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Armonizzare la regolamentazione sulla non riesportazione: colmare una lacuna nella legge federale sul materiale bellico

25.3452 · Mozione · 2025-05-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale sul materiale bellico (LMB) in modo che anche nel caso di esportazioni di materiale bellico destinate a servizi non governativi sia richiesta una dichiarazione di non riesportazione da parte del Governo dello Stato di destinazione.

Begründung

Secondo l’articolo 18 LMB un’autorizzazione d’esportazione di materiale bellico può essere rilasciata soltanto per forniture a un Governo estero o a un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo e a condizione che tale Governo dichiari che il materiale non sarà riesportato. La legge non prevede eccezioni per i servizi non governativi. Ciononostante, in base all’articolo 5b dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB), per le esportazioni destinate a servizi non governativi non viene richiesta questa dichiarazione, ma semplicemente l’autorizzazione d’importazione dello Stato di destinazione. La legge non dispensa le autorità svizzere che rilasciano autorizzazioni d’esportazione dall’obbligo di assicurarsi che il materiale bellico non sia riesportato quando viene fornito a servizi non governativi. La dichiarazione di non riesportazione è uno strumento chiave del controllo degli armamenti da parte del nostro Paese ed è intesa a impedire che del materiale bellico svizzero arrivi tramite terzi in Stati belligeranti. La prassi attuale in materia di esportazioni destinate a servizi non governativi, pertanto, difficilmente si concilia con la neutralità militare e gli obiettivi di politica estera della Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In base all’articolo 5b dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB, RS 514.511), per le esportazioni a destinatari privati, anziché la dichiarazione di non riesportazione, è richiesta l’autorizzazione d’importazione rilasciata dallo Stato di destinazione. Questo vale sia per l’esportazione di materiale bellico sotto forma di componenti e assemblaggi, sia per l’esportazione di prodotti finiti, principalmente armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni. Il materiale bellico sotto forma di componenti e assemblaggi esportato verso il mercato internazionale privato non è destinato a rimanere presso l’acquirente, ma a essere integrato in un altro assemblaggio o in un sistema d’armamento completo, che sarà poi rivenduto sul mercato del Paese di destinazione o esportato in un Paese terzo. Ciò riguarda essenzialmente le imprese svizzere fornitrici di componenti e assemblaggi per l’estero nel quadro di catene di valore internazionali dell’armamento, come previsto dall’articolo 18 capoverso 2 della legge federale sul materiale bellico (LMB, RS 514.51). In pratica, queste esportazioni sono destinate principalmente ai Paesi che figurano nell’allegato 2 dell’OMB. Per quanto riguarda le armi leggere e di piccolo calibro e le loro munizioni, le disposizioni legali applicabili e la prassi del Consiglio federale in materia sono state ampiamente illustrate nella risposta del Consiglio federale all’interpellanza 24.4600. La richiesta dell’autore della mozione che le autorità del Paese di destinazione emettano dichiarazioni di non riesportazione per assicurare che il materiale bellico svizzero (anche sotto forma di componenti e assemblaggi) acquistato da destinatari privati in tale Paese non sia riesportato senza l’accordo della Svizzera renderebbe di fatto impossibili queste esportazioni. In effetti, bisogna partire dal principio che nessuno Stato sarebbe disposto a firmare una simile dichiarazione di non riesportazione per materiale bellico che non ha acquistato. Dato che il mercato svizzero è troppo piccolo, l’industria dell’armamento deve essere in grado di esportare. Ciò riguarda anche le esportazioni di imprese svizzere fornitrici a destinatari privati all’estero. Per assicurare il mantenimento, in Svizzera, di una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale, come richiesto dall’articolo 1 LMB, le condizioni quadro devono consentire queste esportazioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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