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95.3185 · Interpellanza · 1995-03-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 31 dicembre di ogni anno le banche inviano ai loro clienti un estratto conto con i dati relativi ai valori di azioni, obbligazioni e di altri titoli. Gli estratti conto non sono tuttavia validi per l'autorità fiscale. A fine gennaio/inizio febbraio l'Amministrazione federale delle contribuzioni pubblica una lista dei valori fiscali ufficiali. Tali valori riflettono il corso medio di titoli, divise e metalli preziosi nel mese di dicembre. Su richiesta, ma dietro pagamento, le banche inviano estratti conto supplementari con i valori fiscali. Per sgravare l'Amministrazione delle contribuzioni, i contribuenti, le banche ecc., bisognerebbe eliminare questi valori fiscali (almeno laddove esistano corsi) e utilizzare i corsi ufficiali di fine anno.

Chiedo perciò al Consiglio federale se è disposto ad introdurre quest'agevolazione già a contare dal 1o gennaio 1996.

Ciò significa che per la prossima dichiarazione fiscale non si indicheranno più i valori fiscali, bensì i normali corsi di fine anno.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La stima fiscale dei titoli svizzeri e esteri quotati in Svizzera come pure di quelli che sono negoziati in preborsa o fuori borsa si fonda sulla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (Laid). Questa legge, entrata in vigore il 1o gennaio 1993, prevede che i titoli che hanno corso di borsa devono essere stimati al corso medio del mese precedente l'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 15 cpv. 4).

2. A questo riguardo la Laid ha ripreso solamente il diritto cantonale in vigore. I corsi di borsa rivestono un ruolo esclusivamente per l'imposta cantonale sulla sostanza; ai fini dell'imposta federale diretta, che non conosce l'imposta sulla sostanza, questi valori sono irrilevanti. Quando l'Amministrazione federale delle contribuzioni redige una lista dei corsi, fornisce essenzialmente una prestazione di servizio ai Cantoni.

3. La regolamentazione secondo cui devono essere presi in considerazione i valori medi del mese di dicembre ha lo scopo di stabilire corsi di borsa determinanti per la tassazione della sostanza che non si fondino sulla casualità del giorno di riferimento. I valori del giorno di riferimento fornirebbero anche per la tassazione basi meno rappresentative dei valori medi, com'è prescritto per i valori fiscali.

4. Anche se è vero che le liste con i corsi fiscali appaiono ogni anno verso la fine di gennaio, le banche non dovrebbero tuttavia essere impedite di redigere e di distribuire già prima ai clienti l'elenco dei titoli con i corsi che si fondano sui valori medi del mese di dicembre. Infatti, le banche ricevono i dati necessari dalla Telekurs SA già nei primi giorni di gennaio. Di conseguenza anche esse dovrebbero essere in grado di utilizzare immediatamente i corsi fiscali e contribuire così, in molti casi, a ridurre i costi che attualmente fatturano ai loro clienti.

5. La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, approvata dalle Camere federali il 14 dicembre 1990, è entrata in vigore solamente il 1o gennaio 1993. Prima di procedere a revisioni di singoli punti è quindi opportuno raccogliere esperienze pratiche con questa legge. Una revisione della disposizione in questione dovrebbe essere avviata qualora corrispondesse ad un vero desiderio dei contribuenti e dei Cantoni. In questo caso la stessa revisione dovrebbe essere operata anche nelle legislazioni tributarie cantonali.

Risposta del Consiglio federale.