetto di de-escalation. 2. Secondo la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) non vengono allestite statistiche sull’impiego abusivo di spray al peperoncino da parte di persone private. Alcuni Cantoni registrano pochi casi all’anno. 3. Gli spray al peperoncino liberamente acquistabili in commercio non rientrano nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54). Pertanto, in linea di massima, possono essere acquistati e portati con sé da chiunque ma possono essere impiegati da privati soltanto nel quadro di motivi giustificativi (legittima difesa, aiuto alla legittima difesa, art. 15 segg. del Codice penale [CP; RS 311.0]). Sussiste una situazione di legittima difesa ai sensi dell’articolo 15 CP quando una persona subisce un’aggressione ingiusta oppure la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente. L’atto di difesa di un terzo nei confronti di un aggressore è considerato aiuto alla legittima difesa. La legittima difesa e l’aiuto alla legittima difesa devono essere proporzionati alle circostanze. Occorre quindi impiegare il mezzo di difesa meno drastico che consente di porre fine immediatamente e con sicurezza all’aggressione. In assenza di regole specifiche, anche l’impiego di spray al peperoncino deve essere valutato in base a questi principi. 4. – 6. Le condizioni quadro giuridiche per l’impiego di dispositivi che producono un elettrochoc (ad es. del marchio Taser) sono disciplinate dalla LArm. I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi e sono vietati in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con art. 5 cpv. 2 lett. c LArm). Se un privato desidera acquistare e possedere un’arma deve richiedere un’autorizzazione eccezionale all’autorità competente del Cantone di domicilio. Inoltre, chiunque intende portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico necessita di un permesso di porto di armi (art. 27 LArm). Il Consiglio federale ritiene che queste disposizioni siano tuttora appropriate e sufficienti. Quando un dispositivo che produce un elettrochoc è utilizzato come arma, la persona colpita riceve impulsi elettrici che ne riducono notevolmente la capacità di movimento fino a immobilizzarla completamente per effetto di una contrazione muscolare incontrollabile. Tali dispositivi dovrebbero pertanto essere utilizzati soltanto con estrema cautela e da persone adeguatamente formate. Per questo motivo, il Consiglio federale ritiene che il loro utilizzo da parte di privati non sia adatto per accrescere la sicurezza della popolazione. Inoltre, se privati dovessero dotarsi di simili dispositivi, potrebbero abusarne e utilizzarli in maniera inappropriata. Garantire la sicurezza e l’ordine pubblico è un compito sovrano che deve rimanere di competenza della polizia e delle forze di sicurezza. Il Consiglio federale non vede alcun motivo per modificare le condizioni quadro giuridiche per agevolare l’acquisto e l’impiego da parte di privati di dispositivi che producono un elettrochoc. Anche la CCPCS ritiene necessario respingere l’idea di armare in modo generalizzato la popolazione ed essere restrittivi nel rilasciare autorizzazioni eccezionali a privati per l’acquisto e il possesso di armi. 7. La legislazione sulle armi in vigore obbliga i privati a superare un esame pratico soltanto per il permesso di porto di armi da fuoco. Attualmente non esiste un esame pratico per i dispositivi che producono un elettrochoc, in quanto non è necessario. Nella pratica, questi dispositivi sono utilizzati quasi esclusivamente dalla polizia o da altre autorità che esercitano la coercizione di polizia e sono debitamente formate per farne un uso corretto. Costituisce un’eccezione la polizia dei trasporti, la cui dotazione di dispositivi che producono un elettrochoc è esaminata nell’ambito della mozione Buffat 23.4291 «Offrire alla polizia dei trasporti i mezzi per rispondere adeguatamente a seconda della situazione concreta».