25.4838 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
adottare i provvedimenti necessari per rafforzare in maniera duratura il sistema svizzero del capitale di rischio, in particolare nelle fasi di avvio e di crescita di un’impresa, allo scopo di promuovere l’innovazione, la creazione di posti di lavoro qualificati in Svizzera e la competitività internazionale del nostro Paese.
In particolare si chiede al Consiglio federale di:
– migliorare il quadro fiscale del capitale di rischio;
– esaminare la possibilità di introdurre incentivi fiscali mirati per gli investimenti in capitale di rischio, segnatamente nell’ambito del trattamento delle perdite di capitale e delle partecipazioni;
– se del caso, modificare l’imposizione delle partecipazioni e delle stock option dei collaboratori di start-up per renderle più attrattive e allineare maggiormente gli interessi tra i diversi livelli aziendali;
– valutare l’eventuale integrazione di strumenti ispirati ai modelli «Seed Enterprise Investment Scheme» (SEIS) ed «Enterprise Investment Scheme» (EIS);
– potenziare gli strumenti esistenti di partenariato pubblico-privato;
– sviluppare e consolidare i fondi pubblico-privati esistenti investendo insieme ad attori privati, così da accrescere l’effetto leva dei capitali disponibili;
– migliorare il coordinamento, la coerenza e la comprensibilità degli strumenti federali e cantonali di sostegno al capitale di rischio;
– facilitare l’accesso al capitale di crescita («scale-up»);
– attuare meccanismi che promuovano il finanziamento delle fasi di crescita (serie di investimenti B e C) allo scopo di evitare la vendita o la delocalizzazione precoce di imprese innovative e consentire loro uno sviluppo a lungo termine in Svizzera.
Begründung
Il nostro Paese gode di un contesto di ricerca e innovazione di prim’ordine riconosciuto a livello internazionale, in cui le scuole universitarie, gli istituti di ricerca e le imprese innovative danno il via a importanti progressi scientifici e tecnologici.
Tuttavia le possibilità di finanziamento del capitale di rischio sono insufficienti nelle fasi di avvio e di crescita delle giovani imprese innovative. Questo ostacola la valorizzazione dei risultati della ricerca, lo sviluppo delle start-up e delle aziende svizzere in rapida crescita come pure la creazione di posti di lavoro altamente qualificati.
Alcune imprese promettenti trasferiscono le proprie attività all’estero, provocando una perdita di valore aggiunto, di competenze, di posti di lavoro e di entrate fiscali per la Svizzera e aggravando uno svantaggio strategico in un contesto internazionale di crescente concorrenza.
Occorre pertanto esaminare la possibilità di introdurre strumenti analoghi a quelli dei modelli SEIS ed EIS.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l’intento avanzato nella mozione. Desidera tuttavia evidenziare che la Svizzera rappresenta già una piazza attrattiva per le imprese in fase di avvio e di crescita. Lo attestano in particolare due rapporti recenti: «Giovani imprese a forte crescita in Svizzera», rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Derder 13.4237, pubblicato nel 2017. «Agevolare l’onere delle start-up derivante dalla tassa d’emissione», rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Silberschmidt 23.3262, pubblicato in tedesco e francese nel 2025. Inoltre, con l’attuazione della mozione 17.3261 «Imposizione fiscale concorrenziale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore», le condizioni quadro fiscali per il finanziamento delle imprese sono già state migliorate: infatti gli utili derivanti dall’alienazione di partecipazioni di collaboratore sono esenti da imposta a partire da un periodo di detenzione di cinque anni. A tal fine è stata adeguata la circolare numero 37 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni riguardante l’imposta federale diretta (www.estv.admin.ch > L’AFC > Imposta federale diretta > Informazioni specifiche > Circolari). Inoltre il Consiglio federale ha raccomandato di accettare il postulato Walti 25.4807 Migliorare le condizioni quadro per le partecipazioni dei collaboratori al capitale dell’impresa, che affronta temi analoghi a quelli sollevati dalla presente mozione; in riferimento alla mozione 17.3261, la Conferenza svizzera delle imposte ha modificato la circolare 28 (www.ssk-csi.ch > Temi > Kreisschreiben; disponibile in tedesco e francese) e stabilito che i prezzi di transazione, normalmente considerati nella valutazione dell’imposta cantonale sulla sostanza, non debbano essere applicati alle imprese nella fase di avvio. Mentre l’esenzione degli utili in capitale per le partecipazioni di collaboratore citata al primo punto incide sull’imposta sul reddito, le precisazioni introdotte nella circolare 28 apportano sgravi sul fronte dell’imposizione della sostanza. Anche a livello aziendale sono state predisposte condizioni quadro vantaggiose: A seguito dell’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE alcuni Cantoni hanno introdotto contributi diretti o crediti d’imposta rimborsabili qualificati («qualified refundable tax credits», QRTC). I QRTC costituiscono strumenti simili a sovvenzioni, vale a dire non vincolati all’utile; devono quindi essere versati all’impresa entro un periodo di quattro anni se quest’ultima non ha realizzato utili sufficienti in tale arco di tempo e i crediti non hanno potuto essere (interamente) compensati con l’imposta dovuta;infine occorre menzionare anche la legge federale concernente l’estensione della compensazione delle perdite (FF 2024 3117), che prolunga il periodo in cui sono ammessi i riporti delle perdite da sette a dieci anni. Il disegno di legge è stato approvato da entrambe le Camere nella votazione finale del 19 dicembre 2025. Entrambe le misure vanno a beneficio di tutte le imprese che registrano delle perdite e, dunque, anche di giovani imprese in fase di crescita. In aggiunta il Consiglio federale ha migliorato anche le condizioni quadro sul piano normativo e stabilito che dal 1° gennaio 2022 le casse pensioni possono, in misura limitata, effettuare investimenti nel capitale di rischio. L’Esecutivo aveva già proposto di respingere la mozione Gapany 23.3845, che chiedeva la creazione di un fondo per l’innovazione. Tuttavia, considera la verifica e l’ulteriore sviluppo delle condizioni quadro nell’ambito degli investimenti nel capitale di rischio come un suo compito permanente. A tal proposito si rimanda ai lavori attualmente in corso in relazione al postulato 25.3427 Finanziamento di innovazioni e mantenimento dei posti di lavoro in Svizzera. Nell’ambito dell’adempimento di questo postulato, il Consiglio federale valuterà come migliorare le condizioni quadro per assicurare maggiori investimenti nella fase di crescita delle start-up.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.