26.3130 · Mozione · 2026-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti basi legali e di adottare le misure necessarie affinché le persone con precedenti penali non ottengano più un permesso di dimora. I permessi potranno essere rilasciati solo previa consultazione degli estratti del casellario giudiziale del Paese di origine e di provenienza.
Begründung
Come confermato dal tragico rogo di Crans-Montana, stranieri criminali ottengono un permesso di dimora poiché le autorità ignorano i loro precedenti penali. Jaques Moretti ha ricevuto un permesso di dimora in Svizzera nonostante fosse stato condannato in Francia a una pena detentiva di un anno per istigazione alla prostituzione. Accertamenti insufficienti comportano reati che avrebbero potuto essere evitati.Il Cantone del Ticino fa meglio: da oltre dieci anni esige sistematicamente un estratto del casellario giudiziale da tutti gli stranieri, compresi i cittadini dell’UE/AELS (opponendosi a Bruxelles e Berna nell’ambito della libera circolazione delle persone). Ha introdotto questa prassi in seguito a reati violenti gravi commessi da cittadini italiani con precedenti penali. Un caso illustra perfettamente l’efficacia della prassi ticinese: di recente è stato infatti arrestato un mafioso pregiudicato che si era dapprima visto negare il permesso di dimora dal Ticino ma l’aveva poi ottenuto in Mesolcina, nei Grigioni (NZZ, 14.03.2026).La collaudata prassi ticinese deve pertanto essere estesa a tutto il Paese. I precedenti penali rappresentano una componente essenziale del profilo di rischio. È quindi fondamentale che le autorità svizzere siano informate in maniera esaustiva in merito ai precedenti penali prima di rilasciare un permesso. Nel caso dei cittadini dell’UE, per negare un permesso occorre sempre dimostrare d’ufficio l’esistenza di un rischio attuale per beni giuridici importanti (art. 5 Allegato 1 ALC). Per poter identificare un rischio, occorre che le autorità dispongano dell’estratto del casellario giudiziale del Paese di origine e di provenienza, poiché senza di esso è semplicemente impossibile ottenere le informazioni necessarie. Questi documenti possono già essere richiesti per i cittadini di Paesi terzi (art. 13 cpv. 2 LStrI). In Svizzera, la criminalità è aumentata del 30 per cento in soli cinque anni. Il compito principale dello Stato è proteggere la popolazione. Per evitare le recidive in Svizzera è dunque fondamentale che gli stranieri criminali non ottengano più un permesso di dimora.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
I precedenti penali noti alle autorità sono considerati in via prioritaria nell’esame di una domanda di permesso di dimora, anche se i reati sono stati commessi all’estero. Questa regola vale sia per i cittadini di Paesi terzi che per quelli di Stati dell’UE e AELS. Pertanto, in linea di massima le persone che hanno commesso reati non ottengono un permesso di dimora, a meno che questo rifiuto non sia contrario a obblighi di diritto costituzionale o internazionale. Nel caso dei cittadini di Paesi terzi, la normativa vigente prevede che prima di rilasciare il permesso l’autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d’origine o di provenienza (art. 13 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Rendere questa possibilità un obbligo aumenterebbe l’onere lavorativo per il trattamento di ogni domanda, il che si ripercuoterebbe negativamente sulla durata della procedura. Il Consiglio federale ritiene più efficace permettere alle autorità competenti di decidere a discrezione in quali circostanze sia opportuno richiedere un estratto del casellario giudiziale del Paese d’origine, il che è il caso in particolare in presenza di indizi di fatti penalmente rilevanti. La situazione è diversa per le persone che possono far valere l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) o la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; RS 0.632.31). Le competenti autorità di migrazione possono, nei casi in cui lo ritengono indispensabile, richiedere allo Stato membro d’origine e ad altri Stati membri informazioni sui precedenti penali del richiedente (art. 5 Allegato I ALC e art. 5 appendice 1 Allegato K Convenzione AELS, entrambi in combinato disposto con la direttiva 64/221/CEE). Le autorità migratorie cantonali, competenti per l’applicazione dell’ALC, richiedono già sistematicamente un estratto del casellario giudiziale in caso di sospetti. Tale modo di procedere non può avere carattere sistematico, in quanto ciò violerebbe l’ALC. Una rinegoziazione dell’ALC a questo riguardo non è realistica. Allo scopo di rafforzare la sicurezza e garantire lo scambio di dati e l’interoperabilità dei sistemi entro il quadro legale, il Consiglio federale si è tuttavia detto favorevole ad avviare colloqui esplorativi con l’UE in vista di un’adesione della Svizzera a ECRIS (European Criminal Records Information System) e ECRIS-TCN (Third Country Nationals and Stateless Persons). Le autorità svizzere disporrebbero in tal modo di uno strumento efficace nel quadro dei procedimenti penali. Potrebbero richiedere un estratto del casellario giudiziale anche nel settore della migrazione, tuttavia solo in presenza di particolari sospetti. Parallelamente è pure esaminato se la conclusione di un accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Italia sullo scambio di dati del casellario giudiziale sarebbe possibile, opportuna e compatibile con l’ALC. Occorre attendere i risultati di questo esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.