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25.1037 · Interrogazione · 2025-06-20

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Secondo un articolo pubblicato dalla NZZ il 10 gennaio 2025, Swiss Olympic ha introdotto un sistema di quote di genere che obbliga le federazioni sportive nazionali a garantire una rappresentanza "equilibrata" tra uomini e donne nei propri organi direttivi, pena sanzioni o l'esclusione. Dal 1° gennaio 2025, le federazioni non conformi non sono più membri a pieno titolo di Swiss Olympic. Attualmente, solo 19 su 86 risultano conformi a questo nuovo criterio.

Questa misura, giustificata dall'intento di “promuovere la diversità e la parità”, rappresenta però un'ingerenza preoccupante nei principi fondanti dello sport svizzero: meritocrazia, responsabilità individuale e selezione basata su competenze e impegno, non su quote imposte. È un chiaro segnale di deriva ideologica, che tenta di imporre una visione politica anziché rispettare la realtà, la libertà e l'autonomia delle associazioni sportive.

Lo sport svizzero è sempre stato esempio di coesione sociale, impegno dal basso e selezione naturale dei talenti. Imbrigliare tutto ciò in uno schema rigido di quote significa negare l’uguaglianza delle opportunità, sostituendola con una parità artificiale, lontana dalla realtà e dai desideri della base. Lo Stato non deve promuovere ingegneria sociale, ma tutelare la libertà di scelta e l’autonomia delle organizzazioni. Le quote non fanno avanzare l’uguaglianza, ma la burocratizzazione e la politicizzazione dello sport.

Si chiede pertanto al Consiglio federale:

  1. Il Consiglio federale condivide l’introduzione di quote di genere obbligatorie da parte di Swiss Olympic per l’accesso ai fondi o alla piena appartenenza?

  2. In che misura tale pratica è compatibile con la libertà di associazione garantita dalla Costituzione federale?

  3. È previsto un controllo o una valutazione dell’impatto reale di queste quote sull’efficienza e sulla qualità del lavoro delle federazioni sportive?

  4. Come intende il Consiglio federale evitare che simili misure ideologiche si estendano ad altri ambiti della società civile, in particolare nel volontariato, dove spesso è già difficile trovare membri disposti a impegnarsi?

  5. Non ritiene il Consiglio federale che, anziché incentivare la partecipazione femminile, queste imposizioni finiscano per creare divisioni e disincentivi, danneggiando lo spirito collaborativo dello sport svizzero?

Interrogazione elaborata con Lara Filippini, Deputata al Gran Consiglio ticinese.

Stellungnahme des Bundesrates

1.+2. Il Consiglio federale è favorevole a disposizioni concernenti una rappresentanza equilibrata dei sessi negli organi direttivi superiori delle organizzazioni sportive. A livello di federazioni nazionali, entrambi i generi devono essere rappresentati in misura pari ad almeno il 40 per cento ciascuno. L’introduzione di quote di genere può essere uno strumento efficace per incrementare la rappresentanza delle donne in diversi ambiti della società – anche nello sport.

Tale disposizione non è tuttavia da considerare in modo isolato, ma si inserisce in una serie di accorgimenti volti a garantire una buona organizzazione e gestione amministrativa (buongoverno) nelle organizzazioni sportive. Il buongoverno è un elemento fondamentale per prevenire comportamenti scorretti, pratiche di malgoverno e corruzione nelle organizzazioni ed è quindi anche menzionato nella Carta etica di Swiss Olympic.

Al fine di concretizzare la Carta etica, Swiss Olympic ha emanato lo Statuto in materia di etica e il cosiddetto Standard di settore. Sulla base delle disposizioni dell’articolo 72c segg. dell’ordinanza sulla promozione dello sport, il significato di questi documenti è duplice: a livello di diritto amministrativo, le organizzazioni sportive che beneficiano di contributi diretti da parte della Confederazione sono tenute a rispettare le disposizioni dello Standard di settore e dello Statuto in materia di etica – nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni dell’ordinanza sulla promozione dello sport. Al contempo, le disposizioni di Swiss Olympic hanno una valenza a livello di diritto delle federazioni poiché stabiliscono condizioni per le organizzazioni affiliate. Il Consiglio federale è favorevole a tutto ciò. Swiss Olympic fornisce in questo modo un contributo importante a favore di uno sport rispettoso dei valori etici a tutti i livelli. Swiss Olympic è la sola responsabile dell’eventuale controllo e attuazione di tali disposizioni a livello di diritto delle federazioni. Il Consiglio federale non è a conoscenza dell’intenzione di Swiss Olympic di escludere o declassare singoli membri nel caso del mancato adempimento di tali disposizioni.

Lo Standard di settore di Swiss Olympic non rappresenta tuttavia un obbligo statale per le organizzazioni sportive private per lo svolgimento delle loro attività. Non si tratta quindi di un’ingerenza illecita nella libertà delle società sportive. La Confederazione verifica il rispetto di tali disposizioni unicamente in relazione alla concessione di aiuti finanziari. Se il mancato adempimento, o l’adempimento parziale, di singole condizioni di sovvenzione comporta il rifiuto – integrale o parziale – degli aiuti finanziari, va considerato nel relativo contesto globale. A tal fine il principio di proporzionalità assume un’importanza sostanziale.

3. Sì, una tale verifica è prevista nel quadro delle valutazioni.

4.+5. Le disposizioni concernenti il buongoverno hanno lo scopo di rafforzare l’integrità dello sport nel suo complesso e non hanno quindi niente a che vedere con l’ideologia. Tale rafforzamento avviene piuttosto in concerto con diverse richieste espresse negli scorsi anni dalla politica e dalla società civile nei confronti dello sport. Il Consiglio federale accoglie positivamente la possibilità che queste misure diventino un esempio da seguire in altri ambiti della società civile.