25.4911 · Postulato · 2025-12-19
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione parziale della legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) che preveda un’imposizione esaustiva del commercio di strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati (contratti «future, opzioni, contratti «forward», swap ecc.) attraverso una tassa di negoziazione.
Allo stesso modo occorre prevedere una tassa di negoziazione per il commercio di criptovalute.
Per quanto riguarda le aliquote d’imposta, il Consiglio federale deve orientarsi alle aliquote della tassa di negoziazione riscossa su azioni e obbligazioni.
Begründung
La LTB presenta lacune in merito all’imposizione di strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati. Al riguardo si rimanda al rapporto del Dipartimento federale delle finanze del 29 aprile 2025 nonché al rapporto del 9 ottobre 2024 «Finanzierung der AHV durch eine Finanzmarkttransaktionssteuer in Erfüllung des Postulates 21.3440 Rieder vom 19. März 2021». I contratti «future», le opzioni, i contratti «forward» e gli swap, ad esempio, non vengono tassati e quindi non sono soggetti a una tassa di negoziazione.
Secondo la sintesi del rapporto del 29 aprile 2025, la maggior parte delle negoziazioni di prodotti finanziari derivati e prodotti strutturati è esente da imposta (cfr. pag. 3 segg.). Non esistono motivi plausibili né comprensibili per tale esenzione.
È un dato di fatto che il commercio di strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati registra volumi molto elevati e al fisco sfuggono così (contrariamente a quanto avviene nel commercio di azioni e obbligazioni) entrate cospicue che potrebbero contribuire in maniera significativa alla stabilizzazione del bilancio federale. E questo, nonostante da molto tempo ormai gli strumenti finanziari derivati presentino volumi di negoziazione più elevati rispetto ai loro valori di base sottostanti.
Al di là del fatto che gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati comportano rischi ingenti e non calcolabili sui mercati finanziari, che devono poi essere sostenuti con interventi statali e fondi pubblici, è inconcepibile che essi siano trattati in maniera diversa rispetto ai prodotti finanziari soggetti a una tassa di negoziazione ai sensi della LTB, come ad esempio le azioni e le obbligazioni.
Anche il commercio di criptovalute è in gran parte esente da imposta e non è soggetto ad alcuna tassa di negoziazione in Svizzera.
L’argomentazione secondo cui il mercato dei prodotti finanziari in questione si sposterebbe verso altri centri finanziari qualora fossero assoggettati ad imposta è valida soltanto per i settori del commercio ad alta frequenza e del mercato valutario. Ecco perché questi due settori devono essere esclusi dall’imposta,
mentre quelli rimanenti devono essere sottoposti a una tassa di negoziazione con aliquote conformi a quelle già disciplinate nella LTB.