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Prevenire l'indebitamento eccessivo consolidando la legge federale sul credito al consumo

25.3112 · Mozione · 2025-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di precisare la legge federale sul credito al consumo (LCC) obbligando effettivamente la FINMA a controllare che gli intermediari di credito attuino la LCC conformemente alla legge. Deve inoltre sancire obblighi di documentazione nell’articolo 31 LCC.

Begründung

Da anni l’indebitamente eccessivo dovuto ai crediti al consumo è in aumento. Dieci anni fa, alla fine del 2013, il volume totale dei crediti in contanti ammontava ancora a circa 6,7 miliardi di franchi, quello dei leasing a quasi 8 miliardi. A fine 2023 queste cifre hanno registrato un aumento massiccio, pari a quasi un terzo, raggiungendo 8,6 miliardi di franchi per i crediti in contanti e circa 11 miliardi per i leasing (fonte: rapporti annuali della centrale per le informazioni di credito).Questa evoluzione è dovuta soprattutto al fatto che i crediti al consumo sono concessi in maniera più aggressiva. Il mercato del credito al consumo è diventato una zona di non diritto, poiché nessuna autorità – e in particolare la FINMA – si sente responsabile del fatto che i creditori siano dotati di strutture interne che garantiscano un esame della capacità creditizia conforme alla legge. Esempi frequenti di irregolarità sistematiche sono importi forfettari troppo bassi per le uscite ed entrate troppo elevate nonostante la legge preveda un’effettiva considerazione delle entrate e delle uscite. Per questi motivi, le possibilità di documentazione facoltative per i crediti sancite nell’articolo 31 LCC devono divenire un obbligo di documentazione, in cui i documenti necessari per l’esame non siano limitati a un’attestazione del salario o all’estratto del registro delle esecuzioni. Occorre invece introdurre un obbligo di documentare i giustificativi relativi alle informazioni fornite dai consumatori sulle loro entrate e uscite effettive. Nella sua risposta all’interpellanza 24.3665 il Consiglio federale ha rinviato al suo rapporto del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche (n. 3). Le misure proposte in questo rapporto non sono tuttavia sufficienti e devono essere integrate. La FINMA deve controllare in maniera più efficace che i creditori – in particolare le banche e gli intermediari finanziari – dispongano delle strutture interne necessarie per attuare la LCC in maniera conforme alla legge. La presente mozione si propone di concretizzare e sancire, ad esempio in un nuovo articolo 40bis LCC, la vigilanza nel settore del credito al consumo.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) non prevede alcuna vigilanza generale a livello federale. La concessione e la mediazione di crediti al consumo sottostanno a un obbligo cantonale di autorizzazione (art. 39 cpv. 1 LCC). L’autorizzazione è rilasciata in particolare se il richiedente offre garanzie per un’attività ineccepibile (art. 40 cpv. 1 lett. a LCC). È accordata per un periodo limitato e può essere revocata, in particolare se le condizioni di rilascio non sono più soddisfatte (art. 8 dell’ordinanza concernente la legge sul credito al consumo, OLCC; RS 221.214.11). Spetta ai Cantoni verificare il rispetto delle condizioni (cfr. le considerazioni del Consiglio federale in risposta alle interpellanze Mazzone 19.3164 «Ripristino della legalità per i crediti al consumo» e 18.3469 «Lotta contro l'indebitamento eccessivo delle economie domestiche. Occorre rispettare la legge»). L’autorizzazione non è necessaria se il creditore o l’intermediario concede o fa mediazione di crediti al consumo per il finanziamento dell’acquisto dei suoi beni o della fornitura dei suoi servizi (art. 39 cpv. 3 LCC) o se è soggetto alla legge federale sulle banche (RS 952.0). In questo caso, la FINMA esercita la vigilanza. Se sospetta ripetute violazioni da parte di entità assoggettate alla vigilanza, la FINMA effettua accertamenti presso gli istituti interessati e in caso di irregolarità adotta misure per ripristinare la legalità. È già oggi il caso se sono constatate violazioni sistematiche della LCC (cfr. le considerazioni del Consiglio federale in risposta alle interpellanze Marti Min Li 24.3665 «Violazioni sistematiche della legge sul credito al consumo. Cosa intraprende il Consiglio federale?» e Mazzone 19.3164 e 18.3469). La LCC prevede inoltre una disposizione che sanziona severamente le violazioni dell’esame della capacità creditizia: il creditore che viola in modo grave questa disposizione nell’ambito dell’esame della capacità creditizia può perdere l’importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese (art. 32 LCC). Il Consiglio federale constata effettivamente un aumento, negli ultimi dieci anni, dell’importo complessivo dei crediti al consumo, ma il numero dei crediti, in particolare di quelli in contanti, è per contro diminuito (rapporti annuali 2024 e 2014 della centrale per le informazioni di credito [ZEK], disponibili soltanto in tedesco). Secondo la pubblicazione dell’Ufficio federale di statistica (UST; indagine SILC, reperibile all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Redditi, consumo e patrimonio > Indebitamento > Tabella: Arretrati di pagamento, secondo diverse caratteristiche sociodemografiche), nel 2023 il 5,7 per cento della popolazione viveva in un’economia domestica con arretrati nel rimborso di crediti o fatture di carte di credito, a fronte del 5,1 per cento registrato nel 2019 (prima della pandemia di COVID). Queste cifre sono quindi restate piuttosto stabili negli ultimi anni. Pertanto, come già indicato nei pareri relativi alle mozioni Roduit 21.3142 «Rilevamento precoce delle persone a rischio di povertà o di sovraindebitamento. Agire prima che sia troppo tardi» e Marti Min Li 20.4636 «Radicare e sviluppare a lungo termine la prevenzione dell'indebitamento e la consulenza in materia nei Cantoni» nonché nella risposta all’interpellanza 18.3469 Mazzone, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire e modificare il sistema di vigilanza della LCC o inasprire gli obblighi di documentazione nella LCC. Se tuttavia la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione contrariamente alla sua proposta, il Consiglio federale proporrà alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d’esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.