26.3308 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di vietare agli Ucraini con statuto di protezione S di recarsi in patria. Essi potranno chiedere una deroga, soggetta ad autorizzazione, al massimo per dieci giorni all’anno solo in caso di decesso o ricovero in terapia intensiva di parenti stretti in linea diretta, presentando la pertinente documentazione. In caso di violazione, lo statuto di protezione S sarà loro revocato d’ufficio a partire dalla data di partenza. Per i successivi 12 mesi non potranno né ottenerne un altro né avviare una procedura d’asilo.
Begründung
Gli Ucraini sono stati esclusi in maniera esplicita dalle restrizioni di viaggio vigenti per gli altri rifugiati, e questo senza alcuna giustificazione. Possono soggiornare in Ucraina per 15 giorni a semestre. Le modifiche previste, che comportano un divieto generale di viaggiare, non sono sufficienti, in quanto potrebbero essere eluse, qualora entrassero in vigore, se la persona invocasse l’eccezione dei «particolari motivi personali». Questa espressione è talmente vaga e generica da lasciare all’Amministrazione un margine discrezionale eccessivo. All’atto pratico si constata che gli Ucraini tornano in patria e portano i loro parenti in Svizzera. Questo non era tuttavia l’obiettivo dell’autorizzazione a recarsi in patria. È inaccettabile che cittadini ucraini, la maggior parte dei quali a carico dell’aiuto sociale, agevolino l’entrata in Svizzera ai loro famigliari facendo così lievitare ulteriormente i costi per l’ente pubblico. Più si allarga la cerchia di parenti e conoscenti in Svizzera, maggiore è la tendenza a restare nel nostro Paese, il che contrasta con l’orientamento al ritorno dello statuto S. È quindi logico permettere agli Ucraini con statuto S di recarsi nel Paese da cui sono fuggiti soltanto in casi assolutamente eccezionali e previa autorizzazione. In questo modo avranno inoltre più tempo per cercare un lavoro e saranno quasi sempre disponibili in vista di un collocamento.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il 17 dicembre 2021 le Camere federali hanno approvato nuove norme riguardo ai viaggi all’estero effettuati dalle persone ammesse provvisoriamente, dai richiedenti l’asilo e dalle persone bisognose di protezione (RU 2024 188). Il Consiglio federale non ha ancora posto in vigore queste modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), in quanto l’11 marzo 2022 ha attivato la prima volta lo statuto di protezione S, decidendo al contempo di permettere ai rifugiati provenienti dall’Ucraina di viaggiare liberamente. Considerate l’esenzione dal visto per i titolari di un passaporto biometrico ucraino e la pertinente normativa dell’Unione europea, le possibilità di viaggiare di cui beneficiano attualmente le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina vanno mantenute. Per questo motivo, il 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha deciso di sottoporre all’Assemblea federale un messaggio che prevede una normativa speciale per queste persone, in vista dell’entrata in vigore delle disposizioni della LStrI relative ai viaggi all’estero. La normativa speciale resterà in vigore fino alla revoca dello statuto di protezione S per queste persone. Non sarà tuttavia applicabile in caso di una nuova attivazione dello statuto S in un altro contesto. Dal 22 ottobre 2025 e al 5 febbraio 2025 il Consiglio federale ha posto in consultazione la suddetta normativa speciale. Trasmetterà il messaggio al Parlamento probabilmente entro fine 2026. Già oggi esistono regole chiare in materia di viaggi verso il Paese d’origine, che non sono modificate e restano in vigore. Lo statuto di protezione S delle persone provenienti dall’Ucraina può essere revocato se la persona ha soggiornato in Ucraina per più di 15 giorni a semestre (art. 78 cpv. 1 lett. c della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]; art. 51 dell’ordinanza 1 sull’asilo [RS 142.311]). La prevista normativa speciale non modificherà nemmeno la disposizione secondo cui la protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita all’estero (art. 79 lett. a LAsi). Il Consiglio federale non condivide la valutazione secondo cui la possibilità di viaggiare inciderebbe negativamente sulla propensione al ritorno in patria. Al contrario, le disposizioni in materia di viaggi consentono alle persone bisognose di protezione di farsi un’idea della situazione in loco e, se necessario, avviare le formalità in vista di un ritorno. Inoltre, i viaggi in Ucraina permettono agli interessati di mantenere le loro reti e i loro contatti nel Paese d’origine, il che può contribuire a preservare la propensione al ritorno (rapporto del Consiglio federale del 20 dicembre 2019 «Migration. Conséquences à long terme de l’intégration» in adempimento del postulato 16.3790 del Gruppo dell’Unione democratica di Centro). Infine, escludere le persone bisognose di protezione dalla procedura d’asilo, come chiede l’autore della mozione, violerebbe il principio di non respingimento sancito dal diritto internazionale e da quello in materia di rifugiati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.