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25.3887 · Postulato · 2025-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto un adeguamento dell’ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12) che preveda l’introduzione di un valore massimo di 5 g di zucchero aggiunto per 100 ml per le «bevande aromatizzate e le bevande contenenti caffeina». Nelle bevande con un tenore di zucchero più elevato, quest’ultimo dovrà essere gradualmente ridotto entro cinque anni dall’entrata in vigore della revisione parziale.

Begründung

L’ordinanza del DFI sulle bevande stabilisce i requisiti per bevande quali l’acqua minerale, l’acqua sorgiva, i succhi di frutta e di verdura, le bevande aromatizzate e quelle contenenti caffeina, le bevande alcoliche ecc. Nel 2023, una quindicina di produttori svizzeri di bevande rinfrescanti (bevande aromatizzate) si sono impegnati a ridurre il tenore di zucchero delle loro bevande firmando la Dichiarazione di Milano. Queste aziende avevano tempo fino alla fine del 2024 per adeguare le loro ricette. Tuttavia, come emerge da una recente inchiesta condotta dalla RTS, non tutti hanno rispettato i loro impegni. Malattie cardiovascolari, obesità, diabete, cancro: oltre 2,2 milioni di persone in Svizzera soffrono di malattie croniche non trasmissibili (MNT), all’origine di circa l’80 per cento dei costi sanitari diretti. Numerosi studi dimostrano che un consumo eccessivo di zucchero favorisce significativamente lo sviluppo di queste patologie. La maggior parte dello zucchero consumato in Svizzera proviene dalle bevande zuccherate e dai dolciumi, con una percentuale stimata rispettivamente del 38 e del 48 per cento.Introdurre un valore massimo per lo zucchero aggiunto nelle bevande aromatizzate e in quelle contenenti caffeina permetterebbe di ridurre, in particolare, il consumo di zucchero tra i giovani e i bambini e costituirebbe un importante contributo alla prevenzione delle malattie croniche. Ciò consentirebbe di migliorare la qualità della vita e ridurre i costi sanitari. Il valore massimo di 5 g/100 ml si fonda sui valori per lo zucchero aggiunto vigenti in Paesi come l’Inghilterra (4,5 g), la Spagna (4,5 g), il Portogallo (4,5 g), la Polonia (4,1 g) o la Croazia (3,8 g).

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto a esaminare in un rapporto se e come possa essere attuata la richiesta dell’autrice del postulato.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.