Lexipedia

25.462 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-24

Parlamento

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

La legge sul Parlamento e l’ordinanza sull’amministrazione parlamentare sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento

Art. 38 Delegazione amministrativa

1 La Delegazione amministrativa è nominata dalla Conferenza di coordinamento.

2 Essa consta di:

a. tre membri di ciascun Ufficio delle Camere;

b. un altro membro di ciascuna Camera.

3 La Delegazione amministrativa designa un proprio membro in veste di delegato. Si costituisce da sé.

4 Nei limiti delle sue competenze, la Delegazione amministrativa ha i diritti previsti all’articolo 45.

5 Prende le sue decisioni a maggioranza dei membri votanti.

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 38a Compiti della Delegazione amministrativa

1 La Delegazione amministrativa è incaricata della direzione suprema dell’amministrazione parlamentare.

2 Nei limiti delle sue competenze concernenti il progetto di preventivo dell’Assemblea federale essa assicura in particolare che l’Assemblea federale e i suoi organi dispongano delle necessarie risorse e infrastrutture.

3 Può emanare istruzioni:

a. per l’assegnazione di personale e mezzi finanziari;

b. su prescrizioni tecniche o modalità organizzative in relazione alle prestazioni fornite ai parlamentari;

c. al fine di delimitare il diritto di impartire istruzioni alle unità amministrative dei Servizi del Parlamento spettante agli organi dell’Assemblea federale conformemente all’articolo 65 capoverso 3 rispetto a quello dei Servizi del Parlamento.

4 La Delegazione amministrativa dispone le misure necessarie per garantire il funzionamento del Parlamento e la sicurezza delle persone, degli edifici e dei dati. Se necessario, i diritti dei parlamentari possono essere temporaneamente limitati.

Titolo prima dell’articolo 64

Capitolo 7: Amministrazione parlamentare e Servizi del Parlamento

Art. 118 cpv. 3bis

3bis Sono rivolti alla Delegazione amministrativa se concernono l’amministrazione parlamentare (infrastruttura, finanze, gestione, sicurezza).

2. Ordinanza del 3 ottobre 2003 sull’amministrazione parlamentare

Titolo prima dell’art. 16c

Sezione 8: Trattamento di dati personali dei membri dell’Assemblea federale e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica

Titoli prima dell’art. 17

Capitolo 2: Amministrazione parlamentare e Servizi del Parlamento

Sezione 1: Compiti dei Servizi del Parlamento e collaborazione

Titolo prima dell’art. 20

Sezione 2: Competenze

Art. 20 Delegazione amministrativa

1 La Delegazione amministrativa è competente per:

a. l’approvazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell’Assemblea federale;

b. la sorveglianza sulla gestione finanziaria;

c. la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dei Servizi del Parlamento conformemente all’articolo 27 capoverso 1;

d. l’approvazione del regolamento interno dei Servizi del Parlamento;

e. la presa d'atto degli indicatori risultanti dal controllo gestionale e del sistema dei rapporti relativo al personale dei Servizi del Parlamento;

f. l’esercizio delle attribuzioni di polizia di cui all’articolo 69 capoverso 1 LParl e l’adozione di un regolamento interno per il palazzo del Parlamento, fatte salve eventuali disposizioni derogatorie per le sale dei Consigli adottate dai presidenti ;

g. tutti gli altri affari amministrativi dell’Assemblea federale che non sono riservati o delegati ad altri organi di questa o al segretario generale.

2 La Delegazione amministrativa esercita inoltre la vigilanza sui Servizi del Parlamento.

3 Per assolvere a tali compiti dispone in particolare dei seguenti strumenti:

a. il diritto di consultare tutti i documenti della Direzione;

b. il contatto diretto con i collaboratori dei Servizi del Parlamento;

c. la documentazione relativa alla gestione dei rischi;

d. i rapporti del servizio preposto alla compliance e l’attribuzione di mandati specifici a quest’ultimo;

e. la possibilità di disporre audit esterni.

Art. 21 Delegato

1 La Delegazione amministrativa designa come delegato un proprio membro, per un biennio. Il delegato rappresenta la Delegazione nei confronti dei Servizi del Parlamento.

2 In casi urgenti in questioni di personale, il delegato può esercitare le pertinenti attribuzioni spettanti alla Delegazione. Sono eccettuate quelle di cui all’articolo 27 capoverso 1.

Art. 22 cpv. 3 e 4

3 Decide in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie e di personale dei Servizi del Parlamento nei limiti del preventivo adottato dall’Assemblea federale e nel rispetto delle direttive della Delegazione amministrativa.

4 Provvede affinché all’interno dei Servizi del Parlamento vengano rispettate le decisioni e le direttive della Delegazione amministrativa.

Art. 27 Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento

1 La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro:

a. del segretario del Consiglio nazionale; l’Ufficio del Consiglio nazionale è previamente sentito;

b. del segretario del Consiglio degli Stati; l’Ufficio del Consiglio degli Stati è previamente sentito.

2 Il segretario generale è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale rimanente.

3 Prima di assumere i segretari delle commissioni e delle delegazioni, vanno sentiti i presidenti delle commissioni e delegazioni interessate.

4 Prima di nominare i membri della Direzione e l’incaricato della sicurezza, va sentita la Delegazione amministrativa.

5 La Delegazione amministrativa è competente per la designazione di altre funzioni e le nomine attribuitele da una legge federale.

Art. 31 lett. b

Le seguenti funzioni sono riservate a persone di cittadinanza svizzera:

b. segretario del Consiglio nazionale;

Begründung

Il ruolo e i compiti della Delegazione amministrativa (DA) vanno definiti con più precisione e adeguati alle esigenze attuali in materia di governance. Occorre in particolare separare nettamente le competenze decisionali della DA in fatto di gestione organizzativa e finanziaria del Parlamento e dei deputati, da un lato, dal suo compito di vigilanza sui Servizi del Parlamento (vale a dire il servizio amministrativo centrale che assiste il Parlamento), dall’altro. Si tratta inoltre di meglio distinguere le competenze degli Uffici delle Camere da quelle della DA. Mediante l’attribuzione di un membro supplementare di ciascuna Camera, si intende infine rafforzare la continuità dell’operato della DA.