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94.3542 · Mozione · 1994-12-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 20 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC) stabilisce che "se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro". E' questo in particolare il caso delle agenzie di lavoro temporaneo del settore dell'edilizia. Nella pratica però le disposizioni dell'articolo in questione non sono sovente rispettate. Le agenzie in questione sollevano questioni d'interpretazione dell'articolo, oppure praticano metodi nel versamento del salario del tipo di far figurare parte dello stesso come spese, che nella pratica aggirano la disposizione di legge citata.

I sottoscritti deputati chiedono al Consiglio federale:

1. di adottare disposizioni, tramite ordinanza o direttive in applicazione delle disposizioni di legge, che stabiliscano chiaramente l'obbligo per i prestatori di attenersi, per quanto riguarda il salario, la tredicesima e il pagamento dei giorni festivi, alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;

2. di proibire in particolare, se necessario anche con precise disposizioni di legge, che sia possibile al prestatore di compensare parte del salario sotto forma di cosiddette spese o comunque di determinare parte del salario sotto forma di rimborso spese;

3. di prendere rapide misure a protezione dei lavoratori, affinché nell'ambito delle assicurazioni sociali (rendite AVS, secondo pilastro, indennità giornaliere, ecc.) sia considerato il salario effettivo;

4. di emanare disposizioni che impediscano un aggiramento degli obblighi fiscali tramite una suddivisione della retribuzione versata in salario e spese.

Begründung

La legge federale sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC) regola i rapporti di lavoro fra le imprese acquisitrici, le agenzie di lavoro temporaneo (prestatori) e lavoratori. L'articolo 20 della citata legge stabilisce in particolare che "se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro". E' il caso in particolare delle ditte e dei prestatori che operano nel settore edilizio.

La pratica ha largamente dimostrato che l'applicazione e il rispetto della disposizione citata incontrano parecchie difficoltà, in particolare per quanto concerne la determinazione del salario (salario effettivo, pagamento della tredicesima e dei giorni festivi pagati). Difficoltà che sono fonte sempre più frequente di vertenze fra i partner sociali.

Così negli ultimi tempi le agenzie di lavoro temporaneo non pagano ai lavoratori l'effettivo salario dovuto e non corrispondono esattamente la tredicesima e il pagamento dei giorni festivi pagati. Esse contestano anche l'interpretazione secondo la quale sarebbero tenuti ad applicare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

Inoltre, come è stato accertato in occasione di controlli dei libri paga, spesso - per non dire quasi sempre - i prestatori di lavoro temporaneo a ditte con contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale dal Consiglio federale non rispettano i minimi salariali previsti, anzi spesso rimangono notevolmente al disotto degli stessi.

I controlli hanno anche dimostrato che nel settore del personale a prestito sono largamente diffusi i seguenti discutibili metodi di calcolo della retribuzione, che dovrebbero urgentemente essere proibiti: una importante parte della stessa viene calcolata sotto forma di spese. Una pratica che favorisce la frode fiscale e che riduce ingiustamente i contributi alle assicurazioni sociali. Ciò che per finire conduce a una diminuzione delle prestazioni delle stesse.

Una tale pratica contrasta da un lato sia con la legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), come con la dichiarazione di obbligatorietà dei contratti collettivi di lavoro. D'altro lato con simili pratiche illegali importanti contributi alle assicurazioni sociali non vengono versati e notevoli quote di retribuzione salariale non sono dichiarate alle autorità fiscali. Trattasi di una situazione insostenibile che domanda misure urgenti.

Anzitutto una simile pratica comporta conseguenze negative per i singoli lavoratori per quanto concerne la determinazione del salario. La protezione dei lavoratori risulta relativizzata e indebolita. Poi i contributi ridotti all'AVS, ad esempio, comportano rendite vecchiaia più basse. Inoltre fatalmente i metodi di calcolo delle retribuzioni citati hanno conseguenze negative nei casi di invalidità, tenuto conto che la base per il calcolo di una rendita dipende anche dai premi pagati. Così come si possono richiamare le conseguenze negative per le indennità giornaliere per infortunio o per malattia, che pure dipendono dal livello dei premi pagati. Anche per quanto riguarda le prestazioni del secondo pilastro e gli assegni familiari ci possono essere effetti negativi.

La Confederazione non può, già per ragioni fiscali, tollerare simili pratiche. Il calcolo di importanti quote del salario sotto forma di cosiddette spese comporta una diversa tassazione di lavoratori con lo stesso salario. Si può inoltre presumere che le citate spese, nella loro totalità o parzialmente, siano sottratte all'imposizione fiscale. Siccome la maggior parte delle aziende di lavoro temporaneo conteggiano importanti spese per un normale salario, si pone la questione fino a quale punto non venga favorita la frode fiscale.

Le situazioni sollevate sono largamente diffuse e attuali. Per questo, per ragioni attinenti alle leggi fiscali e al diritto assicurativo, ma anche in rapporto alla corretta applicazione della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) e delle dichiarazioni di obbligatorietà generale dei contratti collettivi, s'impone l'adozione tempestiva di misure quali quelle richieste dalla presente mozione. E ciò sia attraverso la modifica di ordinanze e di direttive relative all'applicazione dell'articolo 20 della citata LC sia, se necessario, attraverso l'adozione di nuove disposizioni di legge.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, esistono all'incirca 1500 contratti collettivi di lavoro; 18 circa sono stati dichiarati di obbligatorietà generale sia dal Consiglio federale a livello federale sia da un Consiglio di Stato a livello cantonale. L'articolo 20 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC) riguarda unicamente quest'ultimo e mira a garantire ai lavoratori temporanei, in materia di salario e di durata del lavoro, l'applicazione delle stesse norme applicabili ai lavoratori fissi.

In occasione dei lavori parlamentari relativi alla LC si era già sottolineato che il campo d'applicazione dell'articolo 20 doveva essere relativamente ristretto per questioni di fattibilità e d'esecuzione, come pure per rispondere alla natura specifica del lavoro temporaneo. Non vi è dubbio infatti che il lavoro temporaneo risponda a determinati bisogni sul mercato del lavoro offrendo una forma e possibilità di lavoro corrispondenti ai desideri e alle esigenze di alcuni lavoratori.

In tale contesto e malgrado la particolare natura del lavoro temporaneo, il Consiglio federale non può accettare che una disposizione legale tanto chiara quanto l'articolo 20 LC non sia rispettata o possa essere raggirata in maniera fraudolenta. Cosciente di alcune irregolarità, senza dubbio ingigantite da un periodo di bassa congiuntura, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro ha adottato una prima misura corrispondente ai desideri dell'autore della mozione, ossia la decisione di pubblicare una circolare dettagliata relativa all'applicazione dell'articolo 20 LC, all'attenzione delle autorità cantonali e delle agenzie di lavoro temporaneo. Tale circolare si trova attualmente in fase di elaborazione e sarà disponibile nel giro di poco tempo.

Il Consiglio federale intende così facilitare e accelerare l'applicazione delle misure di controllo necessarie e delle sanzioni previste dalla LC in caso d'infrazione, cioè la revoca dell'autorizzazione e/o le sanzioni penali previste.

Per quanto riguarda le altre misure raccomandate dall'autore della mozione allo scopo di garantire ai lavoratori temporanei una migliore protezione, segnatamente riguardo alle assicurazioni sociali, le disposizioni legali vigenti permettono di intervenire con efficacia per eliminare gli abusi. Si tratta nondimeno di intensificare i controlli in stretta collaborazione con le competenti autorità esecutive e di adottare le misure atte ad evitare gli abusi nel lavoro temporaneo. L'indennizzo delle spese da parte del datore di lavoro, nella fattispecie del prestatore, costituisce per esempio l'oggetto di disposizioni precise pubblicate dall'Insai e soggiace al suo controllo. Un accurato esame dei casi speciali accompagnato dalla collaborazione con gli altri rami interessati delle assicurazioni sociali, in particolare l'AVS, l'assicurazione contro la perdita di guadagno e il secondo pilastro sono intesi a eliminare gli abusi manifesti senza recare eccessivo pregiudizio agli elementi specifici propri del lavoro temporaneo. Una tale prassi è già in vigore; si tratta quindi d'intensificare questa collaborazione e le attività di controllo in loco.

Lo stesso vale soprattutto per i risparmi di natura fiscale realizzati tramite il lavoro temporaneo, in particolare dal prestatore. Le misure che verranno adottate in materia di protezione sociale a favore dei lavoratori temporanei si ripercuoteranno automaticamente sul computo degli elementi imponibili delle parti in causa. Il Consiglio federale non reputa necessario adottare misure particolari, diverse da quelle già esistenti, onde risolvere i problemi evocati dall'autore della mozione, ma si dichiara per contro disposto ad operare nel senso summenzionato.